Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34811 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18386/2018 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FEDELE LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA D’AGOSTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO PERFETTI;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1873/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 P.C. iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di M.L., sulla base di due assegni bancari girati da M.L. all’ordine di P.C..

2. M.L. propose opposizione all’esecuzione, deducendo di non aver mai sottoscritto per girata i titoli posti a fondamento dell’esecuzione.

In via subordinata, “nell’ipotesi in cui si dovessero ritenere le firme a lui riferibili”, eccepì sia la nullità della girata ai sensi del D.L. n. 143 del 1991, in quanto i due titoli, per l’importo complessivo di 25.000 Euro, erano stati emessi in violazione della norma che vietava il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore eccedenti l’importo di Euro 12.500; sia in ogni caso di avere già pagato il creditore.

3. Nel costituirsi in giudizio, all’udienza del 17 gennaio 2007, P.C. dichiarò di “volersi avvalere della scrittura disconosciuta”.

Chiese, altresì, di provare per testi che i due assegni posti a fondamento della esecuzione erano stati sottoscritti da M.L. a scopo di garanzia.

4. Pendente il giudizio di opposizione, P.C. notificò a M.L. altri due precetti, fondati anch’essi sui medesimi assegni già ricordati.

Il primo di tali precetti divenne inefficace ai sensi dell’art. 481 c.p.c..

Il secondo venne invece seguito dalla procedura di pignoramento presso terzi, conclusa con una ordinanza di assegnazione.

5. M.L. propose allora altre due opposizioni: una opposizione all’esecuzione minacciata col secondo dei precetti suddetti (notificato il 7 gennaio 2008), ed una opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione.

6. Il 27 gennaio 2010 tutte e tre le suddette opposizioni (id est, l’opposizione all’esecuzione avverso il primo precetto; l’opposizione all’esecuzione avverso il terzo precetto, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione) vennero riunite.

7. Con sentenza 14 ottobre 2011 n. 301 il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione di San Benedetto del Tronto, accolse l’opposizione, dichiarò l’inefficacia del precetto e la nullità dell’ordinanza di assegnazione.

Il Tribunale ritenne che, una volta disconosciuta dall’opponente la propria sottoscrizione sui due titoli esecutivi stragiudiziali, sarebbe stato onere del creditore proporre tempestivamente l’istanza di verificazione della scrittura privata, onere reputato non adempiuto.

6. La sentenza venne appellata dal soccombente.

Con sentenza 18 dicembre 2017 n. 1873 la Corte d’appello di Ancona rigettò il gravame.

La Corte d’appello rilevò in punto di fatto che al precetto erano stati allegati i due assegni soltanto in fotocopia.

Pertanto, una volta disconosciuta dal debitore la propria sottoscrizione sui titoli, sarebbe stato onere del creditore produrre gli originali dei titoli stessi. In mancanza della produzione di tali titoli, la richiesta di verificazione di scrittura privata era “inammissibile”.

7. La sentenza è stata impugnata per cassazione da P.C. con ricorso fondato su due motivi.

M.L. non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di varie norme del codice di procedura civile, prospettando un error in procedendo.

Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che egli non avesse prodotto in giudizio gli originali degli assegni messi in esecuzione.

Nell’illustrazione del motivo sviluppa un ragionamento così riassumibile:

-) il giudizio di merito aveva ad oggetto tre diverse opposizioni all’esecuzione riunite: le prime due proposte avverso altrettanti precetti, la terza (R.G. 41/09) avverso un’ordinanza di assegnazione;

-) nel corso della terza opposizione (R.G. 41/09), ambo le parti avevano chiesto al giudice di acquisire il fascicolo dell’esecuzione (R.ES. 64/08);

-) in questo fascicolo era contenuto il precetto con allegati gli originali dei due assegni bancari messi in esecuzione;

-) tale fascicolo del processo esecutivo era stato acquisito ed allegato al fascicolo d’ufficio dell’opposizione agli atti esecutivi, a sua volta riunito alle altre opposizioni proposte da M.L..

Aggiunge poi il ricorrente, con una censura che parrebbe autonoma rispetto alla precedente, che in ogni caso gli originali degli assegni erano rifluiti nel fascicolo di appello, e che la produzione in appello dell’originale di un documento prodotto in primo grado solo in fotocopia doveva comunque ritenersi ammissibile.

1.2. Il motivo è fondato.

Non mette conto in questa sede affrontare il problema – vasto e dibattuto – della necessità o meno, per chi intenda chiedere la verificazione di una scrittura privata disconosciuta, di depositarne l’originale.

Infatti, anche a propendere per la soluzione affermativa, nel caso di specie la sentenza impugnata sarebbe viziata da un error in procedendo.

Risulta infatti dagli atti che:

a) il giudice dell’opposizione all’esecuzione proposta da M.L. avverso l’ordinanza di assegnazione (R.G. 41/09), con ordinanza istruttoria del 25.3.2009 aveva disposto l’acquisizione del fascicolo dell’esecuzione (R.G.E. 64/08;

b) successivamente le tre opposizioni proposte da M.L., chiamate alla medesima udienza, vennero riunite con ordinanza istruttoria del 27.1.2010. Il fascicolo dell’esecuzione era dunque rifluito nel giudizio oppositivo, ed in quel fascicolo – come è la norma – doveva essere contenuto il titolo esecutivo in originale.

Delle due, pertanto, l’una:

a) o la Corte d’appello non ha avuto a disposizione, per qualsiasi causa, il fascicolo della procedura esecutiva, ed allora sarebbe stato suo dovere acquisirlo: sia perché l’acquisizione era stata già disposta dal giudice di primo grado; sia in ogni caso perché il giudice dell’opposizione ha il dovere di acquisire ex officio il fascicolo dell’esecuzione (arg. ex. art. 186 disp. att. c.p.c.);

b) oppure la Corte aveva a disposizione il suddetto fascicolo dell’esecuzione, ed allora non avrebbe potuto limitarsi a rilevare che P.C. non aveva depositato gli originali dei titoli esecutivi nel processo oppositivo, ma avrebbe dovuto verificare (e dichiarare) se quei titoli si trovavano, come avrebbero dovuto, nel fascicolo dell’esecuzione.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione anche in questo caso di sei diverse norme del codice di procedura civile, prospettando un error in procedendo.

Nella illustrazione sono contenute, in buona sostanza, due censure.

Con una prima censura il ricorrente sostiene che male avrebbe fatto il Tribunale a ritenere validamente compiuto, da parte di M.L., il disconoscimento della propria sottoscrizione sugli assegni.

Ciò in quanto il disconoscimento sarebbe stato “contraddittorio, perché l’opponente da un lato avrebbe negato di aver sottoscritto gli assegni, e dall’altro avrebbe allegato di avere già adempiuto la propria obbligazione”. Con una seconda censura deduce – in estrema sintesi – che l’irritualità del disconoscimento della propria sottoscrizione effettuato da M.L. era stata già ritenuta, nel corso dell’istruzione, dal giudice di primo grado, sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere il contrario.

2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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