LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7690-2021 proposto da:
S.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’Avvocato ZENO ZENCOVICH VINCENZO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1924/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RILEVATO
– che B.M. ha depositato controricorso, al ricorso notificatogli da S.G. per la cassazione della sentenza n. 1924/20, del 24 luglio 2020, della Corte di Appello di Venezia;
– che, peraltro, il predetto ricorso per cassazione, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato nei termini di legge (art. 369 c.p.c.);
– che esso e’, dunque, è improcedibile, con conseguente possibilità di rilievo “ex officio” dell’improcedibilità (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 9 novembre 2017,11. 26529, Rv. 646565-01);
– che le spese sostenute dal controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (Euro 3.500,00);
– che il mancato deposito del ricorso osta alla possibilità di dichiarare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 26529 del 2017, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando S.G. a rifondere a B.M. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00, oltre Euro. 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021