Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34875 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8954/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Cacciani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Onesto di Bonacorsa n. 7;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5779/29/14 pronunciata il 21.5.2014 e depositata il 26.9.2014.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 settembre 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto da G.P. avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, in Euro 116.429,00 il reddito imponibile dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2004.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5779/29/14, depositata il 26.9.2014, accoglieva l’appello del contribuente ritenendo che il giudice di prime cure non aveva preso in esame i documenti giustificativi prodotti in giudizio.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad un unico motivo, cui il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 14 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che, a fronte dell’invito rivolto dall’Ufficio al contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per giustificare la propria capacità reddituale con specifico riferimento alle notevoli spese sostenute per incrementi patrimoniali incompatibili con i redditi dichiarati per gli anni d’imposta 2004-2008, questi non aveva ottemperato all’invito, che assumeva di non aver mai ricevuto, né tantomeno aveva dedotto la sussistenza di cause a lui non imputabili circa l’inottemperanza alla richiesta di documentazione.

Il motivo appare meritevole di accoglimento.

1. Invero, con atto recapitato a mezzo posta il 15/05/2009 l’ufficio aveva invitato il contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ad esibire la documentazione giustificativa dell’esborso di oltre 600.000 Euro per l’acquisto di un immobile. Il contribuente, dal canto suo, solo in sede di appello ha per la prima volta asserito di non aver mai ricevuto l’invito de quo, senza tuttavia dimostrare, né eccepire l’esistenza di una causa a lui non imputabile per non aver potuto ottemperare all’invito; né ha mai prodotto alcuna querela di falso per confutare le risultanze della notifica dell’invito.

2. In tale situazione i giudici d’appello non potevano prendere in considerazione, ai fini del giudizio, i documenti tardivamente prodotti dal contribuente senza violare il divieto di utilizzazione dei documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

3. Va, al riguardo, condiviso il principio già espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa; preclusione che scatta per i documenti specificamente richiesti dal fisco, sempre che sia fissato congruo termine al contribuente e questi sia contestualmente e dettagliatamente avvisato delle conseguenze pregiudizievoli in caso di inottemperanza (cfr. Cass. Sez. V, 27/09/2013, n. 22126; Sez. VI 14/05/2014, n. 10459 e, da ultimo, Sez. V, 22/06/2018, n. 16548).

4. A tal fine, peraltro, è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, che – come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente – deve connotare l’azione dell’ufficio (Cass., Sez. V, 27/09/2013, n. 22126).

5. La C.T.R., ritenendo utilizzabile la documentazione richiesta dall’ufficio ma non fornita dal contribuente in sede precontenziosa, sulla base di una giurisprudenza non condivisa da questa Corte, non ha fatto corretto uso di tale principio, atteso che in virtù della specifica previsione del citato art. 32, il contribuente non avendo prodotto in fase precontenziosa i documenti richiesti, era già incorso in decadenza.

6. Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. Lazio in diversa composizione per nuova decisione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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