Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34962 del 17/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10718/2015 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini, 11 presso lo studio dell’avvocato De Bonis Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Rago Giancarlo Gaetano;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2573/2014 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

FATTI DI CAUSA

D.F., esercente attività di bar e caffe’, impugnò l’avviso, relativo all’anno di imposta 2006, con il quale erano stati accertati con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), maggiori ricavi e, quindi, redditi di impresa.

L’adita Commissione tributaria di prima istanza accolse solo parzialmente il ricorso riducendo, avendo ravvisato un errore materiale di calcolo, i maggiori ricavi accertati.

La decisione, appellata dal contribuente, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale (d’ora in poi C.T.R.) della Campania.

In particolare, il Giudice di appello ribadiva la legittimità dell’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), senza necessità dell’instaurazione di un preventivo contraddittorio, rilevando come l’Ufficio avesse fatto ricorso non solo agli studi di settore, ma anche agli elementi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Avverso la sentenza D.F. ha proposto ricorso su quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata avendo depositato solo una nota per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., in Camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge perpetrata dalla C.T.R. nel ritenere che non fosse necessaria l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

1.1. La censura è infondata. Premesso che lo stesso contribuente, nell’illustrazione del motivo, rassegna trattarsi di accertamento emesso a seguito di verifica “a tavolino”, va ricordato le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 24823 del 9.12.2015, hanno definitivamente statuito che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”.

Nel caso in esame, a quanto risulta in atti, si verte in materia di tributi non armonizzati con la conseguente infondatezza della censura.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la sentenza impugnata di nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la C.T.R. rilevato che, in mancanza di impugnazione da parte dell’Ufficio, erano passati in cosa giudicata due capi della sentenza di primo grado relativi alla carente dimostrazione della percentuale di ricarico e all’illegittimo utilizzo dello strumento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d.

3. Con il terzo motivo si deduce egualmente la nullità della sentenza impugnata per non essere possibile individuare il thema decidendum della controversia o quantomeno il percorso argomentativo della CTR la quale, nel corpo della decisione, ha riportato un contenuto della sentenza di primo grado divergente rispetto a quello effettivo.

4. Le censure possono trattarsi congiuntamente in quanto connesse e sono infondate.

4.1. In ordine alla dedotta esistenza di un giudicato esterno va, infatti, rilevato che, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., di recente, tra le altre Cass. n. 12649 del 25/06/2020; in precedenza, in termini, Cass. n. 18713 del 2016), “la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto”. Ancora, di recente, si è ribadito (v. Cass. n. 17955 del 23/06/2021) che la formazione di un giudicato interno è predicabile solo ove sia fondata su un apprezzamento di fatto che escluda la fondatezza in radice dei presupposti costitutivi del diritto fatto valere.

4.2 Nel caso in esame, a parte i profili di inammissibilità delle doglianze, non essendo riportato integralmente l’atto di appello, dalla lettura della sentenza di primo grado (prodotta dal contribuente unitamente al ricorso) è agevole desumere che il primo giudice non ha fondato la sua decisione, sull’accertata illegittimità del ricorso, da parte dell’Amministrazione finanziaria, alla tipologia di accertamento di cui al citato art. 39, quanto piuttosto sull’esistenza nell’atto impositivo di meri errori nell’applicazione della percentuale di ricarico, tant’e’ che, in motivazione e nel dispositivo, quel Giudice non ha annullato l’avviso di accertamento ma si è limitato a ridurre, in conseguenza degli errori riscontrati i ricavi, confermando, così implicitamente, la legittimità dell’atto impugnato. Da ciò consegue l’infondatezza anche del terzo motivo, avendo il Giudice di appello ben interpretato il dictum del primo giudice.

5. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e degli artt. 2727 e 2729 c.c.. Secondo la prospettazione difensiva, nel caso in esame non sussiste quella contemporanea presenza di presunzioni gravi legittimanti l’accertamento, in quanto l’unico elemento di contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate era stato quello relativo allo scostamento della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella normalmente praticata nel settore di appartenenza.

4.1 La censura è infondata alla luce dell’orientamento pacifico di questa Corte secondo cui gli elementi assunti come fonte di prova, non debbono essere necessariamente più d’uno, in quanto il convincimento del giudice può fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, mentre il requisito della “concordanza” deve ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (v. Cass. n. 19088 del 2007, id. 17574 del 29/07/2009; id. n. 11162 del 28/04/2021), 5.In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472