LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7838-2019 proposto da:
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCHI ALBERTO;
– ricorrente –
contro
MY WAY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISO FRANCESCO PAOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7168/2018 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 30/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2016 la società My Way s.r.l. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Milano la società Zurich Insurance plc., esponendo che:
-) la società convenuta assicurava contro il rischio della responsabilità civile il veicolo targato *****, di proprietà di R.E.;
-) tale veicolo era rimasto coinvolto in un sinistro stradale;
-) il proprietario del veicolo danneggiato aveva stipulato un contratto di noleggio di un veicolo sostitutivo con la società My Way, per l’importo di Euro 170,80;
-) Rangaioli Eugenio aveva ceduto pro solvendo alla My Way il proprio credito risarcitorio nei confronti del proprio assicuratore Zurich (evidentemente, sebbene il ricorso non lo dica, sull’implicito presupposto che il danneggiato chiese di essere risarcito dal proprio assicuratore secondo la procedura del risarcimento diretto di cui all’art. 149 cod. ass.);
-) la società Zurich aveva rifiutato il pagamento.
Chiese pertanto la condanna della Zurich al pagamento del suddetto importo, oltre accessori.
La Zurich si costituì resistendo alla domanda.
2. Con sentenza 30 giugno 2018 n. 7168 il Giudice di Pace di Milano accolse la domanda.
La sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Zurich con ricorso fondato su tre motivi.
La My Way ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile, dal momento che avverso la sentenza del Giudice di pace si sarebbe dovuta impugnare con l’appello.
Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che l’art. 339 c.p.c., nel testo modificato al d. lgs. 40/06, non consente più alcuna distinzione tra sentenze del giudice di pace appellabili, e sentenze del giudice di pace ricorribili per cassazione.
Tutte le sentenze del giudice di pace possono essere impugnate, sempre e comunque, solo con l’appello, con l’unica eccezione della pronuncia ex art. 114 c.p.c. (decisione secondo equità su concorde richiesta delle parti).
L’unica distinzione residua prevista dalla legge concerne i motivi, e non il tipo dell’impugnazione: le sentenze pronunciate secondo equità, infatti, possono essere appellate solo per i motivi previsti dall’art. 339 c.p.c.; e le restanti sentenze, invece, possono essere appellate per qualsivoglia tipo di vizio (ex permultis, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020, Rv. 657759 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1213 del 18/01/2018, Rv. 647353 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19050 del 31/07/2017, Rv. 645338 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 16868 del 07/07/2017, Rv. 644979 – 01; Sez. U, Sentenza n. 27339 del 18/11/2008, Rv. 605683 – 01).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna la Zurich Insurance plc alla rifusione in favore di My Way s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021