LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28181/2016 proposto da:
P.B., rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO ANDRIULLI, LORENZO ZAPPATERRA, SERGIO DI CHIARA;
– ricorrente –
contro
CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL, IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO E LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1804/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12.8.2016 confermò la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di usucapione proposta da P.B. nei confronti della Clodiense Opere Marittime s.r.l., avente ad oggetto un terreno in *****, contraddistinto dalla p.lla *****, utilizzato per il pascolo dei cavalli, ove erano allocate anche delle baracche.
1.1. La Corte di merito, con riferimento ai fabbricati esistenti sulla pila *****, accertò che non vi era prova che essi fossero stati realizzati dagli attori; quanto al terreno, le deposizioni testimoniali erano contraddittorie soprattutto in relazione alla presenza di una recinzione che delimitasse l’area in contestazione che teneva distinte le proprietà delle parti sicché lo sconfinamento dei cavalli non costituiva manifestazione del possesso uti dominus. Non era significativa, a tal fine, la circostanza che il P. avesse incassato l’indennità di esproprio in relazione alla p.lla *****, facente parte di un unico complesso immobiliare, in quanto l’incasso era avvenuto previo consenso da parte dei fratelli S..
2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso P.B. sulla base di due motivi.
2.1. Ha resistito con controricorso la Clodiense Opere Marittime s.r.l..
2.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per essere stato tardivamente depositato in data 16.12.2016, oltre il termine di venti giorni dall’ultima notifica, ai sensi dell’art. 369 c.c..
1.1. Dall’esame del registro civile informatico, risulta che il ricorso, pervenuto per posta, è stato spedito il 12.12. 2016 nel rispetto dei termini di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, effettuato con raccomandata a/r del 21.11.2016, pervenuta alla destinataria il 24.11.2016..
2. Il controricorrente ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto uno dei difensori, l’Avv. Francesco Di Chiara, non era iscritto nell’albo dei cassazionisti e l’Avv. Andriulli, benché abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori non aveva dato alcun impulso processuale all’impugnazione, non avendo notificato il ricorso.
2.1. L’eccezione è priva di fondamento 2.2. La procura alle liti è stata conferita “sia congiuntamente che disgiuntamente” dagli avv.ti Andriulli, Zappaterra e Di Chiara.
2.3. In tale ipotesi, trova applicazione il principio, già enunciato da questa Corte secondo cui, qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espressa e non equivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi. Il carattere disgiuntivo del mandato comportache gli atti processuali possano essere posti in essere anche da uno solo dei legali (Cassazione civile sez. III, 20/06/2017, n. 15174; sentenza 6 giugno 2006, n. 13252). 2.4.E’ appena il caso di aggiungere, ad abundantiam, che la giurisprudenza di questa Corte ha pure affermato che, anche in caso di mandato congiunto conferito a due difensori, uno dei quali non sia iscritto all’albo speciale, il ricorso per cassazione è valido anche se sottoscritto dal solo avvocato cassazionista, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo ed alle regole sul mandato con rappresentanza (sentenza 11 giugno 2008, n. 15478; Cassazione civile sez. VI, 27/04/2017, n. 10403; Cassazione civile sez. III, 11/06/2008, n. 15478) 2.5. Nel caso di specie, non solo la procura speciale è stata conferita a tutti i difensori disgiuntamente ma non e’, in ogni caso, affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell’avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, perché il particolare requisito dell’iscrizione nell’albo speciale riguarda l’attività difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (Cassazione civile sez. VI, 27/04/2017, n. 10403; Cass. Civ., sez. 06, del 23/11/2012, n. 20790 Vedi anche:Cass. Civ., sez. LL, del 20/04/1995, n. 4438) 3. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sulle risultanze processuali da cui emergerebbe il possesso ultaventennale in capo ai ricorrenti 3.1. Il motivo non è ammissibile sotto diversi profili.
3.2. In primo luogo, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012 (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012), non è censurabile il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015).
3.3.Inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come omessa motivazione fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
3.4. Qualora, come nel caso di specie, la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, la censura per vizio di motivazione è preclusa dall’art. 348 ter c.p.c..
4. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce “la puntuale indicazione delle fonti di prova – violazione del diritto di difesa” per non avere la corte di merito provveduto all’ammissione della prova testimoniale, volta a provare il possesso ad usucapionem.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. In disparte l’omessa indicazione della norma che si assume violata – e quindi dall’uso di formule sacramentali – il ricorrente lamenta la riduzione della lista testi, potere che spetta al giudice di merito (Cass. 16499/2009).
4.3. La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
5.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
5.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021