Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34933 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5115/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.U.D.O.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Di Mauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Padre Semeria 33;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 274/3/2013 depositata il 19 dicembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, veniva accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza n. 79/3/2011 la quale aveva rigettato il ricorso della società LU.D.O.S. S.r.l., contro una cartella di pagamento per IVA 2006, impugnata per vizi dell’atto presupposto, un avviso di accertamento di cui il contribuente eccepiva non essere stato posto giuridicamente a conoscenza.

2. Il giudice d’appello, a differenza di quello di prime cure, riteneva che la notifica del prodromico avviso di accertamento non si fosse ritualmente perfezionata e, per l’effetto, accoglieva l’impugnazione proposta dal contribuente annullando la cartella di pagamento.

4. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per cinque motivi, mentre il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, per aver il giudice d’appello mancato di rilevare che la società per la prima volta nell’atto di appello ha prospettato la nullità della notifica del presupposto avviso di accertamento, perché effettuata con le modalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), applicabile solo agli irreperibili, e non presso la sede legale societaria posta in Potenza al tempo dei fatti.

6. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, come eccepito in controricorso, dal momento che l’Agenzia allega ma non dà evidenza, dell’atto introduttivo della contribuente, riproducendolo al fine di dimostrare la novità della questione, non essendo indonea a tal fine la sintesi contenuta nella nota a pie’ della pag.2 del ricorso.

7. Con il secondo motivo la ricorrente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR ritenuto nulla la notifica del presupposto avviso di accertamento in quanto eseguita all’indirizzo di *****, ritenuto erroneamente dal giudice d’appello non risultante da alcun atto di causa, dal momento che nel ricorso in appello era stato dichiarato dalla stessa appellante, con la precisazione che il trasferimento della sede in Napoli era intervenuta solo il 7 giugno 2010 successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta nell’ottobre 2009.

8. Con il terzo motivo l’Agenzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in dipendenza dei medesimi fatti oggetto del precedente motivo, per non aver il giudice d’appello tenuto conto della specifica ammissione da parte della società del fatto che nell’ottobre 2009 la sua sede era in *****, fatto da considerarsi pacifico e che avrebbe dovuto essere posto a fondamento della decisione.

9. Attraverso il quarto motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – si deduce in ogni caso la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3, art. 60, comma 1, lett. c) ed e), degli artt. 140 e 145 c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto del fatto che non solo era onere della contribuente comunicare l’eventuale variazione del proprio domicilio fiscale, ma anche che la notificazione dell’avviso di accertamento a soggetti diverse dalle persone fisiche deve essere effettuato nel Comune dell’ultimo domicilio fiscale e che, nell’impossibilità di tale adempimento, la notificazione alla persona fisica legale rappresentante deve intervenire invia prioritaria, allorquando la persona è identificata nell’atto da notificare ed è residente nel Comune in cui l’ente ha il domicilio fiscale.

10. I tre motivi, strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motivi secondo e terzo sollevata dalla società, dal momento che in essi non è chiesto alla Corte di sostituire l’accertamento in fatto del giudice d’appello con il proprio, ma di accertare la sua corrispondenza ad un fatto ritenuto pacifico e dichiarato dalla parte stessa.

11. I motivi sono fondati, dal momento che l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR riguardo la sede della società al tempo della notifica dell’avviso di accertamento sottostante la cartella, avvenuto nel novembre 2009, è stato correttamente censurato dall’Agenzia attraverso la riproduzione a pag. 10 del ricorso del pertinente passaggio dell’atto di appello della Ludos (pag. 6 dello stesso), in cui la contribuente stessa riferisce di aver trasferito la propria sede in Napoli solo successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento (il 7 giugno 2010 con iscrizione nel registro delle imprese il 29 di quel mese).

Non è nemmeno possibile procedere alla correzione della motivazione, come prospetta erroneamente la contribuente in controricorso, tenuto anche conto del fatto che la CTR ha accertato che la residenza del legale rappresentante è posta al di fuori del Comune di Potenza, ove si colloca al tempo dei fatti (ottobre 2009) la sede della società al momento della notifica dell’avviso.

12. Contrasta con tali fatti pacifici l’accertamento della CTR secondo cui la sede sociale sarebbe stata in Napoli a tale data e, conseguentemente, non si comprenderebbe secondo il giudice d’appello perché l’atto sia stato inviato a Potenza e successivamente non sia stato notificato nel domicilio del legale rappresentante.

Assorbito il quinto motivo, con cui viene nuovamente censurato l’accertamento della CTR sulla notifica dell’atto impositivo sottostante la cartella di pagamento, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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