LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 425/2016 R.G. proposto da ANAS S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma alla via Monzambano n. 10, presso la Direzione Generale ANAS, unitamente all’avv. Maria Cristina Costi, da cui è rapp.to e difeso come da mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 983/25/15 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata in data 28/5/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.
RITENUTO
CHE:
1. con sentenza n. 983/25/15, depositata in data 28 maggio 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio avverso la sentenza n. 240/1/13 emessa dalla CTP di Grosseto, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una serie di avvisi di liquidazione relativi ai tributi speciali catastali e all’imposta di bollo riferiti a richieste di frazionamento di particelle di terreno site nel Comune di Civitella Paganico, propedeutiche all’emissione di un decreto definitivo di esproprio;
3. la CTP aveva accolto il ricorso dell’ANAS, ritenendo applicabile l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, stante la sua natura pubblicistica, e risultando incontestato che gli atti di frazionamento erano finalizzati all’acquisizione dei beni al Demanio dello Stato;
4. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello ritenendo inapplicabile l’invocata esenzione, prevista da una norma eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva, ad una società che pur essendo a partecipazione pubblica manteneva la natura di soggetto di diritto privato;
5. avverso la sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 22-12-2015, affidato a tre motivi; l’Agenzia si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepiva la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, e del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso l’applicabilità dell’esenzione ad una fattispecie in cui l’ente espropriante operava nell’esclusivo interesse dello Stato, risultando il frazionamento finalizzato all’acquisto della proprietà degli immobili da parte del Demanio-Ramo Strade, dovendosi dunque individuare nello Stato l’acquirente immediato dei beni espropriati;
2. con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 642 del 1972, art. 22, tabella B, e della L. n. 1149 del 1967, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’impugnata sentenza per non aver ritenuto esentati dall’imposta di bollo atti finalizzati ad un’espropriazione per pubblica utilità ed all’acquisizione della proprietà direttamente in capo allo Stato concedente;
3. con il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 138 del 2002, art. 7 conv. dalla L. n. 178 del 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver negato la sua natura di organismo pubblico che ne escludeva l’assimilabilità ad una società azionaria di diritto privato.
OSSERVA CHE:
1. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento.
1.1 L’art. 57, comma 8, T.U. dell’imposta di registro dispone che: “negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento…) l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato”.
Il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 3, stabilisce che: “non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui al testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 3 salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo”.
La Tabella allegato B al D.P.R. n. 647 del 1972 indica gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo ed in particolare l’art. 22 prevede l’esenzione per gli: “Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione”.
2. Quanto alla natura giuridica della contribuente ANAS S.p.a. possono richiamarsi gli orientamenti espressi da questa Corte nonché dal Consiglio di Stato.
2.1 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15594 del 2014, sia pure ai fini della affermazione della giurisdizione contabile per l’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell’Anas S.p.a., dopo averne escluso la natura di società in house, hanno affermato che la trasformazione dell’Anas in società per azioni disposta dalla legge non ne ha intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto.
In tal senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato con la decisione n. 2829 del 2013, con cui statuiva che pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell’originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella L. n. 178 del 2002 (in particolare l’art. 7 che ha ulteriormente trasformato (ANAS in S.p.a.), il nuovo assetto dell’ANAS aveva incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto.
Ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro del personale, Cass. n. 6264 e n. 19925 del 2019 e n. 8954 del 2021, hanno chiarito che la natura pubblica o meno dell’ANAS non può vagliarsi solo con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, atteso che la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha progressivamente e più volte ritenuto che la forma privatistica della società non esclude, a determinate condizioni, la natura pubblica del soggetto; si è quindi, affermato che l’Azienda è società partecipata al 100% dallo Stato, facente parte del conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e quindi del bilancio dello Stato e, come tale, sottostà ad un vincolo pubblicistico nella sua organizzazione che le impone l’attuazione concreta dei principi di economicità e imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa della pubblica amministrazione.
3. Tanto premesso, circa i presupposti per l’applicazione delle esenzioni per cui è causa si ritiene di condividere l’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui nelle disposizioni normative che, in tema di imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 8), di imposta ipotecaria e catastale (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2) e di imposta di bollo (Tabella Allegato B, punto 22, del D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 642), prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l’espressione “a favore dello Stato” o “nell’interesse dello Stato”, la parola “Stato” deve intendersi riferita allo “Stato-persona”, e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva, anche se trattasi di società di capitali in mano pubblica operante in un comparto interessato dalla privatizzazione.
3.1 E’ stato anche affermato che una estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale; l’opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame ha carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salvaguardia del flusso tributario, conseguendone la manifesta infondatezza della relativa eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (Vedi Cass. n. 938 del 16/1/2009 e Cass. n. 27289 del 17/11/2017 in relazione a TAV S.p.a., partecipata da Ferrovie dello Stato S.p.a., a sua volta partecipata dallo Stato; Cass. n. 28681 del 9/1/2018 in riferimento ad un’Azienda Ospedaliero-universitaria; Cass. n. 17034 del 13/8/2020 in riferimento a Rete Ferroviaria Italiana (“R.F.I. spa”) del Gruppo “Ferrovie dello Stato S.p.a.”, società con socio unico partecipata interamente dal MEF).
4. In applicazione dei principi innanzi enunciati, la natura pubblicistica della società non rende comunque ANAS S.p.A. assimilabile, ai fini fiscali, allo Stato, al fine di usufruire del trattamento agevolativo previsto dalle suddette disposizioni.
4.1 Ne’ porta ad una conclusione diversa la suggestiva considerazione che nelle fattispecie espropriative in esame lo Stato rappresenterebbe in ogni caso l’acquirente, in quanto i beni vengono acquisiti direttamente ed immediatamente al “Demanio dello Stato”, ancorché l’ente espropriante sia un soggetto non riconducibile alla figura dello “Stato persona”.
Valorizzando il riferimento allo Stato della doppia qualifica di “espropriante o acquirente” contenuto nell’ultima parte del comma in esame, si propone di ricomprendere nell’ambito di applicazione dell’esenzione de qua anche le procedure di esproprio nelle quali l’ente espropriante è un soggetto diverso dallo Stato, purché, in questi casi, il trasferimento del diritto di proprietà sui beni espropriati avvenga direttamente ed immediatamente a favore del “Demanio dello Stato”, con la conseguenza che l’esenzione troverebbe applicazione sia nel caso in cui lo Stato rivesta sia la qualifica di espropriante che quella di soggetto acquirente, sia nel caso in cui lo stesso, pur non essendo il soggetto “espropriante”, sia però il soggetto “acquirente”.(Vedi Risoluzione n. 66/E Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2018).
Tuttavia l’esegesi normativa della disposizione controversa, non suscettibile di interpretazioni estensive, non depone in tal senso; la collocazione del periodo a chiosa del comma impone infatti di collegare il riferimento disgiuntivo “espropriante o acquirente” a quello contenuto nel primo periodo “espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo”, con la conseguenza che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo, senza alcuna possibilità di un ampliamento a fattispecie espropriative ulteriori rispetto a quelle in cui sia lo Stato – persona a procedere.
4.2 Si aggiunga per completezza che nella stessa giurisprudenza di legittimità portata a sostegno di questa tesi si afferma che ove il procedimento di espropriazione si svolge e viene portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolare del relativo potere di chiedere l’esproprio (nella specie lo Stato), il soggetto agente resta il soggetto attivo della procedura; in Cass. S.U, n. 24397 del 23/11/2007 si legge che “il concessionario acquistando, sia pure temporaneamente e precariamente poteri e facoltà trasferitigli dall’amministrazione concedente, si sostituisce a quest’ultima nello svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l’opera pubblica; e pur non essendone, né potendone essere destinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, di ingerenza e di controllo dell’amministrazione concedente, agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l’attività ablativa (sia pure per conto di quella); con il risultato che in questo caso non è più possibile scindere le funzioni conferitegli, ed il concessionario sulla base della concessione cd. traslativa, assume anche la qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusiva rispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie che ad esso si ricollegano (Cass. n. 8197/2005; n. 12958/2004; n. 5123/2003; n. 2102/2002)”.
4.3 I principi affermati con riferimento all’imposta di registro possono poi certamente trovare applicazione anche alle altre disposizioni agevolative di cui si invoca l’applicazione nel presente giudizio, riferite, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, esclusivamente allo Stato persona.
5. Ne consegue che, avendo la Commissione Tributaria Regionale fatto buon governo dei principi espressi, il ricorso non può trovare accoglimento.
5.1 Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi giurisprudenziali complessi va disposta la compensazione delle spese processuali.
5.2. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione rigettata.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021