Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34879 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9716-2019 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5990/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. I.M. convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e il Ministero dell’istruzione, esponendo:

-) di avere conseguito il diploma di specializzazione in odontostomatologia nel 1988, senza percepire alcuna adeguata remunerazione per il triennio in cui frequentò la scuola di specializzazione;

-) che l’ordinamento comunitario sin dal 1981 aveva imposto agli Stati membri di prevedere che i frequentanti delle scuole di specializzazione in medicina fossero remunerati;

-) che lo Stato italiano non aveva dato attuazione alle suddette direttive.

Chiese perciò la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie.

2. Il Tribunale di Roma accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dalla parte vittoriosa, la quale chiese una più cospicua liquidazione del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi di mora.

3. Con sentenza 26 settembre 2018 numero 5990 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che l’importo da riconoscersi a titolo di risarcimento, essendo stata la scuola di specializzazione frequentata in epoca anteriore al 1991, non poteva essere equiparato alla remunerazione prevista a favore di coloro che avevano frequentato i corsi di specializzazione istituiti successivamente al 1991, perché altrimenti sarebbe stato applicato retroattivamente il d. lgs. 257/91. Escluse poi la spettanza degli interessi compensativi affermando che per effetto della L. 370 del 1999 lo Stato italiano aveva provveduto ad una “autoliquidazione del danno”, quantificandone l’importo in misura omnicomprensiva. Pertanto il credito dell’appellante andava qualificato come obbligazione di valuta, produttiva soltanto degli interessi di mora al saggio legale.

4. Ricorre per cassazione avverso tale sentenza la parte soccombente con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo e col terzo motivo il ricorrente lamenta la sottostima del danno e l’illegittimità della liquidazione di esso in base ai criteri stabiliti dalla L. n. 370 del 1999; col secondo motivo invoca la l’applicazione degli interessi compensativi sul credito risarcitorio.

2. Le suddette censure sono infondate alla luce dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'”aestimatio” del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991 /1992, di condkioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente” (Sez. U -, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 – 02).

3. Col secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza d’appello sarebbe giuridicamente erronea per non avergli accordato gli interessi compensativi sul credito risarcitorio.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 73 / 362/ CEE e 82/ 76 / CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, a seguito dell’intervento con il quale il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 – ha effettuato una “aestimatio” del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie” (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020, Rv. 656556 – 01).

4. Nella illustrazione del terzo motivo di ricorso, infine, i ricorrenti hanno sostenuto che, se la sentenza d’appello fosse ritenuta conforme a diritto nella parte in cui ha ritenuto conforme alla legge che gli iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1991 fossero remunerati con la somma di 13 milioni di lire all’anno, mentre quelli iscritti dopo fossero remunerati con la somma di 21,5 milioni di lire all’anno, tale disparità di trattamento non parrebbe compatibile con la Dir. 82/76, nella parte in cui ha stabilito che tutti gli specializzandi siano compensati con una “adeguata rimunerazione”.

4.1. Anche tale richiesta è infondata.

Stabilire quale debba essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018).

Ne’ è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991, e coloro che le hanno frequentate in precedenza.

Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna I.M. alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472