Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34927 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28257-2016 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4589/2015 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso.

FATTI DI CAUSA

I.B. ricorre per la cassazione della sentenza n. 4589/17/15, della CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, che, in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte ed irrogazione di sanzioni a titolo di imposta di registro, ipotecarie, catastali, D.P.R. n. 131 del 1986, ex artt. 51 e 52, spedito allo I., quale acquirente di un appezzamento di terreno, in relazione al corrispettivo dichiarato in atto. La CTR ha rigettato l’appello del contribuente che lamentava carenza di motivazione e mancata pronuncia su alcune eccezioni, confermando la sentenza della CTP di Ragusa n. 14/03/10, che solo in parte aveva accolto il ricorso dello I. rideterminando il valore del terreno in accertamento da Euro 909.525,00 a Euro 545.715,00.

In particolare la CTR ha giudicato la valutazione dei primi giudici più vicina al reale tenuto conto sia della rilevanza probatoria dell’atto di compravendita con il quale lo stesso ricorrente ha rivenduto parte del terreno acquistato, con altro rogito, posto in un foglio catastale limitrofo sia della estensione e diversità esistenti tra i due immobili; ha inoltre rilevato che la L. n. 448 del 2001, art. 7, riguarda gli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui al testo unico delle imposte sui redditi, art. 81, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, mentre i rogiti utilizzati dall’ufficio per motivare la rettifica hanno come contraente lo stesso contribuente e lo stesso anno di quello relativo alla controversia in esame.

L’intimata non ha svolto difese.

Il P.M. ha depositato requisitoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso:

1) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, lamentando difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

La sentenza gravata, richiamando, in punto di motivazione, quella del primo giudice, è incorsa in violazione ed errata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonché carente, insufficiente e contraddittoria motivazione nel ritenere sanata la illegittimità dell’avviso per mancata allegazione dell’atto pubblico del *****.

Contrariamente a quanto statuito dai Giudici di merito, la nullità dell’atto impugnato, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, si era già verificata al momento della sua emissione, fondandosi la rettifica sul sintetico raffronto con altro atto non allegato – del quale venivano indicati solo la data di stipula, il numero dell’atto, la zona e il prezzo di Euro 18 al mq – atto che non era stato messo a disposizione del contribuente, costringendo quest’ultimo a ricercarlo, per appurare quali fossero i parametri e i criteri di raffronto.

2) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6. Gli effetti della L. n. 448 del 2001, art. 7 – che consentiva ai proprietari di terreni edificabili con destinazione agricola posseduti all'***** di assumere, in caso di cessione, per la determinazione delle plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 81 comma 1, lett. A) e B), in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del bene determinato sulla base di una perizia giurata di stima versando su tale valore un’imposta sostitutiva del 4% – sono stati prorogati da norme successive, D.L. n. 282 del 2002, art. 2, modificato, dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 91, e dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 426 – anche per gli anni successivi compreso l’anno 2006.Nel caso di specie, il corrispettivo dichiarato dalle parti nel rogito è stato determinato sulla base di una perizia giurata di stima disposta dai venditori, prima della cessione dell’immobile, ai sensi e per gli effetti della L. n. 448 del 2001, art. 7, avendo versato, su tale valore, un’imposta sostitutiva del 4%. Il valore deì terreni agricoli con capacità edificatoria così rideterminato è identico al corrispettivo chiesto dal venditore a seguito della cessione dei terreni, la cui perizia giurata di stima dei terreni agricoli con C.E. assentite veniva indicata nel rogito, ed in virtù della L. n. 448 del 2001, citato art. 7, successivo comma 6, esso costituiva “valore normale minimo” di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Illegittimamente l’Ufficio ha imposto una rettifica del prezzo risultante in perizia, giustificandola con l’astratta potenzialità edificatoria del terreno.

3) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio Il Giudice con la sentenza gravata ha omesso di motivare perché l’atto di compravendita della sola particella 308 (di minore estensione, con C.E. per locale artigianale e con diversi indici di edificabilità) acquistava efficacia probatoria determinante anche nella rideterminazione del prezzo di stima delle altre tre particelle di terreno (particelle *****, *****, *****) per le quali è stato provato e non contestato che seppur di maggiore estensione avevano minore capacità edificatoria per indici di edificabilità più gravosi (0.03 mc/mq e lotto minimo 10.000 mq) oltre ad essere interessate da servitù di metanodotto e vincoli di inedificabilità assoluta.

4) in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 – deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e l’insufficiente motivazione per omesso esame di un fatto decisivo.

Il Giudice del gravame nell’attribuire rilevanza al rogito di compravendita della sola particella *****, che presenta caratteristiche assolutamente diverse rispetto alle altre tre particelle *****, ***** e ***** in accertamento, pur discostandosi dall’avviso di rettifica, ha comunque impresso una nuova stima di Euro 545,715 (pari a Euro 15 al mq all’intera area di 36.38 al mq), omettendo di pronunciarsi e/o disattendendo la rilevanza probatoria della seconda perizia che stimava i terreni per la loro reale diversa consistenza e natura.

5) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, La sentenza gravata, pur discostandosi dall’avviso di rettifica che ha determinato la rettifica del valore del terreno1 in Euro 909.525, nel confermare la stima operata dal Primo Giudice in Euro 545.715 (pari a Euro 15 al mq per l’intera estensione) ha incongruamente determinato un’incidenza del costo del terreno di circa il 55% del valore della costruzione, in contrasto con l’incidenza prescritta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, che, in materia di oneri deducili, fissa nel 20/25% del valore complessivo della costruzione, l’incidenza del costo del suolo.

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

E’ privo di pregio il motivo sub 2) che vorrebbe il valore di acquisto del terreno vincolato alla perizia estimativa perché, questa Corte, con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. a) e b), nel caso di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, ha già deciso che la rideterminazione del valore di acquisto sulla base di una perizia giurata di stima, a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non limita il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, come vorrebbe la ricorrente. Lo si evince dallo stesso art. 7, comma 6, ai sensi del quale tale rideterminazione costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale. (Cass. n. 19465 del 2016; Cass. n. 2894 del 2019; Cass. SS.UU. n. 2321 del 2020).

La L. n. 448 del 2001, art. 7, infatti, che come è noto, prevede al comma 1, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 8 TUIR, comma 1, lett. a) e b) – ora art. 67 TUIR, comma 1, lett. a) e b) – per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del *****, in luogo, costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta dai professionisti indicati nella citata norma, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto nei successivi commi da 2 a 6, al comma 6, stabilisce che “la rideterminazione dei valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”.

La motivazione della CTR, che pure ha rilevato la non incidenza della predetta norma nella controversia in esame per un profilo temporale in realtà insussistente, deve essere corretta con il rilievo che comunque, il valore perizia ha solo una funzione calmierante nel minimo.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte la natura dell’imposta sostitutiva in esame è quella di un’imposta ” volontaria: in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore dei bene… con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata, ricevendone l’Amministrazione finanziaria un immediato introito fiscale”. Se l’esercizio di tale scelta non preclude al contribuente, in caso di futura cessione, la facoltà di non attenersi al valore quale indicato nella succitata perizia di stima, potendo essersi nel contempo modificate le condizioni relati.ve all’andamento del mercato immobiliare e le stesse condizioni dell’immobile, d’altro canto il valore indicato nella perizia non limita l’accertamento dell’Ufficio, come si evince dal succitato comma 6, secondo il quale la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale (cfr. Cass. n. 11960 del 2014; Cass. n. 9109 del 2012; Cass. SS.UU n. 2321 2020).

In tal senso va, pertanto, disatteso il motivo di ricorso sub 2).

Anche i restanti motivi, che possono essere valutati congiuntamente, attinendo tutti a profili di inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, per pretesa omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione, sono manifestamente infondati perché generici, in quanto non rispettosi del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 Cass. n. 17041; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 907 del 2013); il ricorrente non può mutare salvo che tale esigenza origini dalla sentenza impugnata – la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all’appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell’atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l’esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all’appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione (Cass. n. 2033 del 2017). A tal fine è necessario che il ricorrente renda possibile la funzione critica della Corte, che esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, sottoponendo al suo esame gli atti su cui si fonda la censura ovvero indichi puntualmente ove essi sono allocati. Ciò non è avvenuto per le censure svolte in ricorso.

Per quanto precede il ricorso va respinto. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva della resistente.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza pubblica, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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