Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34847 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4616/2018 promosso da:

F.N., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 114/B, presso lo studio dell’avv. Salvatore Coletta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Castelforte, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3905/2017 della CTR del Lazio, depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3905/2017, depositata il 27/06/2017, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la decisione di primo grado, con cui era stata respinta l’impugnazione dell’avviso di accertamento riguardante l’imposta ICI riferita all’anno 2008 per un immobile che la contribuente riteneva non dovuta, essendo parte della sua abitazione principale.

La fattispecie riguarda l’imposta riferita a due unità immobiliari di categoria A/4, censite separatamente (foglio *****, mappale *****, *****, al piano terreno, e *****, al primo piano), che parte attrice ha dedotto di avere adibito unitariamente ad abitazione principale, destinando la prima a “zona notte” e la seconda a “zona giorno”.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.

Il Comune di Castelforte, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di impugnazione è dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), nonché la mancata applicazione dell’art. 950 c.c., l’omesso esame di un punto decisivo della controversia che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e l’errata (o mancata) valutazione delle prove addotte: 1) per avere la CTR utilizzato quale argomento della propria decisione un fatto dedotto in primo grado dal Comune l’applicazione della TARSU in misura ridotta (30%), prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari non utilizzate, sull’immobile *****, e non sull’immobile *****, destinato ad abitazione principale – senza tenere conto delle argomentazioni della contribuente, che aveva contestato la veridicità di tale allegazione, comunque non provata; 2) per avere la CTR ritenuto non rilevante la produzione documentale offerta dalla contribuente, che invece dimostrava l’esistenza per l’intero immobile (*****) di un’unica utenza idrica ed elettrica; 3) per avere la CTR escluso la necessaria instaurazione del contraddittorio prima di notificare l’avviso di accertamento, desumibile dalla L. n. 212 del 2000, richiamando una disciplina inconferente (D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006).

2. Come appena evidenziato, il motivo contiene tre distinte censure, suscettibili di essere esaminate separatamente.

Questa Corte ha più volte precisato che l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità solo quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, n. 26790 del 23/10/2018).

3. Si deve subito rilevare l’inammissibilità della censura n. 3, appena richiamata.

Parte ricorrente ha dedotto che l’obbligo di istaurare il contraddittorio con il contribuente, quando l’Amministrazione ritiene di applicare un’imposta in misura maggiore o su presupposti diversi rispetto a quelli indicati dal contribuente, discende con ovvietà dalle disposizioni della L. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), aggiungendo che era del tutto inconferente il richiamo operato dalla CTR alla disciplina dettata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006.

La medesima parte non ha tuttavia spiegato in virtù di quale previsione normativa dovesse ritenersi necessario instaurare il contraddittorio endoprocedimentale nella fattispecie in questione, richiamando genericamente la L. n. 212 del 2000 e mettendo il giudice di legittimità nelle condizioni di dover ricercare egli stesso la norma asseritamente violata.

La censura si palesa, dunque, del tutto generica, in violazione dell’art. 366 c.p.c..

4. Tale censura è comunque infondata.

Com’e’ noto, con riguardo ai diritti e alle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, com’e’ l’imposta in questione, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (v. proprio in materia di ICI, Cass., Sez. 6-5, n. 9978 del 15/04/2021; v. anche Cass., Sez. 6-5, n. 27421 del 29/10/2018).

5. Con riferimento alle altre censure occorre effettuare alcune precisazioni.

5.1. Com’e’ noto, in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., non è più consentita l’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma soltanto “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno subito precisato che tali nuove disposizioni si applicano anche alle impugnazioni promosse contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali, atteso che il giudizio di legittimità, nei processi tributari, non ha connotazioni di specialità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Le stesse Sezioni Unite hanno rilevato che la modifica normativa appena richiamata ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge.

La riformulazione deve, infatti, essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta), ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

La S.C. ha, in particolare, ritenuto che ricorre la motivazione apparente, quando quest’ultima, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass., Sez. 6-5, n. 13977 del 23/05/2019 e Cass., Sez. L, n. 3819 del 14/02/2020).

5.2. Esula, comunque, dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 15276 del 01/06/2021).

Se il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento, la censura in cassazione è ammissibile nei soli limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che, come sopra evidenziato, non consente più l’impugnazione “per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma esclusivamente “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In altre parole, l’omesso esame di elementi istruttori può integrare il vizio appena descritto qualora tale omissione determini l’omesso esame di un fatto storico, primario o secondario, rilevante ai fini della decisione e discusso dalle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 27415 del 29/10/2018).

Il libero convincimento del giudice è sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè il per mancato esame di fatti storici, anche se veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice, nonostante siano decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato (Sez. 1, n. 10253 del 19/04/2021).

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274 del 18/10/2018).

Non costituiscono, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802 del 14/06/2017, n. 14802; Cass., Sez. 5, n. 21152 dell’08/10/2014, n. 21152), gli elementi istruttori, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello.

6. In tale quadro, la censura sopra descritta al n. 2 del motivo di ricorso deve essere senza dubbio dichiarata inammissibile.

La ricorrente ha, infatti, criticato la statuizione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non rilevante la produzione documentale da lei offerta, mentre, invece tale documentazione, secondo la ricorrente, dimostrava la destinazione unitaria delle particelle *****.

E’ evidente che non si tratta di una omessa valutazione di fatti, che invece sono stati valutati dal giudice (anche se in modo non condiviso dalla contribuente), né di un vizio della motivazione, sindacabile nei soli termini appena evidenziati.

Si tratta di una critica che attiene al merito della valutazione operata, che, come appena evidenziato, non è consentita al giudice di legittimità.

7. La censura riportata al n. 1 del motivo di ricorso è infondata.

La CTR ha affermato che la contribuente non ha provato, sebbene fosse suo onere, l’utilizzo dell’unità immobiliare ***** come parte dell’abitazione principale, comprendente anche l’unità immobiliare *****, aggiungendo che, anzi, era documentalmente provato il contrario, perché la menzionata unità immobiliare fruiva della riduzione tariffaria in materia di TARSU, in favore degli immobili non utilizzati (p. 2 della sentenza impugnata).

Parte ricorrente ha dedotto che la CTR non aveva considerato quanto da lei allegato in ordine alla non veridicità di tale circostanza che, comunque, oltre ad essere contestata non era neanche provata.

E’ evidente che non viene dedotta l’omessa valutazione di alcun fatto, nel senso sopra specificato, ma solo il mancato accoglimento degli argomenti offerti dalla contribuente.

8. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

9. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenuto conto che il Comune è rimasto intimato.

10. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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