LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26633-2020 proposto da:
B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO SERRANTI, 75, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
*****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 185/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
B.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 185 del 7.1.2019 del Tribunale di Roma, che, nel rigettare il suo appello, lo aveva condannato al pagamento delle spese del giudizio, nonché della successiva ordinanza del 16.7.2020, che aveva respinto la sua istanza di correzione materiale della predetta sentenza con riguardo alla quantificazione delle spese di lite.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato soltanto in data 13. 10. 2020, ben al di là del termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1;
nella specie non è applicabile l’art. 288 c.p.c., comma 4, secondo cui il termine per proporre impugnazione avverso le sentenze nelle parti corrette decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di correzione, facendo riferimento tale disposizione, atteso il suo tenore letterale, alla sola ipotesi in cui la sentenza sia stata corretta, non al caso in cui, come nella specie, il relativo ricorso sia stato respinto;
per giurisprudenza di questa Corte l’ordinanza che provvede sulla correzione degli errori materiali della sentenza non è autonomamente impugnabile, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass. n. 5733 del 2019; Cass. n. 16205 del 2013); nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021