LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8914-2021 proposto da:
P.D.;
– ricorrente non costituito –
contro
BICOR S.R.L., in persona dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via G. VITELLESCHI, n. 26, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentata e difeso dall’avvocato CRISTINA CECCONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3912/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 03/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle.
FATTO E DIRITTO
P.D. ha inteso impugnare sentenza n. 3912 del 03/07/2020 del Tribunale di Milano.
Resiste con controricorso la Bicor S.r.l..
Il Collegio rileva che la Bicor. S.r.l. ha dimostrato, con deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., che il ricorso del P. non è stato depositato.
A tanto consegue l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, del ricorso, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21969 del 01/09/2008 Rv. 604827 – 01), alla quale si intende dare continuità, che afferma: “La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrlione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ticompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trovando giustificazione nell’ interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.”.
Deve, peraltro, darsi seguito anche all’indirizzo interpretativo (Cass. n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817 – 01, ribadito da Cass. n. 16799 del 06/08/2020, non massimata): secondo il quale: “L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme”.
La Bicor S.r.l. non e’, tuttavia, munita di idonea procura alle liti, in quanto quella allegata al controricorso non ha riferimento specifico alla sentenza gravata e contiene inequivoci riferimenti al giudizio di primo grado o ad attività prodromiche a esso, quali la mediazione.
Il ricorso e’, pertanto, improcedibile ma le spese di lite non possono essere riconosciute, stante quanto sopra risultante circa la procura alle liti, alla Bicor S.r.l..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso; nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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