LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29023/2014 proposto da:
B. Kg Des H F. & Co, in persona del legale rappresentante pro tempore e C.J., elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio 2, presso lo studio dell’avvocato Fransoni Guglielmo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Corasaniti Giuseppe ed Uckmar Victor;
-ricorrenti –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2014 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di BOLZANO, depositata il 17/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mucci Roberto che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
PREMESSO che:
1. con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, ha accolto l’appello dell’ufficio contro la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi riuniti proposti da s.a.s. ” B. K.G. des H. F. & Co” e da C.J. contro avvisi di liquidazione dell’imposta di maggiori imposte registro ed ipotecaria, emessi dall’Agenzia delle Entrate previa qualificazione, effettuata in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come cessione di terreni, dal C. alla s.a.s., della sequenza negoziale così strutturata: contratto di apertura di credito stipulato dal C., il *****, con la Cassa di Risparmio di Bolzano spa, per Euro 3.098.742,00, con garanzia ipotecaria sui terreni de quibus; atto costitutivo, in data *****, della s.a.s. ” B. K.G. des H. F. & Co”, stipulato dal C. con terzi, con capitale di Euro 50.000,00 sottoscritto per il 20% dal C. a fronte di conferimento dei terreni ipotecati, cui veniva attribuito un valore di Euro 3.108.742,00, e di accollo non liberatorio del finanziamento bancario da parte della conferitaria;
2. la Commissione (per quanto segnatamente interessa) ha richiamato il principio posto da questa Corte con sentenza n. 14150/2013 (“In tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, attribuisce prevalenza, nell’interpretazione degli atti registrati ed ai fini impositivi, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente; e in tal senso vincola l’interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati – anche frazionatamente in uno o più atti. Pertanto, una pluralità di operazioni societarie e di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre, nella specie, un unico effetto giuridico finale costituito dal trasferimento della proprietà di beni immobili a seguito di conferimento dapprima in una società a responsabilità limitata e poi cessione delle relative quote, va considerata, ai fini dell’imposta di registro, come un fenomeno unitario, in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva e all’evoluzione della prestazione patrimoniale tributaria dal regime della tassa a quello dell’imposta”), ha affermato che “applicando questo principio e quindi procedendo ad una valutazione unitaria del contratto di mutuo ipotecario, dell’accollo e del conferimento di immobili, appare evidente che le parti intendevano far acquistare alla s.a.s. ” B. K.G. des H. F. & Co” gli immobili del C. evitando il pagamento delle imposte di registro e ipotecaria se non in misura del tutto insignificante sulla quota sociale attribuita al C. di Euro 10.000,00", ha aggiunto che “la circostanza che l’accollo non sia stato liberatorio non rileva, essendosi realizzati, con l’incasso dell’intero prezzo e il trasferimento degli immobili, tutti gli effetti della cessione”;
3. la s.a.s. ” B. K.G. des H. F. & Co” e C.J. ricorrono, con nove motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe;
4. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;
5. la Procura generale ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
La doglianza, sebbene focalizzata sul fatto che la CTR avrebbe errato nel considerare irrilevante il carattere liberatorio o non liberatorio dell’accollo ai fini della possibilità, per l’ufficio, di effettuare una qualificazione unitaria della descritta sequenza negoziale, finisce per involgere la legittimità del richiamo -effettuato dalla CTR avallando l’operato dell’ufficio – al citato art. 20, come norma che consente tale (ri)qualificazione.
La doglianza è fondata.
Va premesso che gli avvisi di liquidazione di cui trattasi sono stati adottati ai sensi della versione originaria del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, secondo, cui: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.
Il testo della norma è stato modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), in modo che esso prevede: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, ha stabilito che la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1.
La Corte Cost., con sentenza n. 158/2020, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.”.
La Corte Costituzionale ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n. 39 in riferimento a questioni “prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità”, sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., dalla commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza 13 novembre 2019.
Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla medesima commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3,24,81,97,101,102 e 108 Cost. – della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, secondo cui la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell’interpretazione degli atti per l’applicazione dell’imposta di registro ivi prevista (punti 3.2 ss. del “considerato in diritto della sentenza 39/2021).
In ragione di quanto precede, a seguito della I eg g e di interpretazione autentica, l’imposta di registro, “marcatamente un’imposta “d’atto” (punto 5.2.2. del “Considerato in diritto” della citata sentenza n. 158/2020), deve e doveva essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto.
Ciò posto, le riportate affermazioni della sentenza impugnata sono errate;
2. il secondo motivo di ricorso va accolto e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata;
3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.). Il ricorso originario deve essere accolto;
5. le spese vanno compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell’originario ricorso;
compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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