Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34900 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27628/2015 R.G. proposto da:

V.A., C.E., C.A., Cr.An., C.M., C.C. e Cr.El., quali eredi di C.L., rappresentati e difesi dall’avv. Tiziano Giovannelli, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Barberini, 29, presso lo studio dell’avv. Manfredi Bettoni, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n. 2323/35/15, depositata il 26.5.2015.

Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 11.6.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate emetteva, per l’anno di imposta 2003, un avviso di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, nei confronti della ditta “Caseificio C.L.”.

L’ufficio contestava una sovrafatturazione per la fornitura di notevoli quantitativi di latte da parte dell’azienda agricola “Cascina Belvedere di C.A.” e l’inverosimiglianza di acquisti evidentemente antieconomici fatti a prezzi completamente fuori mercato e per di più effettuati dall’azienda agricola del figlio C.A..

Il ricorso al giudice tributario di C.L. era accolto in prime cure con sentenza poi confermata in secondo grado dalla CTR Lombardia il 29 aprile 2009.

L’ufficio ricorreva per la cassazione della sentenza.

Questa Corte, con sentenza n. 14941/2013 cassava con rinvio la sentenza evidenziando che il giudice di appello non aveva spiegato adeguatamente le ragioni per le quali, sulla scorta di alcuni specifici elementi, non aveva ritenuto l’anomala antieconomicità del comportamento del contribuente trascurando l’esame prima e il vaglio critico poi di una serie di fatti storici, primari e secondari, della ricostruzione della vicenda omettendo: 1. di indagare i reali rapporti padre/figlio; 2. di vagliare criticamente la perizia stragiudiziale e lo studio dell’Università Cattolica; 3. d’indagare in concreto sulla formazione dei prezzi medi camerali e su quelli praticati da altro produttore della zona (Consorzio produttori di latte di *****); 4. di valutare i rapporti logici tra dati fattuali di obiettiva antieconomicità e onere della prova. In particolare, in ordine a quest’ultimo aspetto, osservava che, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatarne la regolarità cartacea.

Riassunto ritualmente il giudizio, la CTR della Lombardia, con sentenza n. 2319/35/2015 depositata il 26.5.2015 accoglieva l’appello dell’ufficio.

Avverso la sentenza di appello gli eredi di C.L. ricorrono per la cassazione affidando il loro mezzo a quattro motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5.

Lamentano che la CTR non aveva motivato in relazione ai fatti storici, individuati dalla Corte di Cassazione, il cui mancato esame e vaglio critico era stato posto alla base della cassazione con rinvio.

Le censure non sono fondate.

E’ necessario richiamare, in ordine ai poteri del giudice di rinvio, il principio statuito da questa Corte (Cass. n. 27337 del 2019) cui si intende dare seguito per le condivisibili argomentazioni ivi svolte.

In particolare, è stato affermato che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza della cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

Inoltre è stato precisato che il potere-dovere di interpretare direttamente il contenuto e la portata della propria precedente statuizione spetta alla Corte di cassazione (Cass. n. 19212 del 2005; Cass. n. 9395 del 2006).

Al di là della imprecisa intestazione della rubrica, i ricorrenti nella sostanza, lamentano che il giudice di appello non aveva dato esecuzione al compito affidatogli dalla pronuncia di cassazione, così violando i principi in tema di rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria; che, infatti, in ipotesi di annullamento per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti specificati, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sen-tenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi (ex plurimis, Cass., Sez. U, sent. 10598 del 1997).

Questa Corte aveva indicato al giudice di rinvio di: indagare i reali rapporti padre/figlio; vagliare criticamente la perizia stragiudiziale; indagare in concreto sulla formazione dei prezzi medi camerali e su quelli praticati da altri produttori della zona; valutare i rapporti logici tra dati fattuali di obiettiva antieconomicità e onere della prova. La CTR ha osservato che la differenza di prezzo nell’acquisto del latte, ammontava ad oltre il 21% del prezzo medio di riferimento, percentuale questa tutt’altro che minima e sicuramente non trascurabile, che si rivelava eccessivamente alta per un tipo di latte la cui asserita qualità superiore non era stata idoneamente dimostrata.

La CTR ha, inoltre osservato, con riferimento alla perizia stragiudiziale che l’affermazione in base alla quale il latte in questione…..”ha una qualità potenziale senza paragoni”….non permetteva di sapere in concreto se tale qualità effettivamente sussistesse o meno in quanto mancante di idonei termini di paragone.

La CTR ha poi evidenziato che il rapporto di parentela tra le parti e soprattutto l’assenza per il venditore di un maggior carico fiscale, essendo una azienda agricola, comportavano la totale assenza di valide ragioni economiche e di altre giustificazioni per effettuare un acquisto di materia prima a costi notevolmente più elevati rispetto alla media del mercato (+ 21 %), ripetutasi nel tempo; la CTR ha inoltre rimarcato la irrilevanza del contratto di somministrazione, privo della garanzia di qualità e registrato solo successivamente alle contestazioni elevate dall’ufficio.

La CTR ha quindi dimostrato di avere esaminato criticamente tutti gli elementi indicati dalla Corte in sede di rinvio.

2. Con il terzo motivo deducono la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 58, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia e mancanza di motivazione.

Lamentano che la CTR non aveva esaminato un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contestazione tra le parti e cioè la questione del prezzo del latte fornito dal venditore C.A. (figlio) all’acquirente C.L. (padre).

La censura è inammissibile.

Dalla motivazione della sentenza, come sopra richiamata nello scrutinio dei motivi 1 e 2, si evince che la CTR ha esaminato la questione, concludendo che non vi era alcuna giustificazione nella differenza del prezzo di acquisto del latte. Il giudice d’appello ha evidenziato che il punto nodale della vicenda fosse costituito dallo scostamento, maggiore del 21% rispetto a quelli medi, dei prezzi del latte praticati dal figlio, titolare di azienda agricola soggetta a mera imposizione fondiaria (redditi agrario e dominicale), al padre, non adeguatamente giustificato da una asserita migliore qualità, nemmeno questa adeguatamente provata.

Quanto alla mancata disposizione di una consulenza d’ufficio va precisato che il giudice di merito non è tenuto a disporla, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n. 20227; Cass. 19/07/2013, n. 17693; Cass. 29/09/2017 n. 22799); né la CTU può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l’onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886).

3.La doglianza generica sulla liquidazione delle spese, comunque effettuata in ossequio del principio di soccombenza, deve dichiararsi inammissibile.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472