Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34936 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14694/2016 R.G. proposto da:

G.M. e Profilo Immobiliare S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza Venezia n. 11, presso lo studio del prof. avv. Nicola Pennella che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5458/67/15, depositata il 14 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 7 settembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 5458/67/15, depositata il 14 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dai contribuenti in relazione ad una complessiva operazione negoziale riqualificata in termini di cessione di ramo di azienda;

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che correttamente, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, l’Agenzia aveva riqualificato, – quale cessione di ramo aziendale in favore di G.M., – la concreta fattispecie negoziale connotata dalla costituzione di una società veicolo (la Profilo Immobiliare S.r.l.), dal successivo conferimento in detta società dei rami di azienda di Rivoprogest S.r.l. e di Samos Costruzioni S.r.l., da ultimo dalla cessione, in favore della G., della partecipazione detenuta da Rivoprogest S.r.l. in Profilo Immobiliare S.r.l.;

– detta operazione, difatti, andava qualificata in ragione dello scopo ultimo perseguito dalle parti, ed in considerazione della causa reale del contratto, quale attività elusiva in quanto tale inopponibile all’amministrazione;

2. – G.M. e Profilo Immobiliare S.r.l. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sugli assunti che, secondo dicta giurisprudenziali, il citato art. 20, non ha natura di disposizione antielusiva e che, ad ogni modo, gli atti contestati rispondevano a reali ragioni economiche;

– col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, deducendo, in sintesi, che risultava illegittima, nella fattispecie, la “riconduzione degli atti plurimi in un’unica fattispecie negoziale”, posto, poi, che la cessione di quote societarie si era perfezionata nei confronti di chi, essendo già socio, sol per questo avrebbe dovuto considerarsi già comproprietario “del relativo compendio dei beni”; e che, ad ogni modo, diversi dovevano considerarsi gli effetti di una cessione diretta di azienda rispetto alla fattispecie contestata che esponeva, distintamente, un conferimento ed una successiva cessione della partecipazione societaria;

2. – in via preliminare, va rilevato che le ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016;

– dalla documentazione allegata a detta memoria emerge, in effetti, che la ricorrente G.M. è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione ed ha provveduto al pagamento di quanto dovuto; difatti la stessa Agenzia delle Entrate ha riscontrato detta richiesta dando conto, a sua volta, della regolarità della definizione con integrale versamento delle somme dovute (così la nota della Direzione Provinciale di Brescia);

2.1 – la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., ex plurimis, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

– si e’, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

– la Corte ha, altresì, rimarcato che la solidarietà dell’obbligazione comporta, per il disposto dell’art. 1292 c.c., che l’adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l’eadem res debita, cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d’imposta dovuta dai condebitori d’imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l’effetto liberatorio conseguente al pagamento dell’unica prestazione, così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15 giugno 1995, n. 6740 cui adde, in motivazione, Cass., 10 settembre 2014, n. 19034; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031);

3. – le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3);

– non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenuta da remoto, il 7 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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