LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14383/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
DUSTY S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Bianca, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Ornella Russo in Roma via Monte Zebio n. 19;
– intimata nel ricorso principale e opponente il diniego di definizione agevolata –
nonché
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 5094/18/2015 depositata il 10 dicembre 2015, non notificata, nonché avverso provvedimento di diniego di definizione agevolata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva accolto l’appello proposto dalla società Dusty S.r.l. nei confronti dell’agente della riscossione di Catania Riscossione Sicilia S.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 9472/7/2014 che a sua volta aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto la cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, emessa per il pagamento IRES e IRAP per il periodo di imposta 2006.
2. In particolare, la CTR riformava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo a differenza di questi, che la cartella impugnata rientrasse tra i pagamenti sospesi col provvedimento prefettizio adottato dal Prefetto di Catania in data 9 aprile 2008 L. n. 44 del 1999, ex art. 20, comma 2, restando irrilevante il fatto che i pagamenti sospesi attenessero ad un debito per ravvedimento operoso o eventuale rateizzazione di un debito pregresso a differenza di quelli oggetto di controversia.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per un unico motivo. La contribuente non svolge difese nel ricorso avverso la cartella di pagamento ma propone ricorso avverso il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3, per essere stato l’atto impugnato non condonabile in quanto atto di mera riscossione; avverso tale ricorso a diniego l’Agenzia ha depositato controricorso. L’agente della riscossione non ha svolto difese.
4. Il sostituto Procuratore Generale De Matteis Stanislao ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso avverso il diniego di condono e, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia da parte delle Sezioni Unite già investite della questione se la cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, sia atto suscettibile di definizione agevolata o meno.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di rinvio della causa a nuovo ruolo.
CONSIDERATO
che:
5. Dev’essere preliminarmente esaminato il processo radicato in impugnazione del diniego di condono in quanto la decisione sulla definizione agevolata ha incidenza diretta e pregiudiziale sul processo di opposizione avverso la cartella di pagamento.
6. Al proposito, la Corte osserva che alla data della presente adunanza 25 giugno 2021 è stata pubblicata la sentenza delle Sezioni unite n. 18298/2021, a definizione dell’istanza di remissione cui fanno riferimento tanto la memoria dell’Agenzia quanto le conclusioni del P.G., diretta a comporre il contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto del diniego in disamina. Orbene le S.U. hanno così statuito:
9. Può, pertanto, darsi continuità al principio secondo il quale l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
7. In applicazione di questo autorevole insegnamento e osservato che la presente fattispecie è esattamente in termini, dev’essere senz’altro accolto il ricorso in opposizione al diniego di condono, fondato dall’Amministrazione sul fatto che ha ad oggetto un atto di riscossione del citato D.P.R., ex art. 36-bis, pacificamente unico atto con cui la pretesa è stata comunicata alla contribuente, attraverso una ratio decidendi non conforme al diritto vivente nei termini sopra indicati.
8. Quale ulteriore conseguenza del fatto che l’accesso al condono è stato indebitamente oggetto di diniego, va poi dichiarato estinto il giudizio nel processo avente ad oggetto la cartella di pagamento.
Al proposito si rammenta che: “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.” (Cass. Sez. 6 -, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01).
Orbene, nel caso di specie in cui la contribuente è intimata nel giudizio relativo alla cartella, la società non ha offerto prova del pagamento integrale del debito rateizzato. D’altro canto, il modello in uso al contribuente per proporre utilmente la domanda di definizione agevolata richiede l’autoliquidazione di somme che devono essere versate o in un’unica soluzione o nel numero massimo di rate previste dalla norma.
9. Non deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, ma l’estinzione del processo avente ad oggetto la cartella di pagamento, tenuto anche conto del fatto che si è consumato il potere di diniego del condono, in quanto sono scaduti i termini, decorsi al 31 luglio 2020, fissati dal D.Lgs. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 12, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, secondo il quale l’eventuale diniego della definizione va notificato entro la data summenzionata con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, fatto di cui non vi è evidenza né allegazione nel caso di specie.
Dal momento che il potere di diniego si è esaurito e che l’Agenzia non può più denegare il condono, se del caso, l’Amministrazione provvederà con cartella di pagamento al recupero delle somme non versate dalla contribuente.
10. Le spese di lite sono compensate in ragione del consolidamento della giurisprudenza in materia successivamente al radicamento del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte:
accoglie il ricorso avverso il diniego di condono;
dichiara estinto il processo avente ad oggetto la cartella di pagamento;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021