LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12402-2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO FINOCCHIARO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
A.E.;
– intimato –
e contro
A.E., RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3695/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 03/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
A.E. impugnò dinanzi alla C.T.P. di Catania ruoli esattoriali e relative cartelle di pagamento, asseritamente mai notificategli, per complessivi Euro 12.599,04, assumendo di esserne venuto a conoscenza solo per effetto del rilascio dei relativi estratti-ruolo, per tributi vari (tassa auto, IRPEF, IVA, ritenute alla fonte e TARSU) e così eccependo l’intervenuta prescrizione e decadenza. L’adita C.T.P. – rimasti contumaci l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione – con sentenza n. 153/2/10 dichiarò l’inammissibilità del ricorso limitatamente alla TARSU (per non essere stato evocato in giudizio il Comune di Catania, ente impositore), accogliendolo nel resto per intervenuta prescrizione di tutti i crediti erariali. Avverso detta sentenza proposero appello sia l’Agenzia delle Entrate che Riscossione Sicilia s.p.a., che la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, con decisione n. 3695/17/14 del 3.12.2014, previa loro riunione, respinse, osservando in particolare che l’onere di dimostrare la tempestiva notifica delle cartelle di pagamento non era stato assolto in primo grado (essendo le appellanti ivi rimaste contumaci) e che a tanto non poteva provvedersi in appello, non essendo consentito dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, produrre nuovi documenti che implichino un ampliamento della materia del contendere.
Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, spiegando anche ricorso incidentale adesivo. A.E. è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole della decisione nella parte in cui s’e’ ritenuta la tardività – e quindi l’inutilizzabilità – del deposito dei documenti afferenti alla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento in questione, giacché detta documentazione, per quanto effettuata solo in appello, ineriva ad una mera difesa (ossia, alla contestazione dei fatti costitutivi dell’altrui pretesa), non già ad eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, che invece presuppongono la tempestiva proposizione già in primo grado.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la C.T.R. ha comunque rilevato la lacunosità della produzione documentale e l’inidoneità a dimostrare la regolarità delle notifiche.
2.1 – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del controricorso, con ricorso incidentale, dell’Agenzia delle Entrate.
A parte la circostanza che esso non è stato notificato al contribuente intimato, esso sconta inoltre una assoluta contraddittorietà intrinseca, per l’inconciliabilità delle tesi ivi esposte: si va dalla contestazione circa la legittimazione passiva dell’Agenzia, per essere legittimato il solo Agente della riscossione (quando invece il contribuente aveva eccepito sin dal primo grado di giudizio la prescrizione e la decadenza, rispetto alle quali la legittimazione agenziale è fuor di dubbio), all’eccezione di inammissibilità del secondo motivo dell’odierna ricorrente (perché non proposto ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che pur potrebbe giovarle, per poi infine giungere all’adesione a tutti i motivi “di appello” di Riscossione Sicilia. Si tratta, cioè, di un atto che sfugge alla sua funzione tipica, come delineata dagli artt. 370 e 371 c.p.c., dei cui elementi (almeno) funzionali, se non anche strutturali, esso è privo.
3.1 – Ciò posto, il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Costituisce oramai ius receptum il principio per cui “Nel processo tributario, poiché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall’art. 57 detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (così, da ultimo, Cass. n. 29568/2018).
Ha dunque errato la C.T.R. siciliana nel negare ingresso alla produzione documentale operata da Riscossione Sicilia solo in grado d’appello, trattandosi di documentazione a supporto di mere difese (ossia, tendenti a contrastare il fondamento dell’altrui pretesa, con la dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e/o degli atti interruttivi della prescrizione) e non certo di eccezioni in senso stretto.
4.1 – Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito.
5.1 – In definitiva, il primo motivo del ricorso principale è accolto, il secondo è assorbito, mentre il controricorso con ricorso incidentale è inammissibile. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e dichiara inammissibile il controricorso con ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021