Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.34837 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7144-2019 proposto da:

L.D., P.S., L.M.M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GIUSEPPE ILARDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO TROVATO;

– ricorrenti –

contro

F.G., F.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AQUILI, difesi personalmente ex art. 86 c.p.c.;

– controricorrenti –

nonché sul ricorso proposto da:

F.G., F.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AQUILI, difesi personalmente ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrenti incidentali –

contro

L.M.M.C., L.D., P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GIUSEPPE ILARDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO TROVATO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GELA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale FRANCESCA CERONI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;

uditi gli Avvocati UMBERTO GIUSEPPE ILARDO e F.L..

FATTO E DIRITTO

P.S., L.M.M.C. e L.D. hanno proposto ricorso articolato in sei motivi avverso l’ordinanza n. 6357/2018 del Tribunale di Gela, pubblicata il 13 dicembre 2018.

Gli avvocati F.G. e F.L. hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato in unico motivo.

P.S., L.M.M.C. e L.D. hanno notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Il Tribunale di Gela, previa riunione dei giudizi, ha rigettato le opposizioni formulate da P.S., L.M.M.C. e L.D. avverso i due decreti ingiuntivi n. 678/2014 e n. 153/2014 emessi, rispettivamente, il primo su domanda dell’avvocato F.G. ed il secondo su domanda dell’avvocato F.L., entrambi per gli importi di Euro 76.841,39 nei confronti di L.M.M.C., di Euro 79.839,18 nei confronti di L.D. e di Euro 60.414,70 nei confronti di P.S., oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e interessi legali. Le pretese trovano fondamento in un “patto di quota lite” contenuto in scrittura privata del 12 gennaio 2009 e correlato all’attività professionale svolta dai due codifensori avvocati F.L. e G. in un giudizio civile per il risarcimento dei danni da morte di un congiunto degli assistiti, definito dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 391/2013.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria contenente conclusioni motivate.

I ricorrenti ed i controricorrenti hanno presentato memorie.

Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso incidentale condizionato proposto dagli avvocati F.G. e F.L. concerne la questione della operatività del mutamento del rito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, questione la cui decisione è stata rimessa dalla Terza Sezione civile alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021, e sarà trattata nella prossima udienza del 26 ottobre 2021, sicché appare opportuno rinviare al causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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