LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17891/2012 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore por tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano 42, presso lo studio dell’avvocato Lo Giudice Bruno che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zangheri Franco;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 73/2011 della COMM. TRIB. REG., EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/09/2021 dal consigliere Dott. D’ORIANO MILENA.
RITENUTO
che:
1. con sentenza n. 73/10/11, depositata in data 27 giugno 2011, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 89/6/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, ai fini Irpef e relative addizionali per l’anno di imposta 2003, con cui, all’esito di indagini bancarie, era stata contestata al contribuente la mancata dichiarazione di redditi conseguenti alla gestione di una villa, in comproprietà con la moglie, per attività di intrattenimento;
3. la CTP aveva rigettato il ricorso del V. mentre la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello rilevando che l’accertamento non era fondato su prove ma su semplici presunzioni che difettavano di gravità, precisione e concordanza;
4. avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 9 luglio 2012, affidato a tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso; entrambe la parti depositavano memoria.
CONSIDERATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate comunicava che il contribuente aveva formulato istanza per la definizione del giudizio D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10,2018, nonché l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;
2. con analoga istanza del 5-6-2019 il contribuente depositava la documentazione che attestava il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex D.L. n. 119 del 2018, e chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.
Osserva che:
1. l’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;
2. nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
3. che, pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;
4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, tenuta da remoto, il 7 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021