LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22914/2019 R.G. proposto da:
A.M., – c.f. *****, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Taurianova, alla via Giorgio Perlasca, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Francesco Oppedisano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, c.f. *****, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 441/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. A.M., cittadino del Pakistan, originario della regione del Kashmir, formulava istanza di protezione internazionale.
Esponeva che nel suo paese d’origine era stato nominato presidente del suo villaggio per conto del “*****”, partito politico impegnato per l’indipendenza del Kashmir; che aveva preso parte ad una manifestazione organizzata in memoria del fondatore del partito, nel corso della quale si erano verificati violenti scontri con i militari e la polizia segreta; che successivamente aveva appreso di essere stato denunciato per vilipendio; che il timore di una ingiusta condanna all’ergastolo o alla pena capitale lo aveva indotto ad abbandonare il Pakistan e a raggiungere l’Italia.
2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
3. Con ordinanza del 18.10.2017 il Tribunale di Catanzaro respingeva il ricorso proposto da A.M. avverso il provvedimento della commissione territoriale.
4. A.M. proponeva appello.
Resisteva il Ministero dell’Interno.
5. Con sentenza n. 441/2019 la Corte di Catanzaro rigettava il gravame. Evidenziava la corte che le dichiarazioni dell’appellante risultavano generiche, per nulla circostanziate, inverosimili e dunque inattendibili.
Evidenziava che le risultanze dei reports più recenti non davano conto, con riferimento alla provincia del Kashmir di origine dell’appellante, di situazioni di indiscriminata violenza.
Evidenziava che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi, variamente articolati, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 8 C.E.D.U. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.
Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto delle dichiarazioni, puntuali e circostanziate, rese dinanzi alla commissione territoriale; che ben avrebbe dovuto la corte assumere informazioni mediante la sua audizione ed avvalersi dei suoi poteri istruttori officiosi.
Deduce che la corte d’appello non ha valutato le prove documentali prodotte, tra cui la denuncia sporta ai suoi danni ed il mandato d’arresto emesso nei suoi confronti, e non ha tenuto conto che non ha lasciato il Pakistan per ragioni economiche.
Deduce quindi che sussistono i presupposti e per il riconoscimento dello status di rifugiato e per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).
Deduce inoltre che sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Deduce segnatamente che i reports internazionali danno atto che nella provincia dell’Azad Kashmir sono stati registrati nel corso del 2017 numerosi incidenti; che parimenti il sito “*****” della “Farnesina” riferisce dell’insicurezza del Pakistan. 8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di fatti decisivi in tema di protezione umanitaria; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Deduce che ha errato la corte d’appello a negare la protezione umanitaria. Deduce che la corte non ha vagliato le sue dichiarazioni alla luce degli esiti delle informazioni in ordine alla situazione sociopolitica del Pakistan. Deduce che la corte non ha atteso ad alcun giudizio comparativo.
9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea di entrambi i mezzi di impugnazione, mezzi che, comunque, sono da rigettare.
10. Va debitamente reiterato l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Cass. (ord.) 21.11.2011, n. 24544; Cass. (ord.) 7.2.2018, n. 3003; Cass. (ord.) 29.5.2019, n. 14600; Cass. (ord.) 15.4.2020, n. 8931).
11. In ogni caso la Corte di Catanzaro ha compiutamente esplicitato, in premessa, le ragioni per le quali ha reputato non necessario far luogo alla rinnovazione dell’audizione del richiedente asilo.
Più esattamente la corte d’appello ha chiarito che non era necessario far luogo all’audizione, siccome l’appellante era stato sentito dinanzi alla commissione territoriale e dinanzi al tribunale ed era stato messo in condizioni di riferire ogni utile circostanza (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).
12. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).
13. In questi termini, nel solco dunque della previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.
Da un canto, la corte distrettuale ha dato compiutamente ragione della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.
In particolare ha precisato che le dichiarazioni dell’appellante non risultavano puntuali in relazione “ai luoghi, alle persone, ai tempi ed alle dinamiche degli eventi narrati” (così sentenza d’appello, pag. 7); che l’appellante non era stato in grado di riferire chi fossero gli uomini che lo avevano minacciato presso la propria scuola privata; che l’appellante aveva descritto genericamente i compiti a lui affidati in qualità di presidente del partito “*****” della sua zona.
D’altro canto, il ricorrente senza dubbio sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9).
14. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – ben vero, al di là dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).
Su tale scorta del tutto ingiustificata è la censura concernente il mancato esercizio da parte della corte territoriale, anche ai fini della “umanitaria”, dei poteri istruttori officiosi.
15. In pari tempo il ricorrente censura l’asserita omessa, distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (cfr. ricorso, pag. 6).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
16. In ogni caso, alla stregua della argomentata inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, a nulla vale il riferimento (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) al report in data 3.3.2017 del Dipartimento di Stato U.S.A., report ove si dà conto dei trattamenti disumani e degradanti utilizzati dalle forze di polizia pakistane.
In ogni caso, quindi, appieno si è giustificato il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).
17. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).
18. In questi termini, analogamente nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.
Per un verso, nessuna “anomalia motivazionale” si scorge in ordine alle motivazioni alla stregua delle quali la Corte di Catanzaro ha negato la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).
In particolare la corte calabrese ha puntualizzato, alla luce delle fonti di informazioni all’uopo consultate, che “con riferimento (…) alla provincia dell’Azad Kashmir (…) (zona di provenienza dell’appellante), nessun attacco terroristico in senso stretto né episodio di violenza di matrice religiosa risulta segnalato” (così sentenza d’appello, pag. 17); la corte di seconde cure, quindi, ha dato conto dell’insussistenza nella provincia dell’Azad Kashmir di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata.
Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce, così come avrebbe dovuto, a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazione specifiche e puntuali sulla situazione sociopolitica attualmente esistente nella provincia dell’Azad Kashmir, sì che possa dirsi quivi sussistente una situazione di violenza indiscriminata (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).
Si tenga conto che le informazioni (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “*****”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202).
19. Questa Corte indubbiamente spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).
20. Su tale scorta si rimarca che la corte di merito ha esplicitato che l’appellante non aveva allegato la sussistenza di specifiche situazioni di vulnerabilità e, comunque, viepiù in considerazione dell’inattendibilità delle sue dichiarazioni, che non si era acquisito riscontro di situazioni tali da far ritenere che, qualora rimpatriato, l’appellante si sarebbe ritrovato in condizioni di vulnerabilità (peraltro la corte distrettuale ha soggiunto che la patologia, non particolarmente grave, da cui l’appellante è affetto, ben avrebbe potuto essere curata presso i presidi ospedalieri pakistani).
Evidentemente in questi termini, contrariamente all’assunto del ricorrente (cfr. ricorso, pag. 21), ogni possibilità di valutazione comparativa è risultata preclusa in radice.
21. Si tenga conto, da ultimo, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessario che chi invochi tale forma di tutela, alleghi in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione cosiddetta “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622).
Tanto con precipuo riferimento ai rilievi del ricorrente concernenti la situazione sociopolitica del Pakistan, addotti a sostegno delle protezioni “maggiori” ed asseritamente non valutati ai fini della “umanitaria” (cfr. ricorso, pag. 21).
22. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta.
23. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021