Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.34830 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14773/2016 proposto da:

CONDOMINIO *****, IN PERSONA DELL’AMM.RE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO SCALETTARIS;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI, 4, presso lo studio dell’avvocato LAURA CAPPELLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO MARZONA, FABIO PADOVINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. C.A. e C.L. impugnarono, innanzi al Tribunale di Udine, la Delib. Condominiale 30 giugno 2007, con la quale il Condominio “*****” aveva loro vietato di utilizzare il cortile condominiale per parcheggiare le proprie vetture, apponendo un cancello all’ingresso.

1.1. Il condominio si costituì e, in via preliminare eccepì l’incompetenza del Tribunale in favore del giudice di pace trattandosi di domanda inerente alle modalità d’uso dei beni condominiali; nel merito dedusse che gli attori non avevano il diritto di utilizzare il cortile comune essendo proprietari non di immobili abitativi bensì di ripostigli, in relazione ai quali il regolamento di condominio vietava il parcheggio.

1.2. Il Tribunale respinse l’eccezione di incompetenza per materia e, in accoglimento della domanda, accertò la nullità della Delib. impugnata.

1.3. Il Condominio “*****” propose appello riproponendo l’eccezione di incompetenza del Tribunale e contestando che la clausola del regolamento condominiale che vietava il parcheggio ai proprietari dei ripostigli potesse interpretarsi in modo dinamico nell’ipotesi, come quella in esame, in cui i ripostigli erano adibiti ad abitazione.

1.4. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 6.4.2016 rigettò l’appello.

1.5. Confermò la competenza del Tribunale poiché oggetto della domanda era l’accertamento del diritto all’utilizzo del bene comune e non la modalità d’uso dei beni condominiali.

1.6. Nel merito, accertò che il regolamento condominiale, di natura contrattuale allegato all’atto di compravendita per notar M. del 1977 effettivamente escludeva il diritto di servitù permanente di accesso e parcheggio di autoveicoli per gli immobili destinati a ripostiglio; tuttavia, dallo stesso regolamento condominiale risultava che “nel fabbricato C i locali al seminterrato erano destinati a ripostigli e posti macchina, i locali al piano terra e piani superiori sono destinati ad uso abitazione ed uffici in genere”; poiché l’unità immobiliare delle attrici era ubicata a piano terra, ne discendeva l’attribuzione a destinazione abitativa di dette unità immobiliari. Ed in effetti, il cortile era stato utilizzato per il parcheggio delle autovetture fino al 2000 e gli attori avevano partecipato alle spese condominiali per il parcheggio. Peraltro, anche i provvedimenti urbanistici rilasciati dal Comune avevano confermato la natura di abitazione dei locali dei C..

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il Condominio ***** sulla base di quattro motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso la C.A..

2.2. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. T. Basile ha chiesto il rigetto del ricorso.

2.3. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, per avere la Corte di merito errato nel ritenere che la disciplina del parcheggio nelle aree condominiali non fosse di competenza del Giudice di Pace pur vertendosi in materia di modalità d’uso dei beni condominiali e non invece il diritto di comproprietà sull’area comune.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Il condominio ha chiesto dichiararsi illegittimo l’uso a parcheggio del cortile, contestando così in radice il diritto ad un determinato uso della cosa comune. Non si tratta, quindi, di decidere in merito alla modalità d’uso dei beni comuni, ma di valutare o meno se uno specifico uso sia o meno consentito sicché è stata correttamente affermata la competenza del tribunale (Cassazione Civile, Sez. VI, 10.8.2015, n. 16650; Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, n. 8941, Cass. 11861/05, 6642/00).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,342 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito deciso oltre i limiti dell’impugnazione, che avrebbe avuto ad oggetto l’interpretazione “dinamica” del regolamento contrattuale, accertando, invece, la destinazione concreta dei locali ad abitazione, prevista da una clausola del regolamento che non sarebbe stata richiamata in precedenza dalla C. e che non sarebbe stata posta a fondamento della decisione del Tribunale.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La destinazione ad unità abitative degli alloggi era stata posta a fondamento della decisione del giudice di primo grado, che aveva interpretato in modo “dinamico” la clausola contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale allegato al contratto di vendita del 9.7.1977 sicché la questione della destinazione abitativa dell’immobile della C. peraltro non contestata dal condominio – era entrata nel dibattito processuale.

2.3. La questione non era pertanto nuova, né rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, il quale, nell’ambito del devolutum ha integrato la motivazione del giudice di prime cure.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., art. 115 c.p.c., art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la corte di merito erroneamente interpretato la clausola del regolamento condominiale che destinerebbe ad abitazione le unità immobiliari poste a piano terra alla luce delle previsioni dell’atto di vendita che escluderebbero i ripostigli dal diritto di pacheggio. La Corte avrebbe, inoltre, omesso di considerare che i provvedimenti urbanistici erano successivi alla nascita del condominio, che gli unici ripostigli esistenti nel fabbricato C, ove si trovava l’unità immobiliare della ricorrente, erano situati a pian terreno e che le dimensioni dei ripostigli erano incompatibili con la loro destinazione ad appartamento.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1117 e 1123 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte di merito tratto il convincimento dal pagamento delle spese condominiali mentre detta contribuzione deriverebbe unicamente dalla comproprietà del cortile condominiale.

4.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

4.2.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: a) l’interpretazione del contratto e, in genere, degli atti di autonomia privata, costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione; b) il motivo di ricorso con il quale si sostenga il malgoverno delle regole interpretative deve contenere non solo l’astratto riferimento agli articoli del codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione dei canoni in concreto violati; c) va altresì in ogni caso precisato il modo in cui il giudice se ne è discostato e, quindi, le distorsioni che in concreto ha prodotto la denunciata violazione di legge (cfr. Cass. civ., n. 24461 del 18.11.2015, Cass. civ., n. 1406, 23.01.2007; Cass. civ., n. 2560, 15.11.2013).

4.3. In relazione a tale ultimo aspetto è preciso onere della parte ricorrente dedurre tale vizio in modo specifico: ed infatti la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato – onere completamente disatteso da parte ricorrente nel caso in esame non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass. civ., n. 22889, 25.10.2006; Cass. civ., Sez. L., n. 25728, 15.11.2013).

4.4. Le censure in esame sono unicamente volte a dimostrare non l’erronea applicazione dei criteri ermeneutici tipizzati, ma l’astratta possibilità di una diversa ricostruzione del contenuto della volontà negoziale, venendo, in tal modo, la ricorrente ad opporre un risultato interpretativo difforme da quello accolto dalla Corte di merito, senza fornire,. alcuna evidenza della assoluta ed oggettiva implausibilità del percorso ermeneutico cui il giudice di merito è pervenuto.

4.5. Nel caso di specie, la corte di merito ha interpretato l’art. 2 del regolamento condominiale nel senso che, nel fabbricato C, solo i locali al seminterrato sono destinati a ripostigli e posti macchina, mentre i locali al piano terra – ove è ubicato l’unità immobiliare della C. – e piani superiori sono destinati ad uso abitazione ed uffici in genere e, per tale ragione hanno diritto al parcheggio.

4.6. Tale interpretazione, fondata sull’interpretazione letterale delle parti, è stata corroborata dalla concreta destinazione abitativa degli appartamenti ubicati al piano terra, del costante utilizzo del cortile per il parcheggio dalle autovetture e dalla partecipazione alle spese condominiali.

4.7. Detti elementi integrano il “comportamento successivo delle parti”, posteriore alla conclusione del contratto, del quale la Corte di merito ha tenuto conto, in via sussidiaria, dopo aver valutato l’intenzione dei contraenti quale risultante dal testo contrattuale.

5. Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,277 e 278 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale non avrebbe precisato quali fossero il parcheggio assegnato alla C., è inammissibile in quanto la regolamentazione del parcheggio non era oggetto del petitum, che riguardava la legittimità della Delib. con la quale era stato consentito agli attori l’utilizzo del parcheggio.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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