Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34852 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11917/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope tegis;

– ricorrente –

Contro

Società Immobiliare Agrituristica II Castello s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 59, presso lo studio degli avv.ti Massimo Giulio e Giulia Rachele Sandulli da cui è rapp.to e difeso come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 554/12/12 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata in data 6/11/2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 554/12/12, depositata in data 6 novembre 2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 291/3/10 emessa dalla CTP di Avellino, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IRES per le annualità 2004 e 2005 per il recupero di maggiori imposte all’esito dell’applicazione degli studi di settore;

3. la CTP rigettava il ricorso; la CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo la redditualità della stessa congrua e coerente, tenuto conto delle caratteristiche dell’attività svolta;

4. avverso la sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 27-5-2013, affidato a due motivi; la contribuente si costituiva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. con nota depositata in data 1-3-2021 l’Agenzia delle Entrate comunicava che il contribuente aveva formulato istanza per la definizione del giudizio D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.

OSSERVA CHE:

1. l’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

2. nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

3. che, pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13 il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;

4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020).

5.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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