Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34876 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5259 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

s.r.l. Elettromarket Li Vorsi in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, giusta mandato speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Leonardo Giglio e Giovanni Palmeri, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla piazza del Fante, n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 2 settembre 2014, n. 2586/25/14;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 settembre 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

RILEVATO

che:

– emerge dalla sentenza impugnata, per il profilo ancora d’interesse, che l’Agenzia delle entrate ha riqualificato in illecita somministrazione di manodopera il contratto stipulato dalla contribuente con la coop. Max Service, denominato come appalto per la prestazione di servizi e, per conseguenza, ha recuperato l’iva esposta nelle relative fatture passive, ritenendone illegittima la detrazione;

– la società ha impugnato l’avviso di accertamento che ne è scaturito, senza successo in primo grado per il profilo in questione, giacché la Commissione tributaria provinciale di Palermo ha annullato l’avviso limitatamente al recupero dei costi ai fini dell’ires;

– la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha poi parzialmente accolto l’appello della contribuente anche ai fini dell’irap, ritenendo che l’ente impositore non avesse adeguatamente e sufficientemente provato che l’appalto non fosse genuino; quanto all’iva, invece, il giudice d’appello ha respinto il gravame e ha ribadito, sul punto convenendo col giudice di primo grado, che non si potesse opporre all’ufficio che l’iva detratta è stata assolta in via di rivalsa e versata dal cedente all’amministrazione, in ragione dell’estraneità dell’amministrazione al rapporto tra cedente e cessionario;

– contro questa sentenza propone ricorso, per ottenerne la cassazione, la contribuente, che affida a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– fondato è il primo motivo di ricorso, col quale la società lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3, 17 e 19, là dove il giudice d’appello, pur considerando l’appalto lecito e genuino, ha escluso la detraibilità dell’iva concernente le relative prestazioni ricevute;

– irrilevante è difatti la statuizione posta a sostegno dell’affermata indetraibilità, in quanto ciò che conta è la verifica dell’imponibilità, o no, delle prestazioni di “movimentazione delle merci dei magazzini dei propri punti di vendita” eseguite in favore della ricorrente dalla coop. Max Service;

– questa Corte al riguardo ha già avuto occasione di stabilire (Cass. n. 31720/18) che non è configurabile prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini iva, in relazione all’esecuzione della quale sia detratta l’imposta assolta o dovuta, qualora l’appalto non si distingua dalla somministrazione giusta il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, applicabile all’epoca dei fatti: l’esclusione del diritto di detrazione scaturisce dalla mancanza di un’effettiva realizzazione della prestazione di servizi (Corte giust. 27 giugno 2018, cause C-459-460/17, SGI e Valeriane snc, punto 35); né l’esercizio di esso si estende a un’imposta dovuta esclusivamente perché è menzionata su una fattura (Corte giust. 4 luglio 2013, causa C-572/11, Menidzherski biznes reshenia, punto 20);

– ad analoghe conclusioni si perviene riguardando la prestazione come di somministrazione irregolare, e quindi nulla: benché in generale il principio di neutralità fiscale osti a una distinzione generalizzata tra contratti leciti e illeciti (Corte giust. 28 maggio 1998, causa C-3/97, Goodwin e Unstead), al principio fa eccezione il caso in cui per le caratteristiche particolari dell’oggetto della cessione o della prestazione sia esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito e uno illecito (Corte giust. in causa C-3/97, cit., punto 12).

– e ricorrerebbe questo caso in ipotesi di somministrazione irregolare, perché il divieto di dissociazione tra imputazione formale del rapporto di lavoro e utilizzazione effettiva del rapporto comporta che la fornitura di mere prestazioni di lavoro è esclusa dal circuito economico (ancora Cass. n. 31720/18);

– nessuna di queste ipotesi ricorre, invece, nel caso in esame, in cui, come si è esposto in narrativa, il giudice d’appello ha ritenuto non adeguatamente provata la natura non genuina dell’appalto, sicché l’appalto si deve appunto ritenere genuino e scaturigine di prestazioni di servizio imponibili ai fini dell’iva;

– il motivo va quindi accolto, comportando l’assorbimento dei restanti due, che rispettivamente concernono la motivazione apparente e l’omessa motivazione della sentenza impugnata;

– ne segue la cassazione della sentenza per il profilo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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