LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10413-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI N. 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSTANTINO MURGIA, *****, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ESSO ITALIANA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI SANGUINETI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.F.;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE S.A. impugna per revocazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memorie, l’ordinanza di questa Corte n. 25576 del 12/10/2018.
Esso Italiana S.r.l. resiste con controricorso, mentre M.F. non ha svolto difese in questa fase.
La decisione gravata ha così statuito.
“Con ricorso dell’8.4.2004 al tribunale di Lanusei S.A., in qualità di possessore di un’area ubicata nel territorio del Comune di *****, in catasto al foglio *****, mappale *****, ove aveva edificato un fabbricato adibito a civile abitazione, esponeva che sin dal 1970 possedeva in via esclusiva ampia porzione dei confinanti mappali ***** e *****, mappali ove era collocato un impianto di distribuzione di carburante della “Esso Standard Italiana” s.p.a., gestito da M.F.; che in data ***** la “Esso Standard Italiana” aveva dato corso negli spazi, tra gli altri, distinti coi mappali ***** e ***** alla realizzazione di un pozzo artesiano nonché a scavi destinati ad ospitare un’autoclave, in tal guisa inibendogli l’uso e la fruizione della porzione di cui aveva l’esclusivo possesso.
Chiedeva all’adito giudice, ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c., che si facesse ordine alla “Esso Standard Italiana” di reintegrarlo nel possesso ovvero di astenersi dalle turbative poste in essere.
Si costituiva la “Esso Italiana” s.r.l. (già “Esso Standard Italiana” s.p.a.).
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Si costituiva M.F..
Parimenti sollecitava il rigetto dell’avversa domanda.
Con sentenza n. 358/2007 l’adito tribunale rigettava le domande tutte del ricorrente S.A. proponeva appello.
Resistevano la “Esso Italiana” s.r.l. e M.F..
Con sentenza n. 249 del 27.3/15.4.2014, la corte d’appello di Cagliari rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado.
Evidenziava la corte che con l’iniziale ricorso S.A. aveva invocato la tutela possessoria, oltre che con riferimento ai mappali ***** e *****, altresì con riferimento ai mappali *****, *****, ***** e *****; che al contempo il primo giudice aveva disconosciuto il possesso dell’originario ricorrente oltre che in relazione ai mappali ***** e *****, altresì in relazione ai mappali *****, *****, ***** e *****; che nondimeno limitatamente a tali ultimi mappali l’appellante non aveva censurato il primo dictum, sicché si era formato il giudicato “interno” in ordine al mancato esercizio del possesso relativamente ai mappali *****, *****, ***** e *****.
Evidenziava quindi che “i mappali ***** e *****, unitamente agli altri nn. ***** e *****, rappresentano il punto d’accesso al distributore di benzina dalla strada statale n. ***** e sono anche il punto attraverso il quale lo S. avrebbe esercitato il possesso esclusivo dei mappali ***** e *****” (così sentenza d’appello, pag. 22), sicché, “escluso l’esercizio del possesso sui mappali *****, *****, ***** e *****, non può essersi realizzato il possesso sugli altri due mappali” (così sentenza d’appello, pag. 23).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.A.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
La “Esso Italiana” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
M.F. non ha svolto difese.
La controricorrente ha depositato memoria.
Previamente va dato atto che per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.) nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (cfr. Cass. (ord.) 8.11.2017, n. 26429; Cass. 9.7.2009, n. 16121).
Nessun rilievo riveste perciò la circostanza per cui l’avvocato professor Costantino Murgia e l’avvocato Stefano Di Meo, difensori del ricorrente, hanno dichiarato entrambi in data 4.4.2018 di rinunciare al mandato.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2908 c.c., e degli artt. 112 e 324 c.p.c..
Deduce che l’asserita divergenza tra la domanda proposta con l’iniziale ricorso e la domanda esperita con l’atto di appello non è stata né contestata né eccepita dalle controparti; che a tal riguardo si era formato il giudicato; che dunque la corte d’appello non avrebbe dovuto rilevare ex officio la relativa questione.
Il primo motivo è destituito di fondamento.
E’ sufficiente evidenziare che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8607; altresì Cass. 27.7.2016, n. 15627).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c..
Deduce che la corte di merito “avrebbe dovuto prendere in considerazione – ai fini dell’individuazione del contenuto delle domande definitivamente proposte in primo grado – le memorie depositate in tale sede ex artt. 183 e 184 c.p.c.” (così ricorso, pag. 19).
Pur il secondo motivo è destituito di fondamento.
In verità anche le memorie ex artt. 183 e 184 c.p.c., depositate in prime cure contenevano riferimento, quanto meno implicito, ai mappali *****, *****, ***** e *****.
Depongono in tal senso le stesse prospettazioni veicolate dal mezzo di impugnazione in esame.
Difatti il ricorrente ha addotto che “le domande con le memorie istruttorie depositate in primo grado (…) invocavano la tutela possessoria, in particolare: (…); per l’utilizzazione, pacifica e incontestabile, sia per passo carraio che pedonale, dell’intera area sulla quale insiste il distributore” (così ricorso, pagg. 19 20) e “parte di tale area (era) costituita dai mappali *****, *****, ***** e *****” (così ricorso, pag. 20).
D’altronde anche dei mappali *****, *****, ***** e ***** S.A. si era affermato proprietario e possessore al punto n. 3 dell’iniziale ricorso (vedi ricorso, pag. 2) e sui mappali *****, *****, ***** e ***** era stato eseguito il pozzo artesiano di cui il ricorrente aveva specificamente lamentato al punto n. 6 dell’iniziale ricorso la realizzazione (vedi ricorso, pag. 3).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 183,184 e 324 c.p.c..
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, con l’atto di appello ha proposto le medesime domande e conclusioni formulate negli atti difensivi di primo grado, segnatamente nelle memorie ex artt. 183 e 184 c.p.c.; che quindi è da escludere che con l’atto di gravame “abbia totalmente rinunziato alla tutela possessoria dei mappali *****, *****, ***** e *****” (così ricorso, pag. 24).
Il terzo motivo è privo di fondamento.
Con l’atto di gravame S.A. ha univocamente circoscritto la domanda di reintegrazione nel possesso e di cessazione delle turbative alla “porzione dell’area derivata dai mappali ***** e ***** parte, della superficie che si ottiene moltiplicando 10 metri di larghezza per 29,77 metri di lunghezza, contigua all’area di proprietà dello stesso appellante, distinta in catasto al Foglio *****, mappale 344” (in tal senso vedasi ricorso, pag. 14, e sentenza d’appello, pag. 2, ove sono, nei riferiti termini, riprodotte le conclusioni dell’appellante).
L’atto di gravame perciò non conteneva alcun riferimento ai mappali *****, *****, ***** e *****.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (così ricorso, pag. 26).
Deduce in primo luogo che la corte territoriale ha omesso l’esame del fatto che alla porzione di m. 10 per m. 29,77 è possibile accedere direttamente anche dal mappale n. ***** di sua esclusiva proprietà; che in tal guisa l’invocata tutela 6 possessoria si giustifica indipendentemente dall’asserita rinuncia alla tutela possessoria dei mappali *****, *****, ***** e *****.
Deduce in secondo luogo che la corte territoriale ha ignorato la circostanza per cui nella fattispecie oltre ai mappali *****, *****, ***** e ***** rilevano altresì i mappali ***** e *****, dai quali parimenti è possibile accedere al mappale n. ***** di sua esclusiva proprietà.
Con il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto) il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1147 c.c., e degli artt. 703 e 112 c.p.c..
Deduce che ha posseduto in via esclusiva a decorrere dal 1970 e comunque dal 1972 le aree per le quali ha invocato la tutela possessoria; che ha errato la corte cagliaritana a negargli “il diritto di provare in giudizio la situazione possessoria (…) dedotta” (così ricorso, pag. 30).
Si premette che pur il quinto motivo è da qualificare in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Occorre tener conto, da un lato, che anche con il quinto mezzo il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte sarda ha atteso; dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
In tal guisa si giustifica la disamina contestuale dei motivi de quibus.
Ambedue i motivi comunque sono privi di fondamento. Evidentemente gli asseriti vizi veicolati dai mezzi di impugnazione in esame rilevano, ratione temporis, nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.
In quest’ottica si osserva quanto segue.
Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite teste’ menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Dall’altro, che la corte ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa ovvero l’esercizio del possesso esclusivo sui mappali ***** e ***** parte.
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.
La corte territoriale ha, per un verso, specificato che sia alla stregua della planimetria prodotta dall’appellante in prime cure quale documento n. 3, sia alla stregua delle prospettazioni dello stesso S., il quale non aveva “indicato altra modalità di esercizio del possesso” (così sentenza d’appello, pag. 23), che l’accesso ai mappali ***** e ***** parte non poteva che avvenire, necessariamente, attraverso i mappali *****, *****, ***** e *****.
La corte territoriale ha, per altro verso, specificato – lo si è anticipato – che, escluso l’esercizio del possesso sui mappali *****, *****, ***** e *****, non poteva reputarsi realizzato il possesso sui mappali ***** e ***** parte.
La corte territoriale ha, per altro verso ancora, specificato che S.A. fruiva di un agevole accesso alla sua abitazione attraverso altra strada, parallela a quella che dava accesso al distributore di carburante.
E sulla scorta di tali rilievi legittimamente ha considerato ininfluente l’articolata prova testimoniale (si tenga conto che non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione: cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396).
Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto) il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
Deduce che la corte di Cagliari ha omesso di pronunciarsi su tutti gli altri motivi di censura proposti avverso la sentenza del tribunale di Lanusei.
Il motivo non merita seguito.
La corte d’appello ha disconosciuto il possesso relativamente ai mappali ***** e ***** parte e di conseguenza ha legittimamente ritenuto assorbente tale valutazione rispetto ad ogni altra ulteriore ragione di doglianza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360, secondo cui il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza).
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
M.F. non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta nei suoi confronti.
Si dà atto che il ricorso è datato 15.7.2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto inoltre della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, S.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, S.A., a rimborsare alla controricorrente, “Esso Italiana” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2018.”
L’unico motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa.
Si deduce che la Corte di Cassazione ha erroneamente reputato incensurabile la conclusione del giudice di secondo grado secondo cui, non era stata reiterata in appello la richiesta di tutela possessoria anche in relazione ai mappali nn. *****, *****, ***** e *****, dai quali avveniva in maniera esclusiva l’accesso ai mappali nn. ***** e *****, per i quali era ancora mantenuta la domanda in appello, e ciò in quanto una volta passata in giudicato la sentenza di primo grado che aveva negato il possesso per i primi mappali, risultava esclusa anche la possibilità di possesso per i mappali per i quali ancora era pendente la domanda.
Ma in tal modo, a detta del ricorrente, è stata data per presupposta l’inesistenza del possesso la cui verità invece risulta incontestabilmente sussistente ed accertata, stante anche la possibilità di accesso ai mappali nn. ***** e ***** da un diverso mappale di proprietà del ricorrente.
Quindi nel motivo si ripropone in parte il contenuto dei vari atti difensivi posti in essere dal ricorrente nel corso dei gradi di merito e nel precedente giudizio di legittimità, dai quali risulta ribadita l’affermazione del possesso delle aree oggetto di causa.
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Depone per l’inammissibilità, in primo luogo, il principio secondo cui (Cass. n. 9527/2019) ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.
Nella fattispecie, il fatto storico di cui sarebbe stata affermata l’inesistenza in realtà sarebbe proprio la situazione di fatto a tutela della quale ha agito il ricorrente e che in entrambi i gradi di merito è stata negata, avendo costituito proprio il punto controverso sul quale i vari giudici occupatisi della controversia sono stati chiamati a pronunciarsi.
Il ricorrente, peraltro, al fine di sostenere la sussistenza del possesso, assume apoditticamente che l’avere in tutti i precedenti scritti difensivi ribadito di essere possessore delle aree oggetto di causa costituisca la riprova della veridicità delle proprie affermazioni, senza avvedersi della posizione di contrasto assunta dalla società convenuta e dalla necessità per i giudici aditi di doversi proprio pronunciare sulla fondatezza della pretesa attorea, e quindi riscontrare l’effettività del possesso.
Va quindi ribadito che (cfr. Cass. n. 9527/2019) ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.
Infatti, va ricordato che (cfr. Cass. n. 442/2018) l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.
Nella specie, il contrasto sussisterebbe tra quella che è la personale affermazione del ricorrente circa l’esistenza del possesso e la diversa valutazione compiuta dall’autorità giudiziaria che ha, invece, alla luce sia del materiale probatorio sia della dinamica processuale, in ragione del formarsi di un giudicato interno circa l’inesistenza di un possesso su alcune delle particelle dalle quali il ricorrente assumeva di poter esclusivamente accedere alle aree a tutela delle quali ha mantenuto ferma la domanda di tutela possessoria anche in appello, escluso la fondatezza della pretesa azionata.
Ciò che viene denunciato in realtà è un errore di giudizio, errore che peraltro, avendo questa Corte rigettato il ricorso a suo tempo avanzato dallo S. nei confronti della sentenza di appello che aveva rigettato nel merito la sua domanda, sarebbe da ascrivere, ove reputato in ipotesi esistente, al giudice di merito e non anche alla pronuncia del giudice di legittimità.
Ne’ ricorre ipotesi di errore revocatorio, nell’accezione sopra indicata, quanto all’affermazione circa l’inesistenza di altra diversa possibilità di accesso attraverso fondi diversi dai mappali nn. *****, *****. ***** e *****, posto che anche tale questione ha costituito un punto controverso sul quale questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi, come si ricava dalla motivazione dell’ordinanza impugnata a sostegno del rigetto del quarto e del quinto motivo di ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a disporre quanto alla parte rimasta intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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