LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25981-2015 proposto da:
BAIA SERENA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1943/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per, la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1943/4/15 depositata il 30.3.2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
Baia Serena srl, quale società incorporante IPM srl, proponeva ricorso notificato al Concessionario per la riscossione e all’Agenzia delle Entrate-avverso avviso di intimazione notificato da Equitalia SUD spa facente seguito al mancato pagamento di cartella di pagamento, della quale eccepiva l’omessa notifica con conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria da qualsivoglia pretesa; deduceva altresì di avere provveduto al pagamento dell’intero importo risultante dal citato avviso.
– Si costituiva Equitalia SUD spa, deducendo l’intervenuta cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente provveduto al pagamento, prima della proposizione del ricorso, per effetto dell’adesione al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis; quanto alla cartella, questa era stata regolarmente notificata con il rito della irreperibilità assoluta, all’esito di visura storica della società risultata sconosciuta presso l’indirizzo indicato dall’ente impositore.
– La Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere per avere la contribuente pagato il dovuto ai sensi della L. n. 289 del 2002.
– Avverso detta sentenza proponeva appello la società sostenendo di avere pagato con riserva di ripetizione e riproponendo le argomentazioni esposte in prime cure quanto alla omessa notifica della cartella di pagamento.
– La CTR pronunciava sentenza con cui riformava la sentenza di primo grado quanto alla declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere e respingeva nel merito il gravame.
Per la cassazione della sentenza sopra menzionata la contribuente propone ricorso affidato ad un motivo; resistono, ciascuna con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Sud spa; la ricorrente deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso consta di un unico motivo che reca, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)”.
La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove afferma che “la cartella di pagamento di cui si discute, come si evince dalla relata di notifica, è stata correttamente notificata presso la sede legale della società. In particolare in data 7.5.2008 è stato effettuato un primo tentativo di notifica risultato infruttuoso, risultando la destinataria sconosciuta all’indirizzo di *****. A seguito di visura storica della società, dalla quale emergeva la correttezza del suindicato indirizzo, in data 17.6.2008 è stata effettuata l’ulteriore notifica, con la procedura prevista per le ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, mediante deposito dell’atto in Comune ed affissione dell’avviso in data 1.7.2008”.
La contribuente – sulla premessa che “il messo notificatore avrebbe attestato l’irreperibilità del destinatario in occasione dell’accesso del 7.5.2008 per poi procedere con la notifica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), in data *****”- censura la sentenza ravvisando la violazione della predetta legge a ragione del fatto che dalla visura storica camerale di Baia Serena sri, questa risultava avere incorporato IPM srl (destinataria della cartella) a seguito di approvazione del progetto di fusione in data 27.5.2008 iscritto nel registro delle imprese il *****; da quanto esposto discende – continua l’assunto della ricorrente – che la sentenza impugnata è erronea, atteso che, da un lato ha accertato “la necessarietà della verifica, da parte del messo notificatore, della sede della società destinataria, a mezzo visura camerale della stessa” ed ha, dall’altro, confermato “la validità della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), avvenuta il 7.6.2008, quando la stessa società era stata già incorporata
– nella Baia Serena srl con atto eseguito il ***** immediatamente dopo trascritto nel registro delle imprese”.
Il motivo non è fondato.
Risulta infatti che il messo notificatore ha effettuato un primo tentativo di notifica alla IPM srl il *****, tentativo infruttuoso, perché sconosciuta la destinataria all’indirizzo di *****; tale indirizzo è risultato confermato in sede di visura storica della società eseguita il 28.5.2008, data solo di un giorno successiva alla fusione per incorporazione di detta società nella Baia Serena srl, operazione peraltro trascritta nel registro delle imprese solo il *****, da ciò derivando che alla data della visura la modifica societaria non era stata ancora pubblicizzata e pertanto non poteva essere conosciuta dai terzi; né è esigibile una verifica ripetuta dei registri anagrafici da parte del messo. Peraltro, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 e 60, le società debbono dare comunicazione delle variazioni dell’indirizzo della loro sede legale, con effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione. Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, per ciascuna delle resistenti, in Euro 5.600,00, oltre -quanto all’Agenzia delle Entrate – spese prenotate a debito e – quanto ad Equitalia Sud spa – spese forfettarie al 15%, Euro duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021