LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10700/2015 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione Trionfale 1 presso lo studio dell’avvocato Giangiacomo Claudio che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6093/2014 della COMM.TRIB.REG. LAZIO depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.
FATTI DI CAUSA
B.F. propose ricorso avverso la cartella di pagamento, portante una maggiore IRPEF dell’anno 2008 a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con cui era stato disconosciuto un credito IRPEF dell’anno precedente, utilizzato dal contribuente, in compensazione, per il versamento annuale dell’IVA.
L’adita Commissione di prima istanza accolse il ricorso ritenendo che la negazione della detrazione non potesse essere effettuata in sede di mero controllo cartolare.
La decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora, in poi, C.T.R.) la quale ha, viceversa, ritenuto corretta l’applicazione, da parte dell’Ufficio, della procedura di cui al citato art. 36 bis, che consente la riduzione dei crediti di imposta in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e in possesso dell’Amministrazione. E, nel caso in specie, osservava la C.T.R., il contribuente, per l’anno 2007, aveva omesso la dichiarazione.
Avverso la sentenza B.F. ha proposto ricorso affidandosi a cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in Camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia da parte della C.T.R. sull’eccezione formulata dall’appellato in ordine alla tempestività dell’impugnazione proposta dall’Amministrazione erariale.
1.1 La censura è inammissibile. Va, infatti, rilevato che da consolidato orientamento di questa Corte (v., tra le altre Cass. n. 25154 del 11/10/2018; id. n. 1876 del 2018) “Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito”, dovendo le stesse essere dedotta come violazione della disposizione di legge processuale che si assume violata.
2. Per ragioni di ordine logico giuridico delle questioni rimesse all’esame di questa Corte va, quindi, trattato il quarto motivo del ricorso con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, evidenziando l’estrema genericità, non rilevata dalla C.T.R., dei motivi dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.
2.1. Anche in tal caso la censura è inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza in materia. Costituisce, invero, fermo principio (v., tra le altre, di recente con richiami Cass. n. 15519 del 21/07/2020) quello per cui “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto il citato articolo, deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione.
Nel caso in esame, in disparte la genericità del mezzo di impugnazione nel quale non viene trasposto nella sua integrità l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, anche dal mero stralcio ivi riportato è agevole rilevare che con l’impugnazione è stata integralmente censurata la sentenza decisione di primo grado.
3.Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in quanto, secondo la prospettazione difensiva, il caso di specie non rientrerebbe tra le ipotesi tassative previste dalla norma citata.
3.1. La censura è fondata alla luce dell’orientamento sancito, di recente, da Cass. n. 20643 del 20 luglio 2021 secondo cui: “In tema di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, qualora l’amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti dell’amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell’importo mediante la notifica della cartella di pagamento”.
3.2. Nel caso in esame, invero, per quello che risulta in atti e nella sentenza impugnata, il recupero con la cartella è avvenuto solo perché il credito non era stato dichiarato nella dichiarazione precedente (non presentata) e non anche disconosciuto o contestato dall’Ufficio.
4. L’accoglimento del motivo assorbe l’esame dei restanti e in particolare:
– del terzo con il quale si è denunziata la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di omessa motivazione o motivazione apparente laddove la C.T.R. nulla aveva motivato in ordine alle doglianze mosse dal contribuente relativamente all’omessa motivazione della cartella impugnata;
– del quinto motivo – rubricato (nuovamente sub 4): vizio della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 22 e art. 163, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67.
5.Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del solo secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito il quale provvederà al riesame, adeguandosi al superiore principio, e regolerà le spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e infondato il quarto, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021