Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34965 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29551/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2198/26/14, depositata il 6.11.2014.

Udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 28.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

OSSERVA Con avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate recuperava nei confronti di G.G. esercente l’attività di “Pub con somministrazione” un rimborso Iva erogato in via accelerata, per l’omessa presentazione della documentazione richiesta dall’amministrazione finanziaria atta a dimostrare la sussistenza del credito chiesto ed ottenuto a rimborso. La contribuente impugnava l’avviso e la CTP di Foggia rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello e la CTR della Puglia lo accoglieva con la sentenza in epigrafe avverso la quale Ufficio propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La contribuente è rimasta solo intimata

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio contesta la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 245 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 286 del 202 e della L. n. 212 del 2000, art. 9, comma 2.

Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse operato illegittimamente in pendenza di sospensione degli adempimenti tributari per gli eventi sismici che avevano colpito la Regione Puglia.

La censura è fondata.

Il D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4 (convertito, con modificazioni, nella L. 27 dicembre 2002, n. 286) – recante, “interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile” – dispone, in favore dei “soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data”:

– “sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza, delle dichiarazioni di emergenza”; “con provvedimento adottato ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria”; “sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo”; “sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”.

Questa Corte (Cass.18092/2008) ha affermato che la norma ha sospeso, direttamente (“sono sospesi”), “fino al 31 marzo 2003”, “i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza” e demandato ad un “provvedimento adottato ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2” la sospensione, “fino al 31 marzo 2003”, dei “termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria”.

La norma, quindi, pur fissando identico termine finale (“fino al 31 marzo 2003”) ha regolato due diverse fattispecie di sospensione dei “termini”, l’una dei “termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza”, l’altra dei “termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria”.

L’O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282, art. 18, comma 1, ha differito al 30 giugno 2003 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi della L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 9, comma 2, e, pertanto, non tutti i termini “già sospesi fino al 31 marzo 2003” dal D.L. n. 245 del 2002, art. 4, ma unicamente i termini sospesi sino a tale data con i “decreti del Ministro dell’economia e delle finanze” emessi “ai sensi della L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 9, comma 2”, quindi soltanto i termini fissati “per l’adempimento di obblighi di natura tributaria,”.

I termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza” sospesi anch’ essi “fino al 31 marzo 2003” dall’art. 4, prima parte, non sono stati differiti ulteriormente, sicché erroneamente la CTR ha ritenuto, trattandosi quello richiesto alla contribuente di un adempimento sostanziale volto a provare il suo diritto al rimborso, la proroga dei termini di sospensione.

Alla luce della giurisprudenza richiamata, parimenti non erano sospesi i termini per l’esecuzione dei controlli e degli accertamenti fiscali.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con assorbimento della trattazione del secondo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma e, lett. e), artt. 19 e 21, art. 24, commi 2 e 4, commi 1 e 2, art. 16, commi 2 e 3, artt. 22, 23 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e del terzo motivo con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza o apparenza della motivazione e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata a rinvia alla CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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