Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34953 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7436-2019 proposto da:

A.P., B.G., domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall’avvocato GIGLIO MAURIZIO;

– ricorrenti –

contro

FINO 2 SECURITISATION SRL e per essa DOBANK SPA, denominazione assunta da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del suo procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato VERONI FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLELLI FILIPPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7540/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

RITENUTO

Che:

A.P. e B.G. hanno impugnato per cassazione la sentenza della corte d’appello di Roma 21 novembre 2018 n. 7540, la quale – per quanto in questa sede ancora rileva -, dopo avere dichiarato inopponibile ex art. 2901 c.c. alla società odierna controricorrente un contratto di vendita immobiliare limitatamente alla quota di comproprietà di un terzo, confermò nel resto la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto l’azione pauliana proposta nei confronti delle odierne ricorrenti dalla società Unicredit Credit Management Bank s.p.a.;

la doBank s.p.a. (nuova ragione sociale della Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

con atto debitamente sottoscritto e ritualmente depositato le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

la parte resistente ha aderito alla suddetta richiesta; il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto; non va pronunciata alcuna condanna alle spese, essendovi stata accettazione della rinuncia, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

-) dichiara estinto il giudizio;

-) dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, ex art. 391 c.p.c., u.c..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472