Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34943 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4453-2021 proposto da:

S.P. e Z.G., rappresentati e difesi dall’Avvocato EMMANUELE MARIA POZZO per procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLA GIARDI per procura speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI CUNEO, RG 3802/2019, depositata il 29/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’1/7/2021 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO

che:

1.1. il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Z.A. fosse fondata “in ragione dell’oggetto della… vertenza e segnatamente del luogo di apertura della successione” e che dovesse essere, pertanto, dichiarata l’incompetenza del tribunale di Cuneo in favore del tribunale di Genova;

1.2. gli attori S.P. e Z.G., con ricorso notificato il 27/1/2021, hanno proposto, avverso tale ordinanza, regolamento di competenza;

1.3. i ricorrenti, in particolare, con l’unico motivo articolato, hanno, in sostanza, lamentato la violazione degli artt. 21 e 22 c.p.c., censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta senza, tuttavia, considerare: a) che l’azione proposta dagli stessi nei confronti della convenuta aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione tra di loro in essere sul solo complesso immobiliare costituito da rustico, terreni circostanti e pertinenze, sito in Peveragno, in forza dei seguenti titoli di acquisto: – S.P., per una quota di 3/6, a seguito dell’atto di acquisto in data 23/5/1976 e, per la restante quota di 1/6, a seguito della successione legittima apertasi con il decesso del coniuge, Z.M., in data 22/6/2017; – Z.G., per la quota di 1/6, a seguito della successione legittima apertasi con il decesso del padre, Z.M.; – Z.A., per la quota di 1/6, a seguito della successione legittima apertasi con il decesso del padre, Z.M.; b) che l’azione di divisione, avendo, quindi, ad oggetto un immobile del quali le parti si presentino come comproprietari e non come eredi, essendo la relativa qualità indicata negli atti unicamente come titolo di provenienza, appartiene, a norma dell’art. 21 c.p.c., alla competenza territoriale del luogo in cui si trova l’immobile e non in quello nel quale si è aperta la successione ai sensi dell’art. 22 c.p.c.; c) che l’immobile in questione non costituisce l’unico bene caduto nella successione apertasi con il decesso di Z.M. poiché, come emerge dalla dichiarazione di successione, l’asse ereditario dello stesso è costituito, oltre che dalla quota del 50% del predetto immobile, anche da altri beni mobili o immobili, dovendosi, pertanto, escludere che la divisione riguardi l’intero asse ereditario;

1.4. Z.A., con memoria difensiva, ha, dal suo canto, replicato deducendo, per un verso, che l’immobile in questione non può essere diviso fino a collazione dei beni e del patrimonio del de cuius, e, per altro verso, che la competenza territoriale appartiene, ai sensi dell’art. 22 c.p.c., n. 1, al giudice del luogo in cui si aperta la successione se la divisione riguarda l’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius;

1.5. i ricorrenti hanno depositato breve memoria.

CONSIDERATO

che:

2. 1. in generale, la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all’art. 22 c.p.c., n. 1, riguarda unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius, tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, la regola generale del forum rei sitae (Cass. n. 7617 del 2019);

2.2. nel caso in esame, il giudizio di scioglimento della comunione intercorrente tra gli attori S.P. e Z.G. e la convenuta Z.A. ha per oggetto un immobile in comunione tra gli stessi alla quale partecipano, per una quota del 50%, in qualità di comproprietaria ( S.P.) per effetto dell’atto d’acquisto del 23/5/1976 e, per la residua quota del 50%, quali eredi di Z.M. per un sesto ciascuno;

2.3. la convenuta, peraltro, ad onta delle eccezioni sollevate nella memoria difensiva, non ha proposto, nel giudizio di merito, alcuna domanda volta ad ottenere la divisione degli ulteriori beni comuni appartenenti all’eredità paterna ovvero la collazione dei beni donati dal defunto prima di procedere alla divisione dell’immobile comune (v. le conclusioni esposte nella comparsa di risposta, p. 5 e 6);

2.4. la domanda di divisione proposta da S.P. e Z.G., pertanto, riguarda un solo bene comune con la convenuta Z.A. rispetto al quale le parti si presentano in veste di comproprietari e non di coeredi, integrando la qualità di eredi di Z.M. esposta dagli attori (v. l’atto di citazione, p. 2 e 3) esclusivamente il titolo della loro legittimazione a partecipare alla comunione (di una quota) con la stessa, sicché non opera la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui si è aperta la successione, e cioè il tribunale di Genova, stabilita dall’art. 22 c.p.c., in deroga al forum rei sitae, per la sola ipotesi di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius (Cass. n. 7617 del 2019, in motiv.).

3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata, dovendosi affermare la competenza del tribunale di Cuneo.

4. La disciplina delle spese maturate nel presente giudizio è rimessa al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata; fissa per la riassunzione del giudizio innanzi al tribunale di Cuneo, che dichiara competente, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rimette al giudice di merito la disciplina delle spese maturate nel presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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