LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25700-2020 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI N. 19, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO DE FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA RADICE;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA N. 18, presso lo studio dell’avvocato AMALIA LOLLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO OSSORIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1899/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
P.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1899 del 2. 7. 2010 della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo che le aveva intimato di pagare al condominio di via Mengoli 30 di Bologna una somma a titolo di contributo alle spese di riscaldamento e la sua ulteriore domanda di accertamento di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di distaccare il suo appartamento dall’impianto di riscaldamento centralizzato;
il condominio di via ***** ha notificato controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
con un unico motivo la ricorrente, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1118 c.c., comma 4, artt. 2697 e 2727 c.c. e degli artt. 100,115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza o del procedimento degli artt. 100,112,113,115 e 116 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere rigettato la sua domanda di accertamento del diritto al distacco del proprio appartamento dall’impianto centralizzato di riscaldamento per difetto di prova delle condizioni richieste dalla legge per il distacco, così imponendole un onere di dimostrare il proprio diritto non richiesto dalla legge, e negando il suo interesse ad intraprendere l’azione in giudizio per contestare il rifiuto oppostole dagli altri condomini; sotto altro profilo la ricorrente critica l’accertamento dei giudici di merito in ordine alla carenza delle prove offerte, da cui invece risultava l’eliminazione, nel suo appartamento, dei radiatori e le sigillature delle tubazioni, nonché la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta su tali circostanze;
il ricorso appare inammissibile per carente ricostruzione del fatto e delle ragioni della decisione impugnata e perché non attacca la ratio decidendi fatta propria dal giudice di appello, che non ha affatto negato alla odierna ricorrente il diritto ad ottenere il distacco del proprio appartamento dall’impianto condominiale, ma ha respinto la sua domanda volta al riconoscimento di avere già esercitato tale diritto, con conseguente esonero per il passato dal pagamento dei contributi maturati a tale titolo, rappresentando che la parte non aveva dimostrato le condizioni richieste dall’art. 1118 c.c., che vale a dire il distacco non aveva determinato notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa da parte degli altri condomini, essendosi limitata a dedurre l’assenza dei radiatori nell’unità immobiliare ed a produrre una perizia tecnica carente al riguardo e basata sulle dichiarazioni della stessa interessata e non su dati obiettivi;
le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente;
deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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