LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24658/2019 proposto da:
S.C.J., rappresentato e difeso dall’avv. CARMELO PICCIOTTO;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. S.C.J., cittadino del Bangladesh di religione indù, a seguito della decisione della Commissione territoriale di Palermo che aveva respinto la sua domanda di protezione, adiva il Tribunale di Messina. A sostegno della domanda, aveva dichiarato che il 16 marzo 2016, mentre si trovava al lavoro (era impiegato presso una banca), membri del gruppo IS avevano fatto irruzione nella sua abitazione e avevano torturato la moglie e la madre, minacciando che lo avrebbero ucciso. Il Tribunale di Messina rigettava la domanda con decreto del 4 luglio 2019.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale di Messina S.C.J. propone ricorso per cassazione.
L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso – che contesta il decreto impugnato laddove non ha riconosciuto lo status di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria – è articolato in cinque motivi.
1) Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, in quanto “tutto il provvedimento impugnato è affetto da motivazione apparente o perplessa”.
Il motivo è inammissibile in quanto non è chiara la censura in esso racchiusa. Viene infatti denunciato che la totalità del provvedimento impugnato è affetta dal vizio di apparenza della motivazione, ma poi, nel corso dello svolgimento del motivo, si specifica unicamente che il Tribunale “si è limitato a indicare genericamente i siti che dovrebbero essere stati consultati, senza che siano indicati la specifica pagina del sito e il passo da cui si dovrebbero desumere le notizie, né la fonte con la quale il Tribunale pretende di arrivare alla conclusione predetta”, senza neppure individuare quale sia la suddetta conclusione e in ogni caso facendo riferimento a un eventuale vizio inidoneo a comportare la nullità dell’intero provvedimento impugnato.
2) Il secondo motivo contesta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, nonché ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza, nonché ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per non avere motivato in ordine a fatti dedotti dalle parti.
Il denunciato vizio non sussiste. Il Tribunale, dopo avere specificato che, secondo il D.Lgs. n. 251 del 2007, richiamato art. 5, lett. c, i responsabili delle persecuzioni o del danno possono anche essere soggetti non statuali, come nel caso di specie, ha rilevato che sulla base delle informazioni dell’European Asylum Support Organization non emerge che in Bangladesh lo Stato non possa o non voglia fornire protezione effettiva alle minoranze presenti sul territorio e che nel caso in esame lo stesso ricorrente ha affermato all’udienza che le forze dell’ordine erano effettivamente intervenute.
Tale motivazione rispetta quanto stabilito dal citato art. 5 e presenta argomenti sufficienti ai fini di soddisfare il requisito della motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6; il fatto poi che il ricorrente denuncia essere stato omesso dal Tribunale – ossia che il ricorrente aveva dichiarato non solo che le forze dell’ordine erano intervenute, ma anche che “i musulmani poi sono tornati” – è circostanza generica priva di carattere decisivo.
3) Il terzo motivo lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”, denunciando apparenza di motivazione in relazione al giudizio formulato dal Tribunale di mancanza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.
Il denunciato vizio non sussiste. Il Tribunale argomenta con motivazione sufficiente, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, circa il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, richiamando informazioni sulla situazione del paese del richiedente basate sui dati forniti dall’Ufficio Europeo di sostegno per l’asilo.
4) Il quarto motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta il mancato esame da parte del Tribunale di informazioni riportate nel ricorso introduttivo, informazioni che testimonierebbero l’esistenza di circostanze radicalmente diverse rispetto a quelle riportate dal Tribunale. Invece le circostanze trascritte alle pp. 14, 15 e 16 del ricorso non rivestono carattere di decisività, trattandosi di informazioni sostanzialmente considerate dal Tribunale. Il Tribunale ha infatti dato conto dell’attentato terroristico avvenuto nel 2016 e ha comunque ritenuto non rilevanti gli incidenti che successivamente hanno specificatamente colpito le minoranze religiose del Bangladesh (v. p. 5 del provvedimento impugnato).
5) Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il Tribunale, laddove ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, ha invece negato il diritto del medesimo al riconoscimento dello status di rifugiato o comunque della protezione sussidiaria.
Il motivo è inammissibile. Il Tribunale, dopo aver escluso la ricorrenza nel caso in esame dei presupposti per la concessione del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione c.d. sussidiaria, ha comunque ritenuto sussistente una situazione di vulnerabilità del ricorrente, sotto il profilo della concreta compromissione del suo diritto fondamentale alla libertà di culto.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in quanto il Ministero dell’interno non ha proposto difese nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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