Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34919 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26743/2019 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Enel Green Power Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio, 14 presso lo studio Di Tanno e Associati Studio Legale Tributario, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicastro Rosamaria e Pauletti Enrico, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2019 della COMM. TRIB. REG. MOLISE depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2021 dal consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato Marrole Pio che ha chiesto l’accoglimento o remissione alle Sezioni Unite;

udito per il controricorrente l’avvocato Nicastro Rosamaria che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Enel Green Power s.p.a., proprietaria di un parco eolico costituito da 27 impianti eolici sito nel Comune di *****, proponeva in data 22/4/2016, tramite procedura Docfa, con riferimento alla u.i.u. indentificata in Catasto Fabbricati del Comune di ***** al Foglio *****, Particella *****, una nuova rendita catastale, non computando la struttura dell’aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore) in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.

L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava una diversa e maggiore rendita che comprendeva il valore del suolo, del basamento, della cabina e segnatamente del palo di sostegno che compone l’aereogeneratore.

La società contribuente impugnava l’avviso di rettifica della rendita catastale e l’adita Commissione tributaria provinciale di Isernia accoglieva il ricorso ritenendo che “la torre di sostegno dell’aerogeneratore, costruita in acciaio e imbullonata su basamento cementizio, costituisce “impianto funzionale allo specifico processo produttivo”, come tale non soggetto a stima diretta ai fini della determinazione della rendita catastale”.

Su impugnazione dell’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale del Molise confermava la prima decisione osservando che “La torre di sostegno è una componente primaria rispetto alla utilità statica di sostegno, essendo direttamente proporzionale alla potenza dell’impianto per resistere ad ogni sollecitazione che interviene nello svolgimento dell’attività produttiva, atteso che dalla dimensione della torre e dalla sua forma dipende anche la produttività dell’impianto”, per cui ” è evidente la funzione che il palo di sostegno svolge nel processo produttivo dell’energia elettrica e nell’esercizio dell’impianto, senza considerare che le strutture in esame non costituiscono un elemento positivo di reddito del terreno e non incidono in alcun modo sulla determinazione del “reddito catastale”.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un motivo, illustrato con memoria.

La contribuente si è costituita depositando controricorso e memoria. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è stato discusso oralmente ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con L. n. 176 del 2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione viene dedotta la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ritenuto che la torre dell’impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto componente impiantistica, non potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.

La censura è infondata e non merita accoglimento.

Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile “centrale elettrica”, in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l’intervento di una norma di interpretazione autentica (D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le “costruzioni stabili” connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale.

Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all’introduzione della L. di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale “I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura” (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019).

E’ stata, pertanto, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), così come la prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.

Tale interpretazione ha trovato conferma anche nella L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, (legge di stabilità per l’anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle “istruzioni di cui alla Ric. 2019 n. 10679 sez. MT – ud. 10-07-2020 -7- circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi””.

Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è tuttavia mutato per effetto della L. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21, secondo il quale “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia, che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente in data 22/4/2016, esclude “gli imbullonati” dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.

Vengono cioè considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l’esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell’immobile.

Non v’e’ dubbio che la disposizione appena esaminata segna un repentino cambio di rotta rispetto alla regola – opposta – stabilita soltanto l’anno precedente con la L. n. 190 del 2014, e comporta l’abbassamento delle rendite catastali di molti immobili appartenenti alla categoria D, per effetto della esclusione dalla stima del valore del fabbricato delle componenti impiantistiche e tecniche che, in base Alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, non vanno più considerate agli effetti fiscali.

Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno (Cass. n. 24924/2016, n. 34249/2019, n. 20726/2020, n. 21288/2020).

Quanto al giudicato esterno che discenderebbe, secondo la società contribuente, da decisioni favorevoli concernenti “pali eolici appartenenti al medesimo parco eolico qui in contestazione”, è appena il caso di osservare che il giudicato in questione, siccome relativo a diverso rapporto giuridico e siccome incentrato sulla difforme soluzione di una questione giuridica, non ha alcun effetto preclusivo della esegesi esercitata da altro giudice.

La particolarità della lite, sottolineata anche dai numerosi, non sempre costanti, interventi normativi e giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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