Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34905 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32417/2018 proposto da:

D.G.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio 32, presso lo studio dell’avvocato Sgotto Ciabattini Lidia, rappresentato e difeso dall’avvocato Nebbia Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 139/2018 della COMM. TRIB. REG. MOUSE, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

RILEVATO

che:

1. D.G.D. ricorre per la cassazione della sentenza n. 139/01/18 della CTR del Molise che, confermava la sentenza della CTP di Campobasso.

In particolare i giudici di appello respingendo le censure del contribuente, che lamentava la irregolarità della notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria effettuata da parte del concessionario della riscossione mediante invio diretto di raccomandata, a mezzo del servizio postale nazionale, ha respinto l’appello e confermato l’avviso.

La sentenza della CTR, in particolare, ha precisato che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, sicché quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.

La concessionaria si è regolarmente costituita con controricorso e ricorso incidentale.

CONSIDERATO

CHE:

2. Il ricorrente principale articola un solo motivo lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 212 del 2000, art. 6, degli artt. 137 e ss. c.p.c., della L. n. 890 del 1982, artt. 10,12 e 14.

Deduce, in particolare che la comunicazione del preavviso è stata effettuata mediante l’invio di semplice raccomandata munita di sola busta bianca finestrata, non recante alcuna indicazione, sottoscrizione o timbro, senza l’intervento necessario dell’Ufficiale Giudiziario e senza rispettare le precise formalità – quali l’apposizione di repertorio e firma autografa sulla busta e compilazione della relata di notifica – dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., nonché dalla L. n. 890 del 1982, artt. 10, 12 e 14, per la notifica a mezzo posta.

L’agenzia delle Entrate riscossione conferma la legittimità della notificazione – eseguita dall’Agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento anche per gli avvisi di iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, citando la giurisprudenza conforme di questa Corte.

3.Con appello incidentale, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, per aver la CTR omesso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle sanzioni amministrative.

4. I motivi sono infondati entrambi.

E’ infondato il motivo del ricorso principale, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la notifica degli atti impositivi a mezzo posta è valida.

E’ quanto confermato dalla sentenza n. 5898 del 24.03.2015, con cui la seconda sezione della Suprema Corte ha deciso una controversia in cui era stata impugnata una cartella esattoriale anche per vizi attinenti alla regolarità della notifica, avvenuta a mezzo posta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione aveva sostenuto la validità della medesima sia in quanto avvenuta nel rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (il cui comma 1, prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2, o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”), sia per l’avvenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

In relazione alla notifica a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte – con sentenza della Sezione tributaria n. 16949/2014 – ha ribadito che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive altresì l’onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. L’art. 139 c.p.c., prevede, ai suoi commi 3 e 4, che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” – e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual caso, “il portiere…deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (Cass.; n. 17598/2010; n. 911/2012;; n. 19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014; 12083 del 2016; 19795 del 2017; n. 8293/2018).

Dalla sentenza impugnata si evince che la notifica è avvenuta con invio diretto a mezzo posta, con la conseguenza che la notifica si è perfezionata con la ricezione della raccomandata da parte del portiere, senza necessità dell’ulteriore invio della raccomandata informativa (Cass. n. 17248/2017).

5. E’ infondato anche il ricorso incidentale.

Va rilevato che l’eccezione sulla giurisdizione in materia di sanzioni amministrative risulta dedotta, per quanto emerge dagli atti a disposizione di questa Corte, solo in sede di legittimità ed in termini del tutto generici, senza riferimenti puntuali alla fattispecie in esame.

Il ricorrente che proponga una questione ha l’onere di allegare l’avvenuta – deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente, in modo da consentire alla corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018).

In materia di ricorso per cassazione, la parte non può mutare – salvo che tale esigenza origini dalla sentenza impugnata – la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all’appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell’atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l’esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all’appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione (Cass. n. 2033/2017).

La Corte di cassazione, difatti, non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Rimane, pertanto, del tutto anodino il richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale, disposta con sentenza della Corte Cost. n. 130 del 2008, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 23 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative – alle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, nell’assenza di puntuali riferimenti, per il caso in esame, a tali ultime disposizioni.

Non va, poi, dimenticato il principio già dettato da questa Corte, in tema di deducibilità del difetto di giurisdizione, con la decisione delle SS.UU. n. 24883/2008.

Alla luce dei predetti principi il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale.

La reciproca soccombenza induce e a compensare le spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussiste l’obbligo della ricorrente in via principale di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, all’udienza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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