Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34843 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26351-2018 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CIRILLO 15, presso lo studio dell’avvocato AGNESE CONDARELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, ROMA CAPITALE, *****, PREFETTURA DI ROMA, COMUNE DI MILANO, PREFETTURA DI FROSINONE, PREFETTURA DI VITERBO, PREFETTURA DI FERRARA, PREFETTURA DI ROVIGO, PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI RIETI, PREFETTURA DI GROSSETO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4536/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE C.D. ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4536 del 2 marzo 2018, che, riformando la pronuncia del giudice di pace, ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. da lui proposta avverso varie cartelle di pagamento notificategli tra i mesi di luglio e ottobre 2012 ed avverso gli estratti di ruolo relativi a quarantasette cartelle, asseritamente non notificategli; tutti tali atti concernevano la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del C.d.S..

Il ricorso è stato notificato all’Agenzia Delle Entrate Riscossione (succeduta ex lege ad Equitalia Sud s.p.a., già costituita nel giudizio di appello a ministero dell’avvocatessa Maria Pia Iannaccone), a Roma Capitale, al Comune di Milano, ed alle Prefetture (presso le rispettive sedi, nonché presso l’Avvocatura Generale dello Stato) di Roma, Frosinone, Viterbo, Ferrara, Rovigo, Bologna, Rieti e Grosseto.

Nessuno degli intimati ha spiegato difese nel giudizio di cassazione.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale non sono state depositate memorie.

Il Collegio con ordinanza interlocutoria n. 15466 del 21 luglio 2020 ha rilevato che la notifica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione risultava effettuata a mezzo posta in *****, presso lo studio dell’avvocatessa Iannaccone, domiciliataria di Equitalia Sud nel giudizio di appello.

Tuttavia tale notifica era da reputarsi nulla, avendo questa Corte chiarito che, in tema di giudizio di legittimità, l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il D.L. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l’Agenzia dell’entrate – Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio da ordinarsi – in caso carenza di attività difensiva della parte intimata – ai sensi dell’art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da identificarsi nell’Avvocatura generale in Roma (cfr. SSUU 2987/20).

Occorreva quindi disporre il rinnovo della notifica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Provveduto a tale adempimento, anche con notifica presso la sede dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. Cass. S.U. n. 4845/2021), la causa è stata chiamata alla nuova adunanza camerale del 17/09/2021.

C.D. propone ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 4536/2018 del Tribunale di Roma che, pur ritenendo fondato il motivo di appello con il quale si contestava la declaratoria di incompetenza per valore del giudice di pace, ha però ritenuto tardiva l’opposizione proposta, in quanto non avanzata nel termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 ritenendo che anche la eccepita prescrizione fosse stata sollevata in funzione recuperatoria, in quanto correlata all’affermazione della mancata notificazione di atti relativi al procedimento sanzionatorio.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., quanto alla declaratoria di inammissibilità delle doglianze propriamente riconducibili ad un’opposizione all’esecuzione, inammissibilità motivata dal giudice di appello per il mancato rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6.

Si evidenzia che effettivamente l’argomentazione del giudice di appello è pertinente quanto all’impugnazione delle ultime tre cartelle notificategli, ma in merito alle altre cartelle, di cui assumeva essere venuto a conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo, la prescrizione era stata eccepita tenendo conto della data della notifica quale affermata negli stessi estratti di ruolo, ed in relazione al tempo successivamente maturato, stante l’assenza del compimento di validi atti interruttivi della prescrizione.

In parte qua, quindi, l’opposizione non aveva chiaramente funzione recuperatoria, ma concretava una vera e propria opposizione all’esecuzione, suscettibile di essere avanzata senza il rispetto del termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto impositivo.

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che l’opposizione all’estratto di ruolo può assolvere a plurime funzioni: non solo a quella di eccepire l’esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esempio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati, con conseguente applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 5 (Codice della strada).

Proprio a proposito dell’opposizione cd. recuperatoria, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22080/2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui essa deve essere proposta alla stregua di un’opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7, comma 3. D.Lgs. ora citato, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l’opponente dell’atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato.

Nella stessa sentenza ora citata, al par. 8.1, le Sezioni Unite specificano altresì che a tale termine non sottostà, però, l’opposizione all’esecuzione laddove essa, invece di svolgere tale funzione recuperatoria, consista, come nel caso in specie, nell’eccepire la prescrizione del diritto oggetto della pretesa della PA, e quindi, più in generale, nella deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (conf. Cass. sez. VI-2 16333/2020; Cass. sez. II, 22094/2019; Cass. sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000).

Il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 3 anche alle censure che investivano la prescrizione, che rendevano l’opposizione in parte qua priva della funzione cd. recuperatoria, ma la riconducevano evidentemente nell’ambito di applicazione dell’art. 615 c.p.c..

Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudicata l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva sollevato.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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