Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34867 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11859/2016 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G.,

– intimato –

avverso la sentenza n. 9459/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal consigliere doti. STALLA GIACOMO MARIA.

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9459/15 del 2.11.2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, ha ritenuto inefficace l’atto di rettifica catastale con il quale l’ufficio aveva variato (da 2 a 3) la classe di alcune unità immobiliari urbane in categoria A2, possedute da G.G. nel Comune di Napoli.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che, a detta del contribuente, la variazione di classe era stata da lui appresa in occasione del rilascio di un estratto catastale, su sua richiesta, nel luglio 2012, senza alcuna previa notificazione dell’atto di rettifica della proposta Docfa da lui presentata nel 2006; dal che conseguiva l’inefficacia di quest’ultima.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal contribuente intimato.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, dal momento che il contribuente non aveva dedotto in appello alcun motivo concernente l’assenza di riferimento, nella variazione di classamento, alla procedura Docfa da lui precedentemente attivata.

p. 2.2 I motivo è infondato.

Ad escludere il vizio lamentato, di extrapetizione, soccorre quanto esposto dalla stessa Agenzia ricorrente nello svolgimento della censura in esame, là dove si riferisce di come il contribuente avesse lamentato in appello, tra il resto, sia la violazione della L. 342 del 2000, art. 74, comma 1, circa l’invalidità della modificazione di rendita perché non notificata agli intestatari della partita, sia la violazione della L. 212 del 2000, art. 6, che impone all’amministrazione finanziaria di assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.

Ora, la commissione tributaria regionale ha basato la decisione proprio sul fatto che non risultava dagli atti di causa alcuna notifica al contribuente dell’atto di rettifica della rendita catastale a seguito della variazione Docfa, il che deponeva anzi per l’inesistenza stessa dell’atto di rettifica. E’ dunque evidente come, nell’accogliere questo profilo di gravame, la Commissione Tributaria Regionale non sia affatto fuoriuscita dai limiti devolutivi della domanda in appello, né abbia travalicato i limiti del contraddittorio; ciò perché quanto così osservato dal giudice di appello rilevava appunto a riscontro della ritenuta effettiva violazione della normativa appena citata.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo della controversia, per avere la CTR ritenuto che la variazione catastale non fosse valida senza riferimento alla Docfa, senza con ciò avvedersi che nella visura catastale allegata al ricorso originario vi era un chiaro riferimento al D.M. n. 701 del 1994 che riguardava appunto i classamenti su procedura Docfa.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – della normativa sulla motivazione degli atti di classamento degli immobili, dal momento che, anche in base alla giurisprudenza consolidata, nessuna motivazione era necessaria allorquando la variazione fosse conseguente a procedura Docfa, di carattere fortemente partecipato perché attivata dal contribuente medesimo.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione della L. 342 del 2000, art. 74, comma 1, atteso che un conto era l’efficacia della modifica di rendita catastale decorrente dalla data della notifica dell’atto di variazione, ed altro era l’applicabilità della nuova rendita attribuita anche al periodo precedente alla notificazione. Nel caso di specie la variazione catastale determinata dall’ufficio prendeva effetto quantomeno dal luglio 2012, data di emissione dell’estratto catastale.

p. 3.2 Questi tre motivi di ricorso sono fondati.

Per quanto concerne il secondo motivo, l’avviso di rettifica fatto oggetto di impugnativa da parte del G., emesso il 25 gennaio 2007 e trascritto nel ricorso per cassazione, recava menzione della procedura Docfa attivata nel 2006 dal contribuente e delle specifiche componenti della così proposta rendita catastale che l’ufficio riteneva di disattendere (essenzialmente, con il passaggio dalla classe due alla classe tre, ferma restando la categoria A2); il che esclude quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, e cioè che la rendita infine attribuita dall’ufficio fosse sprovvista di un provvedimento di rettifica della Docfa. Ciò si è risolto, appunto, nell’omesso esame di un elemento decisivo di causa, qui rilevante nella sua dimensione prettamente fattuale.

Per quanto concerne il terzo motivo, va rilevato come – in presenza di un provvedimento di rettifica della docfa – il livello motivazionale dell’atto di classamento risenta del carattere fortemente partecipato della procedura docfa medesima, in modo tale che l’indicazione dell’immobile e degli elementi estimativi e classificatori di rendita ad esso attribuiti può ritenersi necessaria e sufficiente allorquando la rettifica della proposta si basi su una diversa considerazione economica degli stessi elementi fattuali e delle stesse caratteristiche immobiliari dedotte dal contribuente nella docfa; là dove una più stringente motivazione deve invece essere dall’ufficio fornita allorquando siano proprio questi elementi e queste caratteristiche a venire posti in discussione: “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. 31809/18 e molte altre). Nel caso di specie non risulta che il G. avesse lamentato un profilo di insufficienza motivazionale dell’atto di rettifica perché, in ipotesi, appunto basato sul disconoscimento oggettivo, e non meramente tecnico-estimativo, degli elementi da lui forniti.

Per quanto concerne il quarto motivo, quanto affermato dalla commissione tributaria regionale (in difformità rispetto al primo giudice) cerca la radicale inefficacia della variazione di rendita, non tiene conto del fatto che di tale variazione il contribuente ebbe piena conoscenza (con relativa impugnazione) quantomeno dal luglio 2012, con conseguente sua efficacia – a partire da questa data – anche per le annualità d’imposta pregresse ed ancora eventualmente sub judice (in tal senso, per effetto della natura meramente dichiarativa e non costitutiva dell’atto di attribuzione, la costante giurisprudenza formatasi in materia di Ici: Cass. n. 4587/20; 22653/19 ed innumerevoli altre).

Ne segue l’accoglimento del ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti – ex art. 384 c.p.c. – per la decisione nel merito mediante rigetto del ricorso originario del contribuente.

Le spese di lite si compensano integralmente in ragione del consolidarsi in corso di causa dei su richiamati indirizzi interpretativi.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del G.;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472