Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34822 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21803/2016 proposto da:

G.A., IN QUALITA’ DI FIGLIA ED EREDE DI G.D., rappresentata e difesa dall’avv. GIOVANNI MAZZEI;

– ricorrente –

contro

GU.FR., P.L.A., rappresentati e difesi dall’avv. VITO CALDIERO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 331/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

G.A., erede di G.D., ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 7 marzo 2016, n. 331, che, in accoglimento dell’eccezione degli appellati Gu.Fr. e P.L.A., ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di G.D. per essere stata proposta oltre il termine c.d. breve previsto dall’art. 326 c.p.c..

Resistono con controricorso Gu.Fr. e P.L.A..

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:

1. il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, alla luce della interpretazione data dalla pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012 alle modifiche apportate agli artt. 366 e 125 c.p.c., L. n. 183 del 2011, art. 25;

2. il secondo motivo contesta “contraddittorietà, fino al limite della illogicità”, della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla interpretazione data alla pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012.

I motivi sono fondati. La Corte d’appello, rilevato che il difensore di parte appellante non aveva eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Paola dinanzi al quale si era svolto il giudizio di primo grado e che aveva però provveduto a indicare “negli scritti difensivi depositati agli atti di causa il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”, ha ritenuto che la pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012 (che ha affermato il principio della operatività della domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è in corso il giudizio a norma del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, solo qualora il difensore non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine), non può che riferirsi alle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, la cui valida effettuazione esclusivamente per via telematica è stata sancita dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, convertito nella L. n. 221 del 2012. Al contrario – ha sostenuto la Corte d’appello – la previsione di analogo obbligo di notifica di atti in materia civile al difensore a istanza di parte è stata introdotta solo dal D.L. n. 90 del 2014, il cui art. 52, ha inserito nel citato D.L. n. 179 del 2012, con decorrenza dal 19 agosto 2014, l’art. 16-sexies in materia, cosicché all’epoca dell’effettuazione della notificazione della sentenza appellata nell’ambito del giudizio in esame, risalente al marzo 2014, non poteva ancora ritenersi sussistente in capo al difensore alcun obbligo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata degli atti ovvero dei provvedimenti, essendo il ricorso a quest’ultima modalità meramente facoltativo.

Il ragionamento della Corte, nel circoscrivere alle notificazioni e comunicazioni della cancelleria l’operatività del principio di diritto enunciato dalla citata pronuncia n. 10143/2012, è erroneo in quanto le sezioni unite hanno enunciato un principio generale, come d’altro canto si evince dal fatto che nel caso che ha dato luogo alla pronuncia non vi era stata una notificazione a cura della cancelleria, ma si trattava di una notificazione di parte (la notificazione del ricorso per cassazione).

Pertanto, la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata presso la cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro, non era notificazione idonea a determinare il decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1, con conseguente tempestività della proposizione dell’appello.

II. Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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