LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15611-2020 proposto da:
D.M.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RIMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SPARANO;
– ricorrente –
contro
C.D., L.I., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 71, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIROLAMO, che li rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
P.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 163/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
– D.M.M.P., proprietaria di un fondo rustico, chiamò in giudizio C.D., L.I. e C.R., nonché P.C. (comproprietari i primi tre e proprietario esclusivo il quarto di due fondi confinanti) perché fosse dichiarata l’inesistenza di servitù di passaggio, a carico del suo immobile e in favore di quelli dei convenuti, e perché fossero regolati i confini;
– il Tribunale, istruita la causa, rigettò entrambe le domande (la seconda perché non si riscontrava incertezza nei confini);
– la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione proposta dalla d.M.;
ritenuto che la insoddisfatta appellante ricorre sulla base di cinque motivi e che, con separati controricorsi resistono, da una parte C.D., L.I. e C.R. e, dall’altra, O.A., P.A. e P.F., tutti eredi, quest’ultimi, di P.C.;
ritenuto che la critica censuratoria, parcellizzata in cinque separati motivi, lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, falsa applicazione del D.P.R. n. 650 del 1972, art. 6, dell’art. 2712 c.c., degli artt. 115,112 e 161 c.p.c., addebitandosi alla sentenza impugnata di:
– non avere tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla dall’originaria conformazione dei luoghi, i quali non erano stati sottoposti a ispezione giudiziale;
– aver reso solo apparenza motivazionale, senza che fossero stati riscontrati gli “otto documenti” di cui la citazione era corredata;
– aver condiviso gli errori topografici e di picchettamento commessi dal ctu;
– non avere preso in effettiva rassegna le osservazioni puntuali mosse con l’appello, anche tenuto conto delle precisazioni fornite dal ctp;
– i punti e linee prese a base dello sviluppo del rilievo celerimetrico avrebbero dovuto essere descritti e non solo indicati;
– risultava errata la motivazione “relativamente alle riproduzioni fotografiche del sentiero/viottolo e delle scopate di sinistra e di destra”;
– non era stata data la necessaria rilevanza agli atti di provenienza prodotti;
– avrebbe dovuto riformarsi la sentenza di primo grado in ordine al regolamento delle spese, poiché nessuno dei convenuti nel “giudizio di regolamento dei confini (aveva eccepito) fatti estintivi, impeditivi o modificativi”;
ritenuto che successivamente la ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO
che, non constando accettazione della rinuncia (avendo, anzi, O.A., e P.A. P.F. espressamente escluso ciò con atto depositato), la rinunziante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo;
considerato altresì che la liquidazione in parola deve essere effettuata in favore, rispettivamente, degli avvocati Antonio Girolamo e Raimondo Vadilonga, dichiaratisi anticipatari;
considerato che non ricorrono i presupposti per pronunciare condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, richiesta dai controricorrenti O. e P., specie tenuto conto della condotta processuale della ricorrente, la quale ha desistito dall’insistere in ricorso dopo formulata la proposta del relatore.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore C.D., L.I. e C.R., che liquida, distratte in favore dell’avv. Antonio Girolamo, in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; nonché, in analoga misura, in favore di O.A., P.A. e P.F., distratte in favore dell’avv. Raimondo Vadilonga.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021