LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9999/2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio STUDIO GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati ENZO GIACOMETTI, MAURIZIO BOIFAVA;
– ricorrente –
contro
TRADINVEST SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARANGIO RUIZ, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO MACONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO VENTURI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1137/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. Nel 2008 C.A., deducendo di essere proprietario di un immobile confinante con il terreno di proprietà della società convenuta Tradinvest s.p.a., chiedeva di essere mantenuto nel possesso a seguito della realizzazione da parte della convenuta di opere edili in parte sconfinanti nella sua proprietà (in particolare, il piede di fondazione di un nuovo muro) e comunque irrispettose, nella edificazione, delle prescritte distanze dal confine. Con ordinanza del 27 novembre 2009, il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento del ricorso, ordinava alla società di arretrare il piede di fondazione del muro di cinque centimetri e di astenersi dal sopraelevare l’edificio in fase di realizzazione oltre l’altezza di dieci metri ovvero di arretrare la costruzione in modo tale da garantire una distanza dal confine pari ad almeno la metà dell’altezza massima della parete. Proseguito il giudizio per il merito possessorio, il Tribunale di Monza ha anzitutto condiviso le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio nella fase sommaria e ha così respinto la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica; quanto al preteso sconfinamento ha escluso che il muro invadesse la proprietà del ricorrente e in relazione al piede di fondazione ha ordinato di arretrarlo di cinque centimetri; ha poi rigettato la domanda relativa alla insufficiente superficie drenante a servizio dell’immobile edificando, essendo stata accertata la conformità dell’opera sotto tale profilo al regolamento comunale; quanto al rispetto delle distanze relativamente ai balconi, ha accertato che è stata rispettata la distanza di tre metri di cui all’art. 873 c.c. e altresì quella di cinque metri dal confine stabilita dal regolamento comunale che esclude dal calcolo i balconi; per la distanza dal confine rispetto all’altezza dell’edificio ha infine stabilito che sulla base degli accertamenti compiuti in fase sommaria la società convenuta aveva provveduto ad arretrare il tetto di due metri e mezzo e a predisporre nella parte prospiciente il confine con la proprietà di C. un terrazzo con ringhiera in ferro, ponendo così in essere una c.d. costruzione a gradini.
2. Avverso la sentenza 572/2012 proponevano appello principale C. e appello incidentale Tradinvest.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 16 marzo 2015, n. 1137, ha rigettato l’impugnazione principale e ha parzialmente accolto compensando le spese per due terzi invece che per un terzo – quella incidentale.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.A..
Resiste con controricorso la società Tradinvest s.p.a..
Memoria è stata depositata dal ricorrente.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo (in riferimento alla mancata condanna all’arretramento del muro di confine e alla conferma della condanna all’arretramento del relativo piede di fondazione a soli cinque centimetri) lamenta che la sentenza impugnata, in “violazione degli artt. 115,116,196,345,356 c.p.c., artt. 880,2699,2700,2727 c.c., ovvero omettendo l’esame di fatti decisivi non ha valutato o ha erroneamente valutato tutti gli elementi probatori acquisiti in giudizio, elementi che, essendo inequivocabilmente e concordemente contrastanti con l’esito della consulenza tecnica d’ufficio esperita nella sola fase interdittale, imponevano quantomeno la rinnovazione delle indagini peritali, anche in ossequio all’esigenza di svolgere nella fase possessoria di merito una istruttoria più approfondita”.
Il motivo è inammissibile. L’ampia esposizione – che non sempre chiaramente sovrappone passi della motivazione della sentenza impugnata, passi della consulenza tecnica d’ufficio ed estratti di una sentenza penale – si sostanzia in una critica alla valutazione operata dal giudice di merito dei documenti prodotti in causa (in particolare un verbale ispettivo, una attestazione comunale e la già richiamata sentenza penale) e alle dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente, senza peraltro rapportarsi alle ragioni esposte dal giudice d’appello. Quanto all’obbligo per il giudice di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, va rilevato che secondo l’orientamento di questa Corte “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. n. 22799/2017).
2) Con il secondo motivo (in relazione al rigetto della domanda di arretramento della parete con balconi) i ricorrenti contestano “violazione degli artt. 872 e 873 c.c., L. n. 1150 del 1942, art. 41-quinquies, artt. 183 e 345 c.p.c.”: il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto legittima la norma locale regolamentare che esclude i balconi dal calcolo delle distanze; ha inoltre errato nel ritenere applicabile al caso in esame la teoria della c.d. “costruzione a gradini” (o gradoni); infine la Corte non ha considerato che dal verbale ispettivo del 20 luglio 2011 risulta che non è stata rispettata la distanza dal confine di cinque metri.
Il motivo non può essere accolto. Quanto al primo profilo, va considerato il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui i regolamenti locali possono escludere alcuni elementi della costruzione dal calcolo delle distanze, salvo l’osservanza della maggiore distanza rispetto all’art. 873 c.c. (cfr. tra le varie, Cass. n. 16123/2013 in motivazione, Cass. n. 19554/2009, Cass. n. 4819/1998 e Cass. n. 6351/1990). La giurisprudenza citata in ricorso a p. 24 (v. in particolare Cass. n. 17242/2010) non è pertinente, perché nel caso trattato – a differenza di quello in esame – non c’era una specifica previsione locale che escludeva alcuni elementi della costruzione (come i balconi) dal calcolo delle distanze.
Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata osservanza della distanza tra gli edifici rispetto alla loro altezza. La Corte d’appello, come il Tribunale, ha infatti ritenuto che nel caso in esame ricorresse l’ipotesi del sistema della costruzione a gradini via via arretrati, che rispetta la distanza dagli edifici pari alla metà dell’altezza progressivamente calcolata in relazione ai singoli piani, anche sulla base della pronuncia del Consiglio di Stato n. 62/1998. Il principio enunciato da tale pronuncia, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, è applicabile al caso di specie avendo il Consiglio di Stato ritenuta legittima la sopraelevazione di un edificio, ove il nuovo corpo di fabbrica di due piani risultava realizzato quanto al primo piano a una distanza dal confine non superiore all’altezza ed il secondo piano è stato ritenuto ugualmente rispettoso dei limiti di distanza perché realizzato in arretramento rispetto al primo (v. estratto della pronuncia riportata anche alla p. 27 del controricorso).
Quanto infine alla censura secondo cui la distanza dal confine era essa stessa inferiore a cinque metri, come risulterebbe dal verbale di ispezione del 20 luglio 2011, va rilevato che tale documento (come si è già visto esaminando il primo motivo di ricorso), è stato analizzato dalla Corte d’appello che, con valutazione discrezionale, ha ritenuto il contenuto del medesimo non chiaro e pertanto non determinante rispetto alla decisione della causa.
3) Il terzo motivo (con riferimento al rigetto della domanda relativa al mancato rispetto della superficie minima drenante) contesta la “violazione degli artt. 112,115,116,196,342 e 356 c.p.c., ovvero l’omesso esame di fatti decisivi”, in quanto il giudice d’appello non avrebbe nella sostanza esaminato la domanda avendone frainteso il contenuto, da riferirsi a quanto costruito e non meramente progettato, trattandosi di azione possessoria.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non si rapporta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto le deduzioni dell’appellante, relative al motivo d’appello, generiche. Al riguardo il motivo si limita, infatti, a lamentare che il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della consulenza tecnica onde verificare eventuali difformità di quanto successivamente costruito, consulenza tecnica che – come ha affermato il giudice d’appello – sarebbe d’altro canto stata meramente esplorativa (v. p. 6 del provvedimento impugnato).
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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