LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36775/2018 R.G. proposto da:
NERARDESIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, per legge domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA QUENTI;
– ricorrente –
contro
D.L.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2162/2018 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 24/07/2018;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
la Nerardesia srl ricorre, con atto notificato il 10/12/2018 ed articolato su tre motivi, per la cassazione della sentenza del 24/07/2018 con cui il Tribunale di Genova ha respinto il suo appello avverso il solo parziale accoglimento (per Euro 22,46, con compensazione delle spese di lite) della sua opposizione al precetto “in reitera” (per un totale di Euro 4.029,71, avendo contestato la spettanza di Euro 198,82) del 20/09/2016, intimato da D.L.P., avendo i giudici di primo e secondo grado ritenuto legittima l’intimazione del compenso per un precedente precetto perento del 12/01/2016;
l’intimato resta tale.
CONSIDERATO
che:
la motivazione, per il tenore della decisione, può redigersi in forma particolarmente sintetica, in linea con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte in data 14/09/2016 e 22/03/2011;
la ricorrente articola tre motivi e: col primo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 310 c.p.c., u.c., art. 632 c.p.c., u.c. e art. 95 c.p.c.; col secondo, deduce violazione de D.M. n. 55 del 2014, art. 4, n. 1, terzo inciso; col terzo, sostiene il “diritto del creditore/intimante alla maggiorazione del compenso del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie oltre al rimborso delle spese documentate”;
il ricorso è tuttavia inammissibile e le questioni in astratto poste dai singoli motivi non possono essere prese in considerazione, mancando invero in esso gli elementi invece indispensabili:
– per ricostruire con esattezza le vicende seguite al precetto che si indica come precedente e perento (per il quale non spettano mai compensi o rimborsi, secondo quanto indicato in Cass. 29/08/2013, n. 19876, il cui tenore testuale è attribuito dalla gravata sentenza e dalla ricorrente a Cass. 8576/13), onde valutare se effettivamente quello possa ricondursi al novero delle spese eccessive o superflue in relazione all’esecuzione successiva e, così, insuscettibile di fondare un diritto al relativo compenso per l’avvocato che lo spicca;
– da cui desumere l’esatta riproposizione della tesi al giudice di appello, che significativamente non la esamina neppure;
– quanto al terzo motivo, per ricondurre la doglianza ad una delle fattispecie descritte dall’art. 360 c.p.c. e riscontrare la sottoposizione con la dovuta chiarezza della questione, sotto il duplice profilo ivi articolato, al giudice di appello;
il ricorso e’, quindi, nel suo complesso inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendovi svolto attività difensiva l’intimato;
tuttavia, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto di quanto in dispositivo sul c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021