Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34948 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19375-2020 proposto da:

NUOVO MERCATO SRL in persona del legale rappresentante pro tempose, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 20, presso lo studio dell’Avvocato COSI SAVERIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CREDITIS SA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3537/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEIANO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS che letto l’art. 380-ter c.p.c. chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, rigetti il regolamento di competenza proposto dalla Srl Nuovo Mercato. Conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

– che la società Nuovo Mercato S.r.l. propone regolamento di competenza, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 3537/20, del 22 giugno 2020, con cui il Tribunale di Milano, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale da essa formulata, ha ritenuto la propria competenza in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa promosso;

– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di over opposto un provvedimento monitorio emesso dal Tribunale ambrosiano in favore della società Credits SA, relativo ad asseriti crediti nascenti da un contratto di fornitura intervenuto tra le società Nuova Mercato e Scapa Italia, crediti dei quali la ricorrente per ingiunzione si sarebbe resa cessionaria;

– che oltre a contestare, nel merito, la pretesa creditoria, Nuova Mercato eccepiva il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo, a suo dire, competente quello di Roma, e ciò in forza di specifica clausola contenuta nel contratto di fornitura, che individuava in quello capitolino il Foro esclusivo per ogni controversia ad esso relativa;

– che la convenuta opposta contestava l’eccezione, sul rilievo della non opponibilità, ad essa cessionaria, del contratto di fornitura, giacché concluso da due soggetti – T.R. e M.M. – che non avevano potere di rappresentanza della società cedente Scapa Italia, sicché, nell’impossibilità di applicare la clausola relativa alla competenza convenzionalmente stabilita, il Tribunale competente doveva individuarsi in quello milanese, secondo il criterio del “fonon destinatae solutionis”;

– che l’adito Tribunale rigettava l’eccezione, dichiarando con sentenza la propria competenza;

– che avverso tale decisione la società Nuova Mercato ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi;

– che il primo motivo denuncia “palese violazione” degli artt. 5,28,29 e 30 c.p.c., nonché dell’art. 2384 c.c., sul rilievo che il contratto di fornitura relativo al credito azionato in via monitoria -recante, come detto, clausola di competenza esclusiva del Tribunale di Roma – risultava sottoscritto per (la cedente) Scapa Italia da T.R., identificato nell’atto come institore, sicché l’onere di dimostrare il difetto di poteri rappresentativi in capo al medesimo incombeva sulla (cessionaria) Credits SA;

– che il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1182 c.c. e degli artt. 19 e 20 c.p.c., e ciò in ragione del fatto che, essendo illiquido il credito relativo al contratto di fornitura per cui è causa, la competenza territoriale non avrebbe potuto determinarsi secondo il criterio del 7òrum destinatae solutionir, bensì avuto riguardo al domicilio del debitore o al luogo in cui l’obbligazione è sorta;

– che è intervenuto in giudizio il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere il rigetto del regolamento;

– che è rimasta solo intimata la società Credits SA.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il regolamento va rigettato, dovendo, pertanto, confermarsi la competenza del Tribunale di Milano;

– che il primo motivo, infatti, non è fondato;

– che, al riguardo, va notato che, venendo in rilievo nel presente caso una problematica che attiene alla rappresentanza sostanziale della (cedente) società Scapa Italia, non valgono le regola elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte – e richiamate dalla ricorrente – per la rappresentanza processuale, sicché era onere dell’eccipiente il difetto di competenza, una volta contestato da controparte il fatto costitutivo dell’efficacia della clausola di competenza esclusiva (in quanto stipulata da soggetto non munito del potere di rappresentanza), provare l’esistenza di tale potere;

– che, difatti, come correttamente rammentato dal sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, in caso di “contratto concluso dal rappresentante, qualora il rappresentato) contesti l’esistenza dei poteri rappresentativi in capo a colui che ha agito, per suo conto e in suo nome, l’onere della prova circa l’esistenza dei poteri in questione incombe sul terzo contraente che pretenda di addossare sul rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 6-2, ord. 21 luglio 2020, n. 15454, Rv. 658732-01; in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 6 agosto 2018, n. 20549, non massimata);

– che non comporta l’applicazione di un principio diverso da quello appena richiamato, nel caso di specie, la constatazione che il contratto recante la clausola di competenza esclusiva risulta sottoscritto da un institore;

– che, infatti, sebbene la preposizione institoria, essendo caratterizzata dall’ampiezza dei poteri rappresentativi che fanno dell’institore un “alter ego” dell’imprenditore, postuli la volontà di quest’ultimo di delegare al preposto poteri di gestione coincidenti con i propri, implica pur sempre, a norma dell’art. 2203 c.c., la preposizione ad una sede o ad un ramo di attività, ma non e’, di per sé evincibile – secondo quanto nuovamente osservato, in modo esatto, dal sostituto Procuratore Generale presso questa Corte – dalla preposizione a singoli atti, ancorché dotati di una certa autonomia operativa nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 2, sent. 19 febbraio 1993, n. 2020, n. 480992-01);

– che, per vero, la qualità di institore – come del pari evidenziato, con corretto rilievo, dal sostituto Procuratore Generale presso questa Corte – non comporta il conferimento indiscriminato di poteri rappresentativi riferibili a qualsiasi rapporto giuridico dell’impresa, ma l’attribuzione di poteri sostanziali e processuali limitati ad un ben determinato numero di affari, identificabili sulla base della loro attinenza al settore aziendale di competenza del preposto, al di fuori del quale costui deve ritenersi privo di legittimazione a rappresentare l’imprenditore nei rapporti con terzi e a stare in giudizio per suo nome e suo conto (si veda, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 9 agosto 2003, n. 12042, Rv. 565871-01), sicché nell’ipotesi in cui non sia stato adempiuto l’onere di far conoscere i soggetti investiti di poteri institori, spetta a chi intenda invocare gli stessi provarne l’esistenza (Cass. Sez. 3, sent. 7 aprile 1964, n. 780, Rv. 301106-01);

– che il secondo motivo e’, invece, inammissibile, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

– che la sentenza impugnata riferisce solo dell’eccezione di incompetenza sollevata in forza della clausola contenuta nel contratto, e non pure di quella basata sul carattere illiquido del credito azionato in giudizio;

– che va fatta, pertanto, applicazione del principio secondo cui, ove una determinata questione giuridica “non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex adii” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02);

– che, in conclusione, il regolamento va rigettato;

– che essendo rimasta solo intimata la società Credit SA, nulla va disposto in relazione alle spese;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano.

Ric. 2020 n. 19375 sez. M3 – ud. 24-06-2021 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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