Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34861 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27203/2016 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O. Immobiliare Di W.O. & Co Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Della Giuliana 32 presso lo studio dell’avvocato Fischioni Giuseppe che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferrajoli Luigi;

– controricorrente –

e contro

1769 Bressanone, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Cavour 325 presso lo studio dell’avvocato Brocco Roberto che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato De Nigro Nicola;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2016 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di BOLZANO, depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Alberto cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO

che:

Il Comune di Bressanone e Oberegegger Immobilien s.a.s. des W.O. & Co impugnavano l’accertamento n. *****, notificato il 16.3.2012, e la relativa cartella di pagamento, con cui l’Agenzia delle entrate procedeva alla liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta per la registrazione della convenzione urbanistica, ai sensi della L.p. n. 13 del 1997, ex art. 40 bis, stipulata tra il Comune e la società O. Immobilien s.a.s. di W.O. & Co, oltre all’irrogazione di sanzioni ed interessi. Con tale convenzione, la società si impegnava a realizzare n. 53 posti auto interrati ed a cederli al Comune, il quale si impegnava a titolo di corrispettivo a concedere una maggiore cubatura da sfruttare su particelle fondiarie ed edificabili di proprietà. Le parti sottoponevano l’efficacia di tale accordo all’avveramento di una condizione sospensiva, ossia la definitiva approvazione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano della variante al piano urbanistico comunale. I contraenti registravano l’accordo applicando un’imposta in misura fissa pari ad Euro 168 ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 27 e qualificavano l’accordo come atto pubblico non avente ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale e conseguentemente applicando il regime fiscale agevolato previsto dalla L. n. 10 del 1977, art. 20, che rinvia al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32 ed assumendo l’onere di denunciare l’avveramento della condizione nel termine di venti giorni dal verificarsi dell’evento. L’Agenzia delle entrate riscontrava la violazione dell’obbligo di denuncia dell’avveramento della condizione sospensiva, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19, in quanto solo in data 14.2.20212 il Comune aveva provveduto a tale adempimento, sebbene con Delib. n. 2582 del 2009 la Giunta Provinciale avesse già approvato la modifica del piano urbanistico comunale di Bressanone.

L’Agenzia rilevava che al momento della stipula della convenzione l’evento dedotto come condizione sospensiva si era già avverato, desumendo che le parti avevano reso dichiarazioni mendaci.

La CT di Bolzano, con sentenza n. 01/02/2015, accoglieva i ricorsi proposti dai contribuenti. L’Ufficio appellava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria di II grado che respingeva l’impugnazione, ritenendo che l’art. 2643 c.c., comma 1, n. 2 bis, non fosse applicabile nel sistema tavolare vigente in Provincia di Bolzano, che la convenzione urbanistica in esame rientrava anche nell’ambito di applicazione della L. n. 10 del 1977, art. 20, in quanto diretta a regolare la trasformazione edilizia del territorio comunale attraverso la previsione di nuovi parcheggi pubblici sotterranei sul territorio comunale.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della pronuncia svolgendo tre motivi. Il Comune di Bressanone e Oberegerrer Immobilien s.a.s. des W.O. & Co si sono costituiti con controricorso ed hanno presentato memorie.

La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha depositato memorie concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 19 e 27 e dell’art. 1353 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto le parti contrattuali avrebbero erroneamente ritenuto corretto registrare l’atto ad imposta fissa, qualificandolo come atto pubblico non avente ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale ed applicando il regime fiscale agevolato previsto dalla L. n. 10 del 1977, art. 20, che rinvia alla L. n. 601 del 1973, art. 32, mentre la convenzione stipulata tra il Comune e la società, prescindendo dalla forma giuridica rivestita, era di indubbia rilevanza patrimoniale, con la conseguenza che l’atto avrebbe dovuto essere sottoposto a maggiore tassazione secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, Parte prima, art. 1, comma 1, trattandosi di un atto a prestazioni corrispettiva. Ne consegue che alla fattispecie avrebbe dovuto essere applicata la disciplina di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, che fa riferimento ai “contratti che importano l’assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell’assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto dell’art. 40, comma 2".

2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 10 del 1977, art. 20, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2. L’Agenzia delle entrate lamenta l’erroneo inquadramento da parte della Commissione Tributaria di secondo grado della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e la società nell’ambito delle fattispecie previste dalla L. n. 10 del 1977, art. 20, atteso che l’applicabilità di tale regime fiscale non sarebbe stata richiesta dalle parti in sede di registrazione della convenzione e comunque nella specie non ricorrerebbero i presupposti per applicarlo.

3. Con il terzo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, in combinato disposto con l’art. 1292 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in quanto il Comune di Bressanone avrebbe impugnato il medesimo avviso di liquidazione già allo stesso notificato in data 19.3.2013, con la conseguenza che ammettere l’intervento del Comune nel presente giudizio determinerebbe la pendenza di due processi tra i medesimi soggetti relativamente al medesimo oggetto, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem.

4. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso.

In ragione della infondatezza delle illustrate censure consegue il rigetto del mezzo e l’assorbimento delle ulteriori doglianze.

L’Agenzia delle entrate ha evidenziato in ricorso la pendenza del giudizio innanzi a questa Corte dalla stessa promosso avverso la sentenza n. 4/02/14 emessa dalla CT di secondo grado in relazione all’avviso di liquidazione notificato al Comune, riguardante la medesima controversia per cui si procede.

Il Collegio rileva che il ricorso per cassazione promosso dall’Agenzia delle entrate contro il Comune di Bressanone e O. Immobilien Sas di W.O. & Co, avverso la sentenza n. 4/2014 della Commissione Tributaria II Grado di Bolzano, è stato definito da questa Corte con sentenza n. 31016 del 2018.

Con la suddetta pronuncia, è stato precisato il seguente principio di diritto: ” In tema di imposta di registro, le convenzioni provinciali in materia urbanistica di cui alla L. prov. n. 13 del 1997, art. 40 bis, non hanno natura negoziale ma costituiscono accordi, integrativi o sostitutivi, di provvedimenti amministrativi in relazione all’interesse pubblico alla pianificazione urbanistica, privi della funzione permutativì tra prestazione del privato ed azione della pubblica amministrazione: di conseguenza sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, come confermato dalla L. n. 10 del 1977, art. 20, commi 2 e 3, applicabile a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici”.

Si è infatti rilevato che la convenzione urbanistica, species del più ampio genus delle convenzioni amministrative, ha lo scopo di disciplinare il corretto utilizzo del territorio mediante un modello consensuale che prevede un contenuto obbligatorio, previsto dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, ed un contenuto discrezionale, liberamente esercitabile dalle parti. La convenzione consta necessariamente di un negozio giuridico unico, ma, in concreto, può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria e reale, che si integrano a vicenda per causa e contenuto, e che attuano da una parte l’interesse del privato alla definizione di una propria utilità, dall’altra l’interesse dell’ente locale alla conformazione del territorio con la costruzione di beni e/o infrastrutture a beneficio della collettività (opere di urbanizzazione e/o aree a ciò destinate). Si precisa che: “La giurisprudenza ha ormai accolto da tempo la tesi che vuole le convenzioni urbanistiche come applicazioni specifiche della L. n. 241 del 1990, art. 11, norma che ha dato positivo ingresso, nel nostro ordinamento, al cd. accordo di diritto pubblico (…) in tal senso si è orientata anche la giurisprudenza della S.C. secondo cui la convenzione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un “facere” o a determinati adempimenti nei confronti dell’ente pubblico non costituisce un atto di diritto privato, né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, avendo invece connotazione pubblicistica e configurandosi come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia (Nella specie, il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di un altro fabbricato ad uso abitativo del privato era condizionato al fatto che si provvedesse ad una cessione gratuita di un altro contesto immobiliare) (Cass., sez. 1, n. 9314/2013).

Tale interpretazione va condivisa, tenuto conto che, come evidenziato nella motivazione della decisione, “anche tale tipologia di convenzione, rappresentando un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo in relazione all’interesse pubblico alla pianificazione urbanistica, non attua alcuna funzione permutativà tra prestazione del privato ed azione della pubblica amministrazione non configurandosi alcuna corrispettività o sinallagmaticità tra la pianificazione del territorio ed effettuata dal Comune e l’obbligo del privato di realizzare e cedere al Comune i parcheggi pubblici, quali opere di urbanizzazione primaria. La pianificazione urbanistica, invero, rappresenta l’espletamento di un pubblico potere che non può essere oggetto di cessione nel libero mercato non potendosi pertanto configurare alcun atto traslativo o costitutivo di diritti reali anche edificatori ai sensi dell’art. 2643 c.c., comma 1, n. 2 bis, che costituirebbe il presupposto per l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, parte prima allegata, tariffa, art. 1”.

Inoltre, il Legislatore è intervenuto, in conformità con tale orientamento, con la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 88 (legge di Bilancio 2018) aggiungendo alla L. n. 10 del 1977, art. 20, i commi 2 e 3.

In particolare, l’art. 20, comma 2, ha chiarito che il trattamento tributario di cui al comma 1, in riferimento al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, e quindi l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, si applica a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi. Invece, la L. n. 10 del 1977, art. 20, comma 3, ha precisato che “la disposizione di cui al comma 2 si applica a tutte le convenzione e atti di cui alla L. P. di Bolzano 11 agosto 1977, n. 13, art. 40 bis, per i quali non siano ancora intervenuti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato”.

5. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del motivo e l’assorbimento delle restanti doglianze. Va, infatti, data continuità all’indirizzo espresso in più occasioni da questa Corte secondo cui: “Qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore “ratio decidendi”, aicché, ancorché esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta” (Cass. n. 13956 del 2005; Cass. 23090 del 2005).

6. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto del sopraggiunto intervento giurisprudenziale sulle questioni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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