Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34939 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8917/2015 R.G. proposto da:

MANFRE’ MEDICAL S.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Di Prima, domiciliata ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 288/35/14 pronunciata il 14.1.2014 e depositata il 28.1.2014;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 settembre 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

RILEVATO

che:

1. La Manfre’ Medical S.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l’avviso di recupero del credito d’imposta cui aveva proceduto l’Agenzia delle entrate ritenendo che la società avesse illegittimamente fruito negli anni 2002 e 2003 del credito d’imposta per incremento all’occupazione previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7.

La Commissione tributaria adita accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava l’avviso di recupero del credito d’imposta. Tale decisione non veniva impugnata dall’Ufficio finanziario, il quale a distanza di oltre un anno dalla pronuncia di annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta – procedeva a notificare alla società un nuovo avviso di recupero del credito d’imposta in sostituzione del precedente, già annullato dalla Commissione tributaria.

La contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla medesima Commissione tributaria provinciale di Palermo, la quale accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato in quanto meramente confermativo di un precedente atto, già annullato giudizialmente e, pertanto, elusivo del giudicato.

Il ricorso in appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, veniva tuttavia accolto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, con sentenza n. 288/35/14 depositata il 28.1.2014, accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava il ricorso introduttivo della contribuente.

Avverso tale sentenza, la Manfre’ Medical S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 14 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u. c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che detta norma non consentirebbe all’Amministrazione di emanare un atto confermativo di altro provvedimento emesso precedentemente e quindi di coltivare contemporaneamente due contenziosi sulla medesima materia.

Il motivo è privo di fondamento.

2. In materia tributaria, il potere della pubblica amministrazione di provvedere in via di autotutela all’annullamento di Ufficio o alla revoca, anche in pendenza di giudizio o di non impugnabilità, degli atti illegittimi od infondati è espressamente riconosciuto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 30 novembre 1994, n. 656; (nell’ambito di tale potere va ricompreso anche il potere di rinuncia all’imposizione illegittima o infondata in caso di autoaccertamento (D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 1, recante il regolamento di attuazione emanato ai sensi del predetto D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater).

Ne’ la norma speciale, né il correlato decreto ministeriale (citato D.M. n. 3 del 1997), nel sancire e disciplinare il potere d’ufficio di annullamento da parte dell’Amministrazione finanziaria di atti impositivi, prevedono la particolare ipotesi dell’annullamento d’ufficio di un precedente atto di annullamento, adottato sempre in autotutela, di un atto impositivo; ma, alla luce dei principi generali in materia, non sussistono ragioni ostative per non ritenere che, anche l’atto di annullamento in autotutela, alla pari di ogni altro atto amministrativo, possa, nella sussistenza delle condizioni di legge, essere posto nel nulla dalla stessa Pubblica Amministrazione nell’esercizio del potere, riconosciutole dall’ordinamento, di ripristino dell’assetto provvedimentale violato dall’atto illegittimo. (cfr. Cass. Sez. 5, n. 22827 dell’8.10.2013).

3. Come affermato da questa Corte, nell’ambito del potere di autotutela amministrativa tributaria, il ritiro di un precedente atto può avvenire in due diverse forme, quella del “c:ontroatto” (l’atto di secondo grado che assume l’identica struttura di quello precedente, salvo che per il suo dispositivo di segno contrario con cui si dispone l’annullamento, la revoca o l’abrogazione del primo) o quella della “riforma” (l’atto di secondo grado che non nega il contenuto di quello precedente, ma lo sostituisce con un contenuto diverso). Entrambi sono caratterizzati dal fatto che l’oggetto del rapporto giuridico controverso resta identico, ma fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (Cass. Sez. 5, Sentenze n. 22019 del 17/10/2014 e n. 9:37 del 16/01/2009).

Invero, fino alla scadenza del termine per l’accertamento, questo può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (e nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte) disciplinano soltanto l’integrazione o la modificazione in aumento, rispetto all’accertamento originario, e non anche quelle in cui la pretesa resti identica o sia diminuita. Unicamente le prime costituiscono una pretesa tributaria “nuova” rispetto a quella originaria, mentre le seconde si risolvono in una mera conferma o riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca contenutistica o parziale del relativo avviso. Ne deriva che – mentre l’integrazione o la modificazione in aumento dell’accertamento originario deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un nuovo avviso di accertamento – specificamente motivato a garanzia del contribuente che ne è destinatario, il quale si aggiunge ovvero si sostituisce a quello originario – l’integrazione solo documentale o la modificazione in diminuzione, non integrando una pretesa tributaria “nuova”, ma soltanto una pretesa “uguale o minore”, non necessita neppure di una forma o di una motivazione particolari. (Sez. 5, Sentenze n. 22019 del 17/10/2014 e n. 12814 del 27/09/2000). Dunque, l’amministrazione non è di certo vincolata a dover attendere il giudizio di opposizione all’iniziale atto impositivo emesso.

4. Il potere di autotutela tributaria è funzionale al soddisfacimento dell’interesse pubblico a reperire entrate fiscali legalmente accertate. Sicché, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, l’amministrazione finanziaria può procedere all’annullamento anche in pendenza di giudizio e pure al di fuori dei casi indicati dal citato decreto ministeriale, recando quest’ultimo un’elencazione non esaustiva delle ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria può procedere all’annullamento in autotutela (Sez. 5, Sentenza n. 6398 del 19/03/2014).

5. Infine, va precisato che l’esercizio del potere di autotutela non presuppone necessariamente neppure che l’atto ritirato sia affetto da vizi di forma; infatti, l’amministrazione, in virtù e in forza dell’imperatività che ne connota l’agire, ha il potere di sostituire un precedente atto impositivo illegittimo con innovazioni che possono investirne tutti gli elementi strutturali, costituiti dai destinatari, dall’oggetto e dal contenuto e, conseguentemente, da quelle dichiarazioni argomentative che, connettendo oggetto e contenuto, formano la motivazione del provvedimento (Sez. 5, Sentenza n. 4272 del 23/02/2010).

6. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno compensate le spese del giudizio di merito e va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in 3.000,00 Euro, oltre spese prenotate a debito. Compensa tra parti le spese del giudizio di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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