LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16214/2015 R.G. proposto da:
RICHEMONT ITALIA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, nella via Marianna Dionigi n. 29, presso lo studio dell’Avv. Marina Milli, che la rappresenta e difende, con facoltà anche disgiunte, con l’Avv. Sara Amelia, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e nei confronti di:
A.M.R.M.T., chiamata per l’integrazione del contraddittorio;
– non costituita –
avverso la sentenza n. 6673/7/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 15 dicembre 2014;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.5.2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini;
Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Visonà Stefano, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, inserito dalla L. di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6673/7/2014, depositata in data 15.12.2014, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettò i contrapposti gravami di Richemont Italia Spa e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 305/21/2013 della Commissione Tributaria di Milano di parziale accoglimento del ricorso della società Richemont Italia, esercente attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso di gioielli e beni di lusso, contro l’invito di pagamento n. *****, emesso dall’Ufficio di Milano ***** e notificato alla Richemont Italia e alla cittadina elvetica A.M.R.M.T., quale coobbligata in solido (intervenuta in entrambi i gradi di merito ad adiuvandum delle difese della società), concernente il mancato pagamento di dazi ed IVA, oltre interessi di mora, per la complessiva somma di Euro 296.463,00, relativamente a tre reintroduzioni nel territorio nazionale di preziosi negli anni 2006, 2007 e 2008, effettuate dalla predetta sig.ra A.M. presso il punto vendita Cartier della società in *****.
La CTR rilevò la correttezza dell’atto impugnato poiché la Richemont Italia Spa aveva contabilizzato le operazioni in questione come acquisti di beni da soggetto privato nazionale senza addebito di imposta, mentre invece l’acquisto era avvenuto da una cittadina svizzera residente in Svizzera, la quale non aveva assolto alle formalità doganali di sdoganamento né al pagamento dei diritti dovuti, in violazione dell’art. 292 TULD. Non era decorsa la prescrizione triennale per il recupero dei diritti doganali, invocata dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 84 TULD, comma 1, e del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 221, par.3, del CDC, per le due operazioni per le quali la sentenza di primo grado aveva confermato l’invito di pagamento, poiché l’obbligazione doganale era sorta a seguito di un atto che era perseguibile penalmente nel momento in cui era stato commesso ed era avvenuta la comunicazione della notitia criminis alla autorità giudiziaria da parte dei funzionari doganali. Non si trattava poi di “effetti personali a seguito dei viaggiatori”, come dedotto dalla società ricorrente, bensì di beni extra UE (re)introdotti nello Stato Italiano senza che fossero state assolte le formalità doganali e senza il pagamento dei diritti dovuti, poiché non erano rimasti nella disponibilità della sig.ra A.M. per proprio uso personale, bensì ceduti alla boutique Cartier e pertanto immessi nuovamente al consumo nello Stato Italiano. Non sussisteva neppure la asserita violazione dell’Accordo CEE – Confederazione Elvetica poiché non risultavano rispettati gli adempimenti previsti dalla richiamata normativa in quanto il prodotto agevolato doveva essere scortato da “certificato di circolazione” per la zona in franchigia di libero scambio per talune categorie di beni di origine comunitaria. Infine, non sussistevano neppure le condizioni per la invocata esimente ai sensi dell’art. 239 CDC, e cioè l’esistenza di una situazione particolare e la mancanza di negligenza e manifesta frode da parte dell’interessato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Richemont Italia affidato a cinque motivi e successiva memoria con documenti relativi agli atti d’indagine del procedimento penale nei confronti della sig.ra A.M., cui ha resistito la l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso.
Con ordinanza in data 9 maggio 2019, rilevato che sussisteva il litisconsorzio necessario processuale nei confronti della sig.ra A.M. che era intervenuta volontariamente in entrambi i gradi del giudizio, ma alla quale non era stato notificato il ricorso per cassazione, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta, che è stata chiamata in causa con atto notificato in data 13 luglio – 5 agosto 2020, ma non si è costituita in giudizio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato conclusioni con memorie scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 221 CDC, e del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato l’atto impugnato tardivamente emesso e notificato per il decorso del termine triennale di prescrizione dall’evento al quale l’Amministrazione aveva ricollegato il presunto fatto generatore dell’imposta, in assenza delle condizioni di interruzione del termine prescrizionale previste, appunto, dall’art. 221 CDC, comma 4, poiché: la mancata contabilizzazione non era avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente stante la “diversità” della notitia criminis che si riferiva “alla attività ispettiva di accesso in materia di accertamenti di carattere fiscale nei confronti della azienda Global Refund al fine di procedere all’esame dei documenti….denominati TAX free” e cioè esportazioni di beni dall’Italia alla Svizzera per inesistenza fraudolenta della operazione posta in essere al fine di giustificare il rientro del capitale dall’estero senza dovere sottostare alla disciplina onerosa dello scudo fiscale, che non coinvolgevano la sig.ra A.M. trattandosi di operazioni riconosciute come non imponibili dall’Ufficio, mentre l’invito di pagamento concerneva importazioni dalla Svizzera in Italia e non vi era prova della identità della merce; era illegittima l’attribuzione di rilievo, da parte della sentenza impugnata, a una qualsiasi notitia criminis al fine della interruzione del termine di prescrizione doganale per violazione del diritto di difesa del contribuente il quale sarebbe esposto sine die al rischio di accertamento anche in presenza di notizie di reato non attinenti ai fatti sulla cui base si procede ad accertamento doganale, nonché con il principio costituzionale di certezza dei rapporti giuridici e quelli derivanti dagli art. 3 e 97 Cost..
1.1. Il motivo è infondato.
1.2 L’attuale approdo giurisprudenziale è nel senso che “in tema di dazi doganali, l’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di genesi dell’obbligazione tributaria quando la sua mancata determinazione sia avvenuta a causa di un fatto-reato (a prescindere dall’esito, di condanna o assolutorio, del relativo giudizio), purché la “notizia criminis”, costituente il primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale, sia trasmessa nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, in linea con il diritto unionale, il quale non disciplina le cause di interruzione e sospensione del termine di prescrizione (v. da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020 Rv. 657346 – 01). Ed è altresì pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di dazi, l’atto “passibile di azione giudiziaria repressiva” (quale causa del mancato pagamento dei diritti doganali), previsto dal Reg. CEE del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697 del 1979, determina una esclusione temporanea del decorso sia del termine di decadenza per la revisione dell’accertamento, sia di quello di prescrizione per la riscossione dei menzionati diritti, che perdura fino alla data di definitività del provvedimento che esaurisce il relativo procedimento penale, ma non preclude all’amministrazione, a favore della quale la suddetta esclusione è sancita, di notificare una richiesta di pagamento prima della cessazione della causa “sospensiva” (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9253 del 17/04/2013 Rv. 626169 – 01 e successive conformi). Ciò in quanto “In tema di accertamento dei tributi doganali, ove l’obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione della “notitia criminis” al contribuente può essere effettuata anche dopo la scadenza del termine triennale di cui al Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 221, paragrafo 3, regola che prevale sulle norme nazionali, applicandosi sia al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, sia a quello di decadenza per la revisione dell’accertamento D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11, in quanto funzionale ad impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e che il debitore si avvantaggi dell’ostacolo all’azione amministrativa derivante dall’indagine penale. Ne consegue che la causa di “sospensione” opera fino alla data di irrevocabilità della sentenza definitoria del procedimento penale mentre, ai fini della proroga, occorre il duplice requisito che: 1) la notizia di reato sia contenuta in un atto anche non proveniente dall’autorità statale; 2) tale atto pervenga o sia emesso dall’Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria” (v, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 25979 del 15/10/2019 Rv. 655445 – 01).
1.3. Si tratta di principi consolidati che sono ritenuti corretti pure dalla ricorrente, la quale non contesta l’esercizio della azione penale a seguito della comunicazione di reato n. 5753 del 24 marzo 2010 ed anzi ha prodotto il decreto di archiviazione del procedimento per sopravvenuta prescrizione del GIP del Tribunale di Varese in data 8 febbraio 2017, mentre si limita a sostenere che nel caso di specie la notizia di reato trasmessa all’autorità giudiziaria riguarderebbe fatti precedenti ed autonomi rispetto a quelli oggetto dall’accertamento, dal che deriverebbe la inapplicabilità della interruzione del termine.
1.4. Tuttavia, in primo luogo, la sentenza impugnata ha accertato con valutazione in fatto non contestabile in questa sede che l’Ufficio delle Dogane di ***** aveva trasmesso la comunicazione della notizia di reato alla Procura della repubblica il 24 marzo 2010 e che ciò era avvenuto per un atto che era perseguibile penalmente trattandosi di acquisto dei beni avvenuto da una cittadina Svizzera residente in Svizzera la quale non aveva assolto alle formalità doganali di sdoganamento né al pagamento dei diritti dovuti. Inoltre non esiste, in base alla elaborazione giurisprudenziale in parte già citata, la necessità della identità del fatto, di persone e di tempo e luogo della contestazione contenuti nella notizia di reato rispetto al presupposto dell’obbligazione doganale, poiché, da un lato, ai sensi del cd. art. 221 CDC, nn. 3 e 4, il termine di decadenza, ove venga incardinato un correlato procedimento penalmente rilevante a carico del debitore, resta sospeso sino alla data di irrevocabilità della decisione che lo definisce, anche se si accerti che l’obbligato non era responsabile sul piano penale e tale disciplina, incidendo sull’accertamento dei diritti doganali, prevale sulle norme nazionali in tema di decadenza ed opera purché la notizia di reato, intervenuta prima della scadenza del relativo termine, sia contenuta in un atto emesso dall’autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria (. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24513 del 05/10/2018 Rv. 650950 – 01), mentre, da altro lato, è sufficiente che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una “notitia criminis” tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta, non essendo necessario individuare sin da quel momento l’autore materiale del reato (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24716 del 05/11/2020 Rv. 659495 – 01) e quindi anche se al procedimento penale non abbiano partecipato tutti i debitori delle imposte conseguenti alle operazioni commerciali (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9773 del 23/04/2010 Rv. 612649 – 01), a nulla rilevando neppure l’accertamento di una responsabilità penale, poiché, ai sensi del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 221, il decorso ordinario, computato dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, non opera quando questa nasca a seguito di un atto “perseguibile penalmente”, ossia sussumibile, anche solo astrattamente, in una fattispecie penale (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24916 del 25/11/2011 Rv. 620643 – 01 e conformi successive, per tutte, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24674 del 03/12/2015 Rv. 637507 – 01).
1.5. Occorre quindi la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di una “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale, considerato che l’atto passibile di azione giudiziaria” è stato interpretato in senso oggettivo, la cui sussistenza determina la proroga del termine quando ricorra una fattispecie prevista come reato dalla legge nazionale (Cass. 7751/97; 11499/97), quindi indipendentemente dalle persone cui venga imputato in sede penale, (Cass. 8362/06, – 12598/06). Ciò vale poi anche nell’ipotesi di condebitori solidali – come prevista, a norma del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 201, comma 3, (Codice doganale comunitario), ad esempio, tra il dichiarante in nome proprio e il soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione – mentre la “proroga” del termine triennale di prescrizione, del cit. Reg., ex artt. 221, e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, così come del termine di decadenza per la revisione dell’accertamento, di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, opera allorquando si configuri un fatto perseguibile penalmente, indipendentemente dalle persone cui il fatto venga imputato in sede penale e dall’esito del relativo giudizio (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 22748 del 12/09/2019 Rv. 655052 – 01).
1.6. Ancora occorre rilevare che dagli stessi stralci della comunicazione della notizia di reato trascritti dalla ricorrente a pagine 15 e seguenti del ricorso emerge che non si trattava, come assume la ricorrente, di fatti diversi ed autonomi rispetto a quelli fondanti l’atto impugnato, poiché in essa si fa riferimento a 6 modelli tax free comprendenti quelli oggetto dell’accertamento doganale, riguardanti la fase della esportazione dei beni in Svizzera che era strettamente connessa a quella della successiva reimportazione degli stessi beni in Italia; dal che discende il rigetto del primo motivo.
2. Il secondo motivo – con cui si deduce violazione e falsa applicazione del Reg. Ce 16 novembre 2009, n. 1186, art. 45, e del Decreto 6 marzo 2009, n. 32, art. 2, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata considerato le operazioni di sostituzione dei preziosi come operazioni aventi natura commerciale e non invece come merci al seguito, in quanto tali soggette al regime di detassazione doganale e IVA, poiché la sostituzione delle merci integrava una facoltà concessa al compratore all’atto di acquisto iniziale del bene e non invece un nuovo contratto di compravendita – presenta, in primo luogo, evidenti profili di inammissibilità..
2.2. Sul punto la sentenza impugnata ha rilevato che i gioielli (beni extra UE) (re)introdotti nello stato italiano senza che fossero assolte le operazioni doganali non potevano essere considerati come “effetti personali a seguito del viaggiatore” poiché non erano rimasti nella disponibilità della signora A.M., ma erano stati ceduti alla Boutique Cartier, come risultante dalle annotazioni delle ricevute fiscali e pertanto immessi nuovamente al consumo nello stato italiano. E dalla stessa sentenza d’appello, emerge pure, a pagina 8, che “quanto al merito, risulta acclarato che la Richemont Italia Spa ha contabilizzato le operazioni in questione come acquisti di beni da soggetto privato nazionale senza addebito di imposta (come risulta dalle ricevute fiscali rilasciate, che riportano la dicitura acquisto da privato del… – operazione non soggetta ad IVA), mentre in realtà l’acquisto dei beni era avvenuto da un soggetto non residente in Italia, la sig.ra A.M., cittadina svizzera residente in Svizzera la quale non aveva assolto alle formalità doganali”. I giudici d’appello hanno quindi compiuto un giudizio di fatto sulla natura dei beni reimportati, escludendo che fossero effetti personali per proprio uso personale del viaggiatore, per cui non sussiste il dedotto vizio di violazione di legge il quale consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., da ultimo, Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 Rv. 656492 – 03; Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02). Il che è quanto avvenuto, nella sostanza, nel caso in esame in cui la ricorrente insta per un riesame delle valutazioni del giudice del merito cosicché trattasi di doglianze che mirano ad un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito.
2.3. In ogni caso la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (v. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 25573 del 12/11/2020 Rv. 659459 – 02; cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019).
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, sempre sotto il profilo della violazione di legge, la violazione del Reg. CEE 2913 del 1992, art. 185 ss., e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 68, lett. d,) per non avere la sentenza impugnata riconosciuto il regime di franchigia doganale pur trattandosi di merci comunitarie che, dopo essere state esportate fuori dal territorio doganale della Comunità, vi erano state reintrodotte ed immesse in libera pratica entro tre anni e quindi in esenzione dai dazi di importazione e dall’IVA, mentre il mancato esperimento delle formalità doganali, sottolineato dalla sentenza impugnata, avrebbe potuto, al massimo, integrare una irregolarità avente natura formale che non poteva determinare l’insorgenza di una obbligazione doganale.
3.1. In disparte il rilievo che tale doglianza si pone in aperto contrasto con quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, secondo cui le imposte non erano dovute poiché si trattava di beni al seguito del viaggiatore, il che escludeva la volontà di immetterle in libera pratica dopo averle reimportate in Italia, mentre con il terzo motivo si adduce che i beni sarebbero stati invece reintrodotti nel territorio italiano per essere immessi in libera pratica, anche su tale punto la sentenza impugnata ha rilevato che ostava comunque alla applicabilità della franchigia doganale, dedotta nel giudizio dalla società ricorrente, il rilievo che difettava l’elemento sostanziale costituito dalla presentazione delle prescritte dichiarazioni in Dogane dalle quali doveva risultare la volontà di reintrodurre la merce in franchigia ai sensi dell’art. 158 CDC, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 68, poiché era proprio dall’elemento dichiarativo – volontaristico che discendeva tanto l’insorgenza dell’obbligazione quanto l’esenzione dal pagamento del dazio nonché la assoggettabilità all’IVA.
3.2. La ricorrente ha però opposto che la mancata dichiarazione in dogana sarebbe stata una violazione meramente formale che non poteva escludere il beneficio invocato nel giudizio ed all’uopo invoca la sentenza di questa Sezione n. 5072 del 2015 che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’I 1 dicembre 2014 – C 590/13 (con cui la Corte di Giustizia aveva ritenuto che “La Sesta Dir. del Consiglio, 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 18, paragrafo 1, lett. d), e art. 22, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla Dir. del Consiglio 16 dicembre 1991, n. 91/680/CEE, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non può determinare la perdita del diritto medesimo”), aveva accolto il ricorso del contribuente, con riguardo al caso allora in esame, rilevando che era assolutamente pacifico (a) che la società italiana Idexx Laboratories Italia, cessionaria di forniture rese da una società francese e da una società olandese, aveva in un caso mancato di provvedere all’integrazione e/o all’autofatturazione delle operazioni ed alla iscrizione delle fatture nei registro degli acquisti e delle vendite e, nell’altro caso, si era limitata ad annotare le fatture passive nei registri degli acquisti con l’indicazione “fuori campo IVA” e (b) che l’Amministrazione non aveva contestato la ricorrenza dei presupposti per ritenere che le fatture delle due cedenti riguardassero effettivamente acquisti intracomunitari della contribuente, né aveva denunciato alcun intento fraudolento da parte sua. Si tratta peraltro di una situazione ben diversa dal caso ora in esame per il quale i principi in materia di neutralità dell’IVA sono stati correttamente applicati dalla sentenza d’appello in relazione alla ritenuta natura sostanziale dell’elemento dichiarativo/volontaristico di dichiarazione di “immissione in libera pratica prescritta dall’art. 848 DAC, il quale costituiva il presupposto per la nascita della obbligazione doganale ma anche dell’esenzione dal pagamento, che – configurando regola di eccezione al regime daziario che governa la circolazione della merce da e per i paesi terzi – evidentemente presuppone il rispetto degli elementi prescritti per avvalersene.
3.3. E’ ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, in tema d’IVA, con riferimento agli acquisti intracomunitari, il fondamentale principio di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata, nonostante l’inadempimento di taluni obblighi, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa, sicché il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui, pur non avendo l’operatore nazionale applicato, ad esempio, la procedura d’inversione contabile (cd. “reverse charge”) e, in particolare, avendo omesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25, e’, comunque, dimostrato, o non controverso, che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo IVA e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili; nondimeno la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sull’esercizio di detto diritto, allorché il contribuente, per negligenza, ometta di richiedere la detrazione dell’IVA a monte nel termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 16367 del 30/07/2020 Rv. 658409 – 01; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7576 del 15/04/2015 Rv. 635176 – 01).
3.4. Nella specie la dichiarazione di volontà di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea di beni extra UE costituisce un obbligo espressamente previsto sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario per cui la sua mancanza non poteva essere ritenuta una violazione meramente formale, considerato anche l’incidenza che aveva avuto sull’accertamento del tributo in presenza di dichiarazioni non veritiere contenute nella contabilità della ricorrente e della denuncia di fatti penalmente rilevanti; per cui anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.
4. Con il quarto motivo la ricorrente ripropone la questione di violazione dell’Accordo, art. 2, stipulato tra la CEE e la Confederazione Elvetica, sempre sotto il profilo della violazione di legge, in presenza di una zona di libero scambio ed assume che la sentenza d’appello avrebbe sostenuto che l’esenzione dal pagamento del dazio, espressamente prevista dal citato Accordo, non troverebbe applicazione nel caso in esame in quanto non sarebbe stata provata l’origine della merce benché il Reg. UE 11 giugno 2001, n. 1207, artt. 2 e 3, attribuissero alle fatture di spedizione ed ai bollettini di consegna della merce lo stesso valore, ai fini dell’esenzione, dei certificati Eur 1 e Eur Med.
4.1. Il motivo di ricorso non si confronta però con la decisione assunta dal giudice d’appello, che richiama pure, recependola, quella conforme di primo grado, secondo cui mancavano, oltre agli adempimenti previsti dalla detta normativa, proprio i certificati di circolazione per la zona in franchigia di libero scambio che devono “scortare” il prodotto agevolato (e non invece che non vi sarebbe stata la prova dell’identità dei beni, come assume il ricorso), cosicché omette di censurare la ratio decidendi che è stata quella sopra indicata e che è quindi ormai definitiva per assenza di impugnazione su tale punto. Ed anche con riguardo alla pretesa equipollenza fra i certificati Eur 1 e Eur Med ed il contenuto delle fatture commerciali di spedizione o dei bollettini di consegna che descrivono la merce, non si vede a che si riferisca la ricorrente posto che la contestazione riguardava la circostanza che non esisteva alcun documento che avesse “scortato” la merce.
5. E’ infine infondato anche il quinto motivo di ricorso con cui si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 239 CDC, essendosi limitata ad affermare che mancavano le condizioni previste dalla norma e cioè la situazione particolare e la mancanza di negligenza manifesta e frode da parte dell’interessato.
5.1. Il motivo presenta in primo luogo profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza poiché non trascrive la doglianza iniziale e neppure il motivo di appello che la contribuente avrebbe proposto su tale punto, limitandosi a sostenere, a pagina 10 del ricorso per cassazione, di avere eccepito in via subordinata, con l’atto di appello, la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 239 CDC, cosicché non è indicata la censura su cui vi sarebbe stata la omessa pronuncia. Inoltre – premesso che a seguito della novella di cui al D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, applicabile nel caso in esame, essendo stata la sentenza di appello depositata nel 2014, come chiarito da questa Corte anche a Sezioni Unite, essa (tramite il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex plurimis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successive conformi tra le quali, tra le più recenti, anche Cass. sez. 2, 29/10/2018, n. 27415, Rv. 65102001), per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione e tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (ex plurimis: Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01 e successive conformi, tra le quali anche Cass. sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828-01, per la quale, quindi, non sono più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale ma solo quelle deducenti violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, e quindi causa di nullità della sentenza, e Cass. sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598, Rv. 650880-01, che riconduce il vizio in oggetto ad una nullità processuale denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) -, nella specie non sussiste il vizio dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, poiché esso continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda o dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante (nella specie, del motivo d’appello), il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; mentre nel caso in esame vi è stata sul punto contestato una espressa pronuncia, la quale deve essere poi essere esaminata nell’ambito della motivazione della intera sentenza, costituendo le valutazioni preliminari i presupposti della decisione anche con riguardo ai singoli capi.
5.2. In ogni caso, trattandosi di sentenza confermativa di quella di quella di primo grado – la quale, così come trascritto a pag. 13 del controricorso dalla Agenzia delle Dogane, aveva affermato che doveva essere respinta la richiesta della esimente invocata “perché la vicenda così come ricostruita escludeva in radice quella situazione particolare di supposta buona fede suscettibile di rendere applicabile l’invocata clausola di equità” ed aveva fatto riferimento alla condotta tenuta dalla sig.ra A.M. consistente nella omessa presentazione della dichiarazione in Dogana che era riconducibile ad un fatto penalmente illecito (contrabbando) per il quale era stata iniziata l’azione penale, al quale ha fatto riferimento a pagina 4 anche la sentenza d’appello – la motivazione della sentenza d’appello deve essere esaminata unitamente a quella di primo grado con la quale sì è saldata; il che consente, anche sotto tale profilo, di escludere la sussistenza del vizio di omessa pronuncia.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente. Sussistono l’presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, essendo stato il ricorso notificato il 22.6.2015.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle Dogane che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021