Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34805 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28203/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si dice domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 (presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto), nonché rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente –

nonché

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 304/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

CONSIDERATO

che:

l’opposizione di P.S. alla comunicazione di iscrizione di ipoteca esattoriale ed alle sottese cartelle per omesse contribuzioni previdenziali, proposta nei confronti di Equitalia Centro spa e dell’INPS davanti al Tribunale di Arezzo, è accolta, riconosciuta la prescrizione quinquennale delle pretese azionate, con condanna della sola Equitalia alla metà delle spese di lite;

l’appello di quest’ultimo è accolto dalla Corte d’appello di Firenze limitatamente al capo sulle spese, ma respinto sulla questione della prescrizione, principalmente alla stregua dei principi sanciti da Cass. Sez. U. 23397/16: ma della sentenza di secondo grado, pubblicata il 09/04/2018 col n. 304, chiede la cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con ricorso affidato al ministero di un avvocato del libero foro, articolato su di un unitario motivo ed al quale non resiste ritualmente alcun intimato;

tuttavia, per la successiva adunanza camerale del 04/05/2021, la ricorrente produce dichiarazione di rinuncia;

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica ed in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte in data 14/09/2016 e 22/03/2011;

e’ preliminarmente irrituale l’atto con cui l’INPS ha ritenuto di costituirsi, in mancanza di una notifica di un controricorso alle controparti ed in forza, per di più, di un mandato conferito in calce alla copia notificata del ricorso (per il rito oggi applicato, v., in particolare, Cass., ord. 08/06/2017, n. 14330);

ciò posto, la rinuncia è inefficace, perché la procura speciale conferita all’avvocato che ha rinunciato non comprende anche la relativa facoltà: ma la dichiarazione su cui essa si articola denota la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avevi svolto rituale attività difensiva gli intimati;

la definizione in forza del dichiarato venir meno dell’interesse alla decisione elide la sussistenza dei presupposti per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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