LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20612-2018 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI N 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOSCHI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.S.E., N.G., R.C.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato SANTO EMANUELE MUNGARI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO ANTONIO FELICE POLLAROLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1701/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2018 R.G.N. 1273/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
CHE:
1. T.A. convenne in giudizio M.S.E., R.C.B. e N.G., per sentir accertare l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 2 maggio 2011; l’illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia del licenziamento orale intimatole il 14 maggio 2015, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno – da parametrare alla retribuzione spettante in relazione all’inquadramento nel III livello del c.c.n.l. degli studi professionali, ovvero in subordine nel IV super, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.
1.1. In subordine chiese di condannare i convenuti a reintegrarla nel posto di lavoro ed a pagarle tutte le retribuzioni medio tempore maturate; in ulteriore subordine chiese la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria da quantificare in dodici mensilità di retribuzione oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali.
1.2. Per il caso, poi, di ritenuta inapplicabilità dell’art. 18 dello Statuto chiese che venisse disposto il mutamento del rito e dato termine per l’integrazione della domanda e dei documenti.
2. Il Tribunale in sede sommaria ritenne inammissibile il ricorso ed il giudice dell’opposizione, invece, ritenne maturata la decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 4, lett. d).
3. La Corte di appello di Roma, investita del reclamo da parte di T.A., confermò la decisione osservando che, correttamente, era stata accertata l’esistenza di un contratto di collaborazione autonoma e non di un rapporto di lavoro subordinato del quale, peraltro, ha evidenziato la mancanza di specifiche allegazioni e prove.
3.1. Ritenne che correttamente la ricorrente era stata dichiarata decaduta ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d) escludendo che il dies a quo per la decorrenza del relativo termine fosse identificabile nella data di ratifica del licenziamento, intimato dal R. il 14.5.2015, da parte dell’altro convenuto M. il 16.7.2015.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.A. affidato a cinque motivi ai quali hanno resistito con controricorso M.S.E., R.C.B. e N.G..
CONSIDERATO
CHE:
5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d) e della L. n. 276 del 2003, art. 29.
5.1. Deduce la ricorrente che il presupposto per applicare la citata disciplina decadenziale è l’accertata esistenza di un contratto di lavoro con l’appaltatore che avrebbe fornito la manodopera allo studio professionale, nello specifico individuato nell’associazione Cespes, così argomentando da una missiva prodotta dai resistenti e non conosciuta dalla ricorrente la quale aveva contestato di aver mai sottoscritto alcun contratto con la CESPES e, sin dalla prima difesa successiva al deposito del documento, comunque ne aveva contestata la validità evidenziando di non aver mai né sottoscritto né ricevuto il documento. Sostiene che tale contestazione investiva anche il documento. Per conseguenza ritiene che, insussistente il contratto di lavoro, non sarebbe applicabile la disciplina dell’interposizione fittizia e neppure la L. n. 183 del 2010, art. 32, lett. d).
6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 1326 c.c. quanto alla ritenuta accettazione della proposta per facta concludentia pur in presenza di una contestazione in ordine alla lettera del 12.9.2011 ed in assenza di prova dell’avvenuta ricezione da parte della T..
6.1. Ad avviso della ricorrente incomprensibilmente la Corte, pur dando atto del fatto che non era stata offerta la prova dell’avvenuta ricezione della lettera, contestata dalla ricorrente, ha poi ritenuto accettata la proposta di contratto in essa contenuta.
7. Con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nello specifico l’esistenza di contraddittori contratti di prestazione d’opera tra la Cespes ed i resistenti e la mancanza di rapporti tra l’avv. R. e la Cespes.
7.1. Sostiene la ricorrente che le date dei singoli accordi (del 22.12.2010) non sarebbero congruenti con la data di inizio della prestazione lavorativa, fissata al 1.5.2013, atteso che la ricorrente ha iniziato a lavorare il 2.5.2011 e che questa circostanza, decisiva, non è contestata tra le parti.
8. Il quarto motivo di ricorso, poi, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d) e della L. n. 604 del 1966, artt. 2 e 6.
8.1. La censura attiene alla data di decorrenza del termine di decadenza e reclama che, solo per effetto della ratifica in data 16 luglio 2015, da parte dell’avv. M., che non era presente all’incontro del 14 maggio 2015 tra la T. ed il R., il licenziamento si era effettivamente perfezionato. Allega che tanto si evincerebbe dalla registrazione dell’incontro, depositata in giudizio, che riproduce nel ricorso e sottolinea che, in ogni caso, il licenziamento era stato intimato oralmente ed, oltre ad essere inefficace, comunque non trovava applicazione il termine decadenziale di sessanta giorni che postula una intimazione scritta.
9. L’ultimo motivo di ricorso, infine, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che individua nelle allegazioni, rispetto alle quali era stata anche chiesta una prova, sull’esistenza di un rapporto di subordinazione tra la lavoratrice e lo studio professionale.
10. I primi tre motivi di ricorso, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente e non possono essere accolti.
10.1. La sentenza impugnata ha accertato che la stessa ricorrente aveva dedotto di aver avuto un rapporto, seppure solo formale, con la Cespes che aveva sede al medesimo indirizzo dello studio e che perciò era stato chiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto subordinato con i tre convenuti sul rilievo che la Cespes sarebbe stata un mero schermo fittizio attraverso la quale era stata erogata la retribuzione mentre, nello specifico, il rapporto integrava una somministrazione irregolare di mano d’opera. E’ proprio sulla base di tali premesse che muove l’indagine in fatto del giudice di appello che sulla base delle allegazioni della stessa ricorrente ha in concreto verificato che tra la T. e la Cespes era intercorsa una somministrazione irregolare di lavoro a favore dell’associazione professionale e, per l’effetto, ha applicato alla fattispecie l’art. 32 comma 4 lett. d) della L. n. 183 del 2010.
10.2. In sostanza la decisione della Corte di merito muove dal presupposto fattuale che era stata la stessa lavoratrice a qualificare il rapporto in termini di somministrazione irregolare per ottenere l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro con l’utilizzatore dello stesso. In tale contesto di allegazione e prova, allora, il giudice di secondo grado ha escluso che la lettera del 12.9.2011, che documenterebbe il contratto di collaborazione con l’associazione, fosse decisiva ed ha accertato che con essa risulta essere meramente confermativa dell’esistenza di quel rapporto allegato dalla stessa lavoratrice e la circostanza della sua avvenuta ricezione o meno da parte di quest’ultima non è decisiva ai fini dell’accertamento della reale natura del rapporto che la Corte riconduce, facendo propria la ricostruzione effettuata dal giudice dell’opposizione, nell’ambito della somministrazione irregolare alla quale pacificamente si applica il termine di decadenza per proporre l’impugnazione stragiudiziale di sessanta giorni previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, come chiarito dal comma 4, lett. d) della stessa norma.
11. Quanto alla dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, che la lavoratrice riconduce alla data del 16 luglio 2015 quando a suo dire il licenziamento sarebbe divenuto operativo per effetto della ratifica da parte di uno degli associati (l’avv. M.), va rilevato che ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d) “le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: (…) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27 si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
11.1. Orbene nel caso in esame ciò di cui si discute non è tanto se nella specie il licenziamento sia stato intimato senza il rispetto della dovuta forma scritta quanto piuttosto se come dedotto dalla ricorrente si verteva in un caso di interposizione fittizia di manodopera.
11.2. E’ rispetto a questa prospettazione che la Corte ha ritenuto applicabile al caso concreto la L. n. 183 del 2010, art. 32, lett. d), comma 4, che riguarda proprio la fattispecie della somministrazione irregolare. In tale prospettiva, allora, correttamente, il termine è stato fatto decorrere dalla cessazione del rapporto che la Corte, con accertamento di fatto a lei riservato, ha stabilito essere intervenuto con la comunicazione del 15.5.2015, restando irrilevante l’ulteriore ratifica da parte di un altro componente l’associazione professionale.
11.3. Nel tentare di ricondurre l”inapplicabilità del termine di decadenza alla oralità del licenziamento si introduce una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella allegata originariamente dalla stessa ricorrente e per come è stata descritta dalla sentenza che riporta passi del ricorso introduttivo: ciò che si chiedeva era di accertare l’esistenza della subordinazione direttamente con i tre avvocati in relazione alla fittizia interposizione. Questa essendo la domanda, sono corretti gli accertamenti e le conclusioni alle quali perviene il giudice di appello che individua la data di cessazione del rapporto e da questa fa decorrere il termine di decadenza.
12. Il rigetto delle esposte censure e la conferma della intervenuta decadenza rendono superfluo l’esame dell’ultimo motivo di ricorso che investe l’esistenza della prova della subordinazione diretta alle dipendenze degli odierni controricorrenti, censura che, peraltro, presenta comunque profili di inammissibilità poiché si risolve in una rivalutazione di tutte le circostanze fattuali allegate, che si era chiesto di provare, e che, tuttavia, erano state valutate e considerate inidonee a dimostrare la subordinazione. Si tratta di prova che attiene alle modalità della prestazione la quale era pacificamente resa in favore degli utilizzatori del servizio che, si è accertato, era offerto allo studio dalla Cespes in base ad un contratto di somministrazione seppur irregolare.
13. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo vanno poste a carico della soccombente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.000,00 per compensi professionale, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021