Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34938 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6440/2015 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** Srl;

– intimato –

sul ricorso 22333/2016 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** Srl in liquidazione;

– intimato –

avverso le sentenze n. 4026/2014 e n. 1445/2016 della COMM. TRIB.

REG., LOMBARDIA, depositate il 21/07/2014 ed il 14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/09/2021 dal consigliere Dott. D’ORIANO MILENA.

RITENUTO

che:

1. quanto al ricorso n. 6440/2015, con sentenza n. 4026/46/14, depositata il 21 luglio 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 204/24/13 della CTP di Milano, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione n. ***** con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale su di un atto di cessione di quote di partecipazione, rappresentative di rami di azienda, detenute da sei società nel capitale della GPI S.p.A., alle società World Capital Finance S.A. e Jacob Investments S.A.; atto, stipulato in data ***** e registrato in data *****, che era stato preceduto dalla costituzione della società Gestioni Partecipazioni Immobiliari S.p.A. e da una delibera di aumento di capitale della stessa a fronte del conferimento di sei rami di azienda ad opera di altrettante società; l’avviso veniva emesso a seguito di una riqualificazione di tutte le pregresse negoziazioni intervenute tra le parti come cessione di ramo di azienda, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, a prescindere da una verifica sull’intento elusivo dell’operazione.

3. la CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendo corretta la riqualificazione operata dall’Ufficio, tenuto conto dell’effetto finale dell’operazione;

4. la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il gravame sul presupposto che l’appellante, utilizzando un mezzo giuridico consentito dall’ordinamento, aveva ricercato un legittimo risparmio di imposta senza alcun intento elusivo, e che in mancanza di una specifica norma che ne imponesse la valutazione unitaria, i singoli atti andassero autonomamente considerati ai fini della tassazione;

5. avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 4 marzo 2015 e regolarmente ricevuto, affidato ad un unico motivo; la società contribuente rimaneva intimata.

6. quanto al ricorso n. 22333/2016, con sentenza n. 1445/49/16, depositata il 14 marzo 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 5545/44/14 della CTP di Milano, con condanna al pagamento delle spese di lite;

7. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione, notificato il 12 luglio 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla rettifica in aumento del recupero dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, già disposto con il precedente avviso n. *****;

Il primo avviso era stato emesso a seguito di una riqualificazione di tutte le pregresse negoziazioni intervenute tra le parti come cessioni di ramo di azienda, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, a prescindere da una verifica sull’intento elusivo dell’operazione; il secondo a seguito di una rideterminazione del valore dei beni ceduti, unitariamente considerati, avendo ritenuto quello dichiarato inferiore al valore venale degli stessi.

8. la CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il gravame rilevando che l’Ufficio aveva proceduto ad integrare il precedente accertamento in assenza di elementi nuovi, limitandosi a sostituire la precedente valutazione degli stessi beni oggetto delle cessioni, e che pertanto l’avviso impugnato era da ritenersi nullo per contrasto con il principio dell’unicità della pretesa impositiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; riteneva inoltre l’appellante estranea alla pretesa tributaria in quanto non era stata parte di nessuna delle operazioni riqualificate come cessioni di rami di azienda;

9. avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 28 settembre 2016 e regolarmente ricevuto, affidato a due motivi; la società contribuente rimaneva intimata.

CONSIDERATO

che:

1. in riferimento al ricorso R.G. n. 6440/2015, con un unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso che l’Ufficio potesse riqualificare l’atto sottoposto a registrazione, a prescindere da un intento elusivo ma tenendo conto della reale finalità perseguita dalle parti;

2. in riferimento al ricorso n. R.G. 22333/2016, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51, 52 e 53-bis, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso che l’Ufficio potesse, all’esito di un primo avviso che, tenuto conto della reale finalità perseguita dalle parti, aveva proceduto alla riqualificazione di un atto sottoposto a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, procedere all’emissione di un secondo avviso e, sul presupposto della prima riliquidazione, operare una rideterminazione in aumento del valore dei beni oggetto delle cessioni, esercitando un diverso potere accertativo basato su un differente presupposto di imposta;

3. con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che nella complessa operazione vi era anche un aumento di capitale della società appellante, che in ogni caso era parte degli atti di conferimento, sicché doveva ritenersi responsabile solidale delle imposte oggetto di accertamento.

Osserva che:

1. Preliminarmente, per esigenze di economia processuale ed uniformità di giudizio, va disposta la riunione al giudizio, recante R.G. n. 6440/2015 – avente ad oggetto un avviso di accertamento con cui ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, l’Ufficio aveva sottoposto a tassazione come operazione unitaria di cessione di rami di azienda, soggetta ad imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale, una serie di negozi giuridici, riferiti agli stessi beni, ritenuti indebitamente registrati in misura fissa – di quello recante R.G. n. 22333/2016, pendente tra le stesse parti e che, come da pacifica ricostruzione della stessa Agenzia delle Entrate, ha ad oggetto un secondo avviso che, avendo rettificato in aumento il valore degli stessi beni, trova il suo presupposto nel precedente.

La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie. (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 27880 del 2018).

2. Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

2.1 L’avviso di liquidazione n. ***** trova il suo fondamento esclusivo nell’applicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, per sottoporre a tassazione come operazione unitaria di cessione di rami di azienda, soggette ad imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale, una serie di negozi giuridici ritenuti indebitamente registrati in misura fissa.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nella sua previgente formulazione prevedeva che: “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

Questa Corte, rispetto a tale dato normativo, aveva più volte affermato, con orientamento prevalente, che il criterio di interpretazione degli atti, fissato dal suddetto art. 20, comportava che, nella qualificazione di un negozio, dovesse attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, o di singole operazioni, senza che in caso di negozi collegati, fosse decisiva la rispettiva differenza di oggetto (v. tra le più recenti Cass. n. 13610 del 2018; Cass. n. 11873, n. 6578 e n. 3562 del 2017; Cass. n. 10216 del 2016; Cass. n. 1955 del 2015; n. 6835, n. 9541, n. 14150 e n. 17965 del 2013).

Si riteneva dunque che tale norma esprimesse il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in aderenza all’evoluzione normativa che aveva caratterizzato la prestazione patrimoniale tributaria di registro, trasformatasi da tassa, avente come oggetto l’atto inteso nella sua forma documentale, e come contenuto una determinata quantità di denaro da riscuotere in corrispettivo del servizio di registrazione, ad imposta, avente come oggetto la manifestazione di capacità contributiva correlabile a una ben dimostrata forza economica.

In coerenza con il rilievo per cui tale principio sarebbe stato svilito da una concezione che non consentisse di ricercare la sostanza dell’atto, avvalendosi anche di elementi esterni al documento, si era così più volte affermato che detto principio non solo consentiva, ma addirittura imponesse di guardare non all’atto risultante dal documento singolarmente considerato ma all’effetto giuridico derivante dallo stesso, ricostruito anche sulla base di elementi extratestuali.

2.2 Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non era stata considerata soltanto una norma interpretativa degli atti registrati, ma una disposizione intesa a identificare l’elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, dato dall’oggetto dell’atto ma anche dagli effetti giuridici indicativi della capacità contributiva dei soggetti che compiono gli atti (cfr. Cass. n. 2713 del 2002).

In simile contesto, la prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla loro forma apparente vincolava l’interprete a privilegiare, nell’individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, cioè il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche frazionatamente, in uno o più di questi atti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali ma tra loro collegate, senza che assumesse rilevanza la sussistenza di una condotta abusiva, e quindi senza l’onere per l’Ufficio di provare la sussistenza di un disegno elusivo, delle modalità di manipolazione o che l’alterazione degli schemi negoziali classici fosse irragionevole in una normale logica di mercato e perseguita solo per pervenire ad un indebito risparmio fiscale.

3. La legge di bilancio previsionale per l’anno 2018, alla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), è intervenuta su questa norma che nella sua attuale formulazione prevede: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesi prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

3.1 Fermo restando il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l’intervento legislativo in questione ha inevitabilmente ristretto l’oggetto dell’interpretazione negoziale al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi desumibili da quest’ultimo, senza che possano assumere più rilevanza gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extra-testuali.

4. In merito all’efficacia temporale di quest’ultima disposizione, se dunque applicabile solo per il futuro, ovvero anche agli atti registrati prima della sua entrata in vigore ed ancora in corso di accertamento o sub judice, questa Corte di legittimità aveva maturato altro consolidato orientamento che ne escludeva la natura interpretativa, evidenziandone la portata innovativa, in quanto volta ad introdurre limiti all’attività di riqualificazione della fattispecie precedentemente non previsti, da cui conseguiva la sua inapplicabilità retroattiva gli atti antecedenti alla data della sua entrata in vigore che dovevano ritenersi assoggettati all’imposta ancora secondo la disciplina contemplata dal D.P.R. n. 131 del 1986, detto art. 20, nella previgente formulazione (Vedi Cass. n. 2007 del 2018 e Cass. n. 4407 del 2018; Cass. n. 5748 del 2018; Cass. n. 7637 del 2018; Cass. n. 8619 del 2018; Cass. n. 13610 del 2018 ed altre).

4.1 Il legislatore, tuttavia, è nuovamente intervenuto e alla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, la legge di bilancio previsionale per l’anno 2019, ha stabilito che: “La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1”, palesando la chiara volontà di attribuire portata retroattiva alla riformulazione dell’art. 20, quale effetto normalmente riconducibile alla norma di interpretazione autentica ed alla sua natura prettamente dichiarativa di un significato fin dall’inizio contenuto nella norma interpretata.

5. Ebbene, la nuova e più ristretta formulazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, applicabile retroattivamente anche ad avvisi emessi precedentemente, impone di procedere alla qualificazione giuridica dell’atto da sottoporre a registrazione limitando l’indagine alla disamina del solo atto presentato, esclusa ogni considerazione di quegli eventuali elementi meta-testuali e di collegamento negoziale attraverso i quali sarebbe possibile ricostruire una diversa portata economica dell’operazione.

5.1 La legittimità costituzionale di tale riformulazione, messa in dubbio da questa Sezione con l’ordinanza n. 23549 del 2019 in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., è stata di recente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 che per la norma censurata ha escluso un contrasto sia con il principio di capacità contributiva, sia con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria, con le motivazioni a cui integralmente si rinvia.

5.2 Ai fini del decidere rileva che in tale arresto la Consulta, ha ritenuto che “il senso fatto palese dal significato proprio delle parole della disposizione denunciata (secondo la loro connessione), i correlativi lavori preparatori (in particolare la relazione illustrativa alla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87) e tutti i comuni criteri ermeneutici (in particolare, quello sistematico) convergono univocamente nel far ritenere la disposizione oggetto delle questioni come intesa a imporre che, nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, si debba prescindere dagli elementi “extratestuali e dagli atti ad essi collegati”, salvo quanto disposto dagli articoli successivi del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986.”.

Di tale norma la Corte Cost. ne esclude ogni interpretazione adeguatrice che si proponga di limitarne il riferimento ai soli elementi “fuori contesto” o “extravaganti”, in quanto la lettera delle disposizioni censurate non distingue nell’ambito degli elementi extratestuali, tra quelli “fuori contesto” o all’interno del contesto e perché ogni diversa interpretazione “che comportasse la sostanziale conferma dell’originaria interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, fornita dalla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, si risolverebbe in un’arbitraria e illogica interpretatio abrogans delle disposizioni censurate.

5.3 L’intervento normativo, precisa la Corte, “appare finalizzato a ricondurre il citato art. 20, all’interno del suo alveo originario, dove l’interpretazione, in linea con le specificità del diritto tributario, risulta circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione (ovverossia al gestum, rilevante secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicate nella tariffa allegata al testo unico), senza che possano essere svolte indagini circa effetti ulteriori, salvo che ciò sia espressamente stabilito dalla stessa disciplina del testo unico”.

Il legislatore ha dunque riaffermato la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando che l’oggetto dell’imposizione deve essere coerente con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo.

5.4 Con sentenza n. 39 del 16 marzo 2021, la Corte costituzionale ha quindi rigettato anche la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli art. 53 e 3 Cost., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come risultante dall’intervento apportato dalla L. n. 205 del 2017 (L. di bilancio 2018), art. 1, comma 87, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con ordinanza del 13 novembre 2019, in cui si censurava il profilo della retroattività della norma di interpretazione autentica.

La Corte ha escluso che potesse considerarsi irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, aveva assunto un carattere di sistema; senza ritenere necessario stabilire se la presa di posizione del legislatore del 2017 avesse o meno esplicitato una delle possibili variabili di senso ascrivibili alla precedente formulazione dell’art. 20, ha rilevato “che tale intervento ha certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all’ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell’intero “impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell’imposta di registro”, dove la sua origine storica di “imposta d’atto” “non risulta superata dal legislatore positivo” (sentenza n. 158 del 2020)”.

Ha infine escluso che alla suddetta conclusione potesse opporsi quanto dedotto dal rimettente in ordine alla “certezza del diritto” che, prima dell’intervento del 2017, “poteva dirsi raggiunta alla luce della uniforme applicazione dell’art. 20 tur (vecchio testo), da parte della giurisprudenza di legittimità” in quanto tale interpretazione non era del tutto unanime nella stessa giurisprudenza di legittimità, come già rilevato nella sentenza n. 158 del 2020, e comunque era stata fortemente avversata dalla dottrina, e poi perché “la legittimità di un intervento che attribuisce forza retroattiva a una genuina norma di sistema non è contestabile nemmeno quando esso sia determinato dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)”.

6. Tanto premesso, l’autorevole interpretazione offerta dal Giudice delle leggi, all’esito della riscrittura del citato art. 20, “come risultante dagli interventi apportati dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, impone una rimeditazione in senso conforme del precedente orientamento di legittimità, in continuità con quanto di recente affermato da questa Corte.

6.1 Sez. 5 n. 9065 del 01/04/2021 (Rv. 661164 – 01) ha già affermato che “In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017, cui, ai sensi della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021), deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione finanziaria nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo”.

Nello stesso senso Sez. 5 -, Ordinanza n. 10688 del 22/04/2021 (Rv. 661130 – 01) ha ribadito che “In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 – nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017 che, secondo la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, ne ha fornito l’interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 – è legittima l’attività di riqualificazione dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione soltanto se operata “ab intriseco”, cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall’atto”

6.2 Ne consegue l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017, a cui L. n. 145 del 2018, ex art. 1, comma 1084, va riconosciuta efficacia retroattiva, deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione finanziaria nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate.”

7. Nella specie l’Agenzia delle Entrate, che ha posto a fondamento della ripresa a tassazione la riqualificazione giuridica di un complesso di atti negoziali collegati come operazione unitaria di cessione aziendale, sebbene realizzata attraverso una pluralità di atti, quali il previo conferimento di un ramo aziendale in una società costituita ad hoc e la cessione ad altra società delle quote sociali della conferitaria, non ha fatto corretta applicazione di tale criterio interpretativo, con conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione impugnato.

8. Pur rimanendo fermo che in materia tributaria il divieto di abuso del diritto costituisce principio generale antielusivo, volto a sanzionare ogni operazione economica che mira al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, ancorché non contrastante con alcuna disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente, si richiede che tali pratiche elusive vengano correttamente contestate e perseguite dall’amministrazione finanziaria, attraverso gli strumenti all’uopo previsti dall’ordinamento (ad. es. il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, poi sostituito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis).

9. Dall’annullamento dell’atto che costituiva il presupposto della rettifica di valore oggetto del giudizio R.G. 22333/2016, consegue la caducazione anche dell’atto conseguente che sullo stesso trovava il suo fondamento, con assorbimento di tutti i motivi del ricorso riunito.

9.1 Da quanto esposto consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.

8.1. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte:

rigetta i ricorsi.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenuta da remoto, il 7 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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