Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34884 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23401-2019 proposto da:

B.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO MANNO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Il dottor B.S.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alla specializzazione in psichiatria da lui conseguita nel 1986 a seguito di frequenza al relativo corso nel periodo compreso tra il 1982 ed il 1986.

A sostegno della domanda espose di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituì in giudizio la parte convenuta, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

2. La sentenza è stata impugnata dal medico soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2019, ha rigettato l’appello, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso il dottor B.S.F. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione, mentre il decorso effettivo di questa dovrebbe considerarsi cominciato solo in data 20 ottobre 2007.

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1), in conformità a pacifica giurisprudenza.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle Dir. n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito).

Da tale giurisprudenza non vi sono ragioni per discostarsi.

Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo di tale principio, e non può tacersi che il ricorrente neppure indica nel ricorso in quale data l’odierno giudizio sia stato intrapreso.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., criticando l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, per difetto di residualità.

2.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha di recente affermato che l’azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l’inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l’arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (ordinanza 20 novembre 2018, n. 29988).

Ne consegue che l’esistenza di un diritto che avrebbe potuto essere tempestivamente esercitato non consente, evidentemente, alla parte di ottenere lo stesso risultato tramite l’azione residuale di ingiustificato arricchimento, una volta che tale diritto si sia prescritto.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.100, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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