Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34970 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20177/2015 R.G. proposto da:

T.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Bonomo ed del Foro di Bolzano, domiciliato ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Bolzano;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, n. 5/1/15, pronunciata il 20.10.2014 e depositata il 9.1.2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate e all’Equitalia Nord S.p.a., T.A. chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento a lui notificata rilevando che la stessa non era stata preceduta da una comunicazione attestante la liquidazione delle imposte, o comunque da un avviso di rettifica delle imposte, avendo beneficiato ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, del condono sui ruoli pregressi, e lamentando comunque l’illegittimità della cartella anzidetta per errato calcolo degli interessi e della sanzione.

2. La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto indicare nella cartella di pagamento le aliquote applicate al reddito accertato, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate con D.Lgs. n. 46 del 1999.

3. La Commissione tributaria di II grado di Bolzano, con sentenza n. 5/1/15, depositata il 9.1.2015, accoglieva viceversa l’appello proposto dall’Ufficio ritenendo che, trattandosi di cartella esattoriale notificata nel 2012, a seguito delle modifiche apportate con D.Lgs. n. 49 del 1999, non era necessaria l’indicazione delle aliquote prevista per le iscrizioni a ruolo successive al *****.

4. Avverso tale decisione il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1, c.p.c..

6. In data *****, il ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso rappresentando di avere proceduto alla definizione agevolata della lite, D.L. 193 del 2016, ex art. 6, e provveduto al pagamento integrale della somma indicata dall’ufficio per l’ammissione alla definizione agevolata del giudizio.

CONSIDERATO

che:

1. La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

2. Conseguentemente, in difetto dei requisiti previsti dal citato art. 390, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo; tuttavia, essendo tale atto indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (v. Sez. Un. Sentenza n. 3876 del 18/02/2010" Rv. 611473 – 01).

3. Le spese processuali possono essere compensate in adesione al principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198 del 27/4/2018 in base al quale in tema di definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate, senza doppio contributo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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