Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34971 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22320/2015 R.G. proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano del Foro di Roma che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, unitamente con l’avv. Natale Mangano del Foro di Torino e con l’avv. M. Sonia Vulcano del Foro Roma;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 214/26/15, pronunciata il 15.1.2015 e depositata il 12.2.2015;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

RILEVATO

che:

1. S.D. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate di Torino, aveva determinato con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per l’anno d’imposta 2007, un maggior reddito di 234.603,00 Euro a fronte di un reddito dichiarato di 30.230 Euro, determinando conseguentemente maggiori imposte oltre a interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo come dovuta la pretesa erariale di 210.512 Euro risultante dall’atto di autotutela medio tempore emesso dall’Ufficio.

2. La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 214/26/15, depositata il 12.2.2015, rigettava l’appello del contribuente il quale proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

4. Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., il ricorrente ha depositato una memoria insistendo nell’accoglimento delle proprie richieste.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che il potere di autotutela dell’amministrazione tributaria inteso come potere di revoca o integrazione dell’atto originario non può essere esercitato dopo il termine di decadenza quadriennale del potere accertativo, talché nel caso in esame la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’esercizio del potere dell’Ufficio, nonostante la notifica eseguita oltre il termine di decadenza del 31/12/2012 dell’atto rettificativo dell’accertamento originario.

Il motivo è infondato.

Secondo questa Corte (v. da ultimo Sez. VI, 6 aprile 2021, n. 9215) in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso – a differenza dell’accertamento integrativo, fondato sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti (Cass., Sez. V, 16 marzo 2020, n. 7293) – non esprime una nuova pretesa tributaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27543; Cass., Sez. V, 17 ottobre 2014, n. 22019), che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11699), né costituisce atto specificamente impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto (Cass., Sez. V, 15 aprile 2016, n. 7511; Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29595). Pertanto, in caso di riduzione in autotutela, durante il procedimento tributario, dell’importo originariamente contestato con l’avviso impugnato, permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 18625).

Invero, come evidenziato dalla nel caso di specie, “con l’avviso di accertamento emesso in sede di autotutela (n. ***** del *****) l’Ufficio ha ridotto la sua pretesa erariale complessiva, così apportando una modifica favorevole al contribuente e non peggiorativa”.

Al riguardo va rammentato che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’integrazione o la modifica “in diminuzione” di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali, né di una specifica motivazione, a differenza della modifica “in aumento” che, determinando una pretesa “nuova”, deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l’indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3" (cfr. tra le tante, Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27543, Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11699 e Sez. V, 17 ottobre 2014, n. 22019).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamentando che la C.T.R. non avrebbe considerato che con l’atto di accertamento originario e con l’atto sostitutivo o rettificativo, l’Agenzia aveva violato il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto per la presenza contemporanea di più atti, non essendo ammesso che un atto si affianchi a quello originario, che viene riprodotto con qualche correzione, senza la preventiva revoca o ritiro di quello originario.

Per detto motivo, palesemente inammissibile in quanto sollevato per la prima volta con il ricorso in cassazione e pertanto del tutto nuovo, valgono le considerazioni di cui al sopra, dovendosi ribadire che la modifica “in diminuzione” di un precedente avviso, non integra una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela. Solo la modifica “in aumento”, determinando una pretesa “nuova”, deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo del preesistente. (cfr. decisioni già citate, Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27543, Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11699 e Sez. V, 17 ottobre 2014, n. 22019).

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del contribuente che condanna al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate che liquida in 5.600,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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